Sante Messe in rito antico in Puglia

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lunedì 2 ottobre 2023

I nuovi Dubia ed il Sinodo della discordia

Pubblichiamo qui di seguito le domande di cinque cardinali alla Sede Apostolica su questioni cruciali dell’insegnamento cattolico.

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Notifica ai fedeli laici (can. 212 § 3)

Sui dubia sottomessi a Papa Francesco

Fratelli e sorelle in Cristo,

Noi, membri del Sacro Collegio Cardinalizio, avendo presente il dovere di tutti i fedeli “di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa” (can. 212 § 3) e, soprattutto, avendo presente la responsabilità dei Cardinali che “assistono il Romano Pontefice … come singoli … nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale” (can. 349), considerate varie dichiarazioni di alcuni alti Prelati inerenti alla celebrazione del prossimo Sinodo dei Vescovi, palesemente contrarie alla costante dottrina e disciplina della Chiesa, e che hanno generato e continuano a generare tra i fedeli e in altre persone di buona volontà grande confusione e la caduta in errore, abbiamo manifestato la nostra profondissima preoccupazione al Romano Pontefice. Ricorrendo alla provata prassi della sottomissione di dubia [domande] ad un superiore per fornirgli l’occasione di chiarire, attraverso i suoi responsa [risposte], la dottrina e la disciplina della Chiesa, con la nostra lettera del 10 luglio 2023 abbiamo sottomesso a Papa Francesco cinque dubia, di cui è allegata una copia. Papa Francesco ci ha risposto con lettera dell’11 luglio 2023.

Avendo studiato detta lettera, che non ha seguito la prassi dei responsa ad dubia [risposte a domande], abbiamo riformulato i dubia per suscitare una risposta chiara, basata sulla perenne dottrina e disciplina della Chiesa. Con la nostra lettera del 21 agosto 2023, noi abbiamo sottomesso al Romano Pontefice i riformulati dubia, di cui è allegata una copia. Finora non abbiamo ricevuto risposta.

Data la gravità della materia dei dubia, specialmente in vista della predetta imminente sessione del Sinodo dei Vescovi, abbiamo giudicato che è nostro dovere informare Voi fedeli (can. 212 § 3), affinché non siate soggetti a confusione, errore e scoraggiamento, invitandovi a pregare per la Chiesa universale e, in particolare, per il Romano Pontefice, perché il Vangelo sia insegnato sempre più chiaramente e seguito sempre più fedelmente.                    

Vostri in Cristo,

Walter Card. Brandmüller

Raymond Leo Card. Burke

Juan Card. Sandoval Íñiguez

Robert Card. Sarah

Joseph Card. Zen Ze-kiun

 Roma, 2 ottobre 2023

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D U B I A

1 Dubium circa l’affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga.

Dopo le affermazioni di alcuni vescovi, che non sono state né corrette né ritrattate,  si chiede se nella Chiesa la Divina Rivelazione debba essere reinterpretata secondo i cambiamenti culturali del nostro tempo e secondo la nuova visione antropologica che questi cambiamenti promuovono; oppure se la Divina Rivelazione sia vincolante per sempre, immutabile e quindi da non contraddire, secondo il dettato del Concilio Vaticano II, che a Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede”(Dei Verbum 5); che quanto è rivelato per la salvezza di tutti deve rimanere “per sempre integro” e vivo, e venire “trasmesso a tutte le generazioni” (7) e che il progresso della comprensione non implica alcun mutamento della verità delle cose e delle parole, perché la fede è stata “trasmessa una volta per sempre” (8), e il Magistero non è superiore alla parola di Dio, ma insegna solo ciò che è stato trasmesso (10).

2 Dubium circa l’affermazione che la diffusa pratica della benedizione delle unioni con persone dello stesso sesso, concorderebbe con la Rivelazione e il Magistero (CCC 2357).

Secondo la Divina Rivelazione, attestata nella Sacra Scrittura, che la Chiesa “per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone” (Dei Verbum 10): “In principio” Dio creò l’uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò e li benedisse, perché fossero fecondi (cfr Gen 1, 27-28), per cui l’Apostolo Paolo insegna che è la conseguenza della negazione del Creatore (Rom 1, 24-32). Si chiede: può la Chiesa derogare a questo “principio”, considerandolo, in contrasto con quanto insegnato da Veritatis splendor 103, come un semplice ideale, e accettando come “bene possibile” situazioni oggettivamente peccaminose, come le unioni con persone dello stesso sesso, senza venir meno alla dottrina rivelata?

3 Dubium circa l’affermazione che la sinodalità è “dimensione costitutiva della Chiesa” (Cost. Ap. Episcopalis Communio 6), sì che la Chiesa sarebbe per sua natura sinodale.

Dato che il Sinodo dei vescovi non rappresenta il collegio episcopale, ma è un mero organo consultivo del Papa, in quanto i vescovi, come testimoni della fede, non possono delegare la loro confessione della verità, si chiede se la sinodalità può essere criterio regolativo supremo del governo permanente della Chiesa senza stravolgere il suo assetto costitutivo voluto dal suo Fondatore, per cui la suprema e piena autorità della Chiesa viene esercitata, sia dal Papa in forza del suo ufficio, sia dal collegio dei vescovi insieme col suo capo il Romano Pontefice (Lumen gentium 22).

4 Dubium circa il sostegno di pastori e teologi alla teoria che “la teologia della Chiesa è cambiata” e quindi che l’ordinazione sacerdotale possa essere conferita alle donne.

In seguito alle affermazioni di alcuni prelati, che non sono state né corrette né ritrattate, secondo cui col Vaticano II sarebbe cambiata la teologia della Chiesa e il significato della Messa, si chiede se è ancora valido il dettato del Concilio Vaticano II, che “il sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale differiscono essenzialmente e non solo di grado” (Lumen Gentium 10) e che i presbiteri in virtù del “sacro potere dell’ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati” (Presbyterorum Ordinis 2), agiscono in nome e nella persona di Cristo mediatore, per mezzo del quale è reso perfetto il sacrificio spirituale dei fedeli? Si chiede, inoltre, se è ancora valido l’insegnamento della lettera apostolica di san Giovanni Paolo II Ordinatio Sacerdotalis, che insegna come verità da tenere in modo definitivo l’impossibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, per cui questo insegnamento non è più soggetto a cambiamento né alla libera discussione dei pastori o dei teologi.

5 Dubium circa l’affermazione “il perdono è un diritto umano” e l’insistere del Santo Padre sul dovere di assolvere tutti e sempre, per cui il pentimento non sarebbe condizione necessaria per l’assoluzione sacramentale.

Si chiede se sia ancora vigente l’insegnamento del Concilio di Trento, secondo cui, per la validità della confessione sacramentale è necessaria la contrizione del penitente, che consiste nel detestare il peccato commesso con il proposito di non peccare più (Sessione XIV, Capitolo IV: DH 1676), cosicché il sacerdote deve rimandare l’assoluzione quando sia chiaro che questa condizione non è adempiuta.

Città del Vaticano, 10 luglio 2023

Walter Card. Brandmüller

Raymond Leo Card. Burke

Juan Card. Sandoval Íñiguez

Robert Card. Sarah

Joseph Card. Zen Ze-Kiun, S.D.B.

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A Sua Santità

FRANCESCO

Sommo Pontefice

Beatissimo Padre,

Vi siamo molto grati per le risposte che ci avete gentilmente voluto offrire. Vorremmo innanzitutto chiarire che, se Vi abbiamo posto queste domande, non è per paura del dialogo con gli uomini del nostro tempo, né delle domande che potrebbero rivolgerci sul Vangelo di Cristo. Siamo infatti convinti, come Vostra Santità, che il Vangelo porti pienezza alla vita umana e offra risposta a ogni nostra domanda. La preoccupazione che ci muove è un’altra: ci preoccupa vedere che ci sono pastori che dubitano della capacità del Vangelo di trasformare i cuori degli uomini e finiscono per proporre loro non più la sana dottrina, bensì “insegnamenti secondo le loro voglie” (cf. 2 Tim 4, 3).  Ci preoccupa, inoltre, che non si comprenda che la misericordia di Dio non consiste nel coprire i nostri peccati, ma è molto più grande, in quanto ci rende capaci di rispondere al suo amore osservando i suoi comandamenti, cioè di convertirsi e credere al Vangelo (cf. Mc 1, 15).

Con la stessa sincerità con cui Voi ci avete risposto, dobbiamo aggiungere che le Vostre risposte non hanno risolto i dubbi che avevamo sollevato, ma li hanno semmai approfonditi. Ci sentiamo quindi in dovere di riproporre, riformulandole, queste domande, a Vostra Santità, che come successore di Pietro, è incaricato dal Signore di confermare i Vostri fratelli nella fede. Ciò è tanto più urgente in vista dell’imminente Sinodo, che molti vogliono utilizzare per negare la dottrina cattolica proprio sulle questioni su cui vertono i nostri dubiaVi riproponiamo quindi le nostre domande, in modo che ad esse si possa rispondere con un semplice “sì” o “no”.

1. Vostra Santità insiste sul fatto che la Chiesa può approfondire la sua comprensione del deposito della fede. Questo è effettivamente ciò che insegna Dei Verbum 8 e appartiene alla dottrina cattolica. La Vostra risposta, però, non coglie la nostra preoccupazione. Molti cristiani, compresi pastori e teologi, sostengono oggi che i cambiamenti culturali e antropologici del nostro tempo dovrebbero spingere la Chiesa a insegnare il contrario di ciò che ha sempre insegnato. Questo riguarda questioni essenziali, non secondarie, per la nostra salvezza, come la confessione di fede, le condizioni soggettive per accedere ai Sacramenti e l’osservanza della legge morale. Vogliamo quindi riformulare il nostro dubium: è possibile che la Chiesa insegni oggi dottrine contrarie a quelle che in precedenza ha insegnato in materia di fede e di morale, sia da parte del Papa ex cathedra, sia nelle definizioni di un Concilio ecumenico, sia nel magistero ordinario universale dei vescovi sparsi nel mondo (cfr. Lumen Gentium 25)?

2. Vostra Santità ha insistito sul fatto che non ci può essere confusione tra il matrimonio e altri tipi di unioni di natura sessuale e che, pertanto, qualsiasi rito o benedizione sacramentale di coppie omosessuali, che darebbero luogo a tale confusione, dovrebbero essere evitati. La nostra preoccupazione, tuttavia, è un’altra: siamo preoccupati che la benedizione di coppie omosessuali possa creare in ogni caso confusione, non solo in quanto possa farle sembrare analoghe al matrimonio, ma anche in quanto gli atti omosessuali verrebbero presentati praticamente come un bene, o almeno come il bene possibile che Dio chiede alle persone nel loro cammino verso di Lui. Riformuliamo quindi il nostro dubbio: è possibile che in alcune circostanze un pastore possa benedire unioni tra persone omosessuali, lasciando così intendere che il comportamento omosessuale in quanto tale non sarebbe contrario alla legge di Dio e al cammino della persona verso Dio? Legato a questo dubium è necessario sollevarne un altro: continua ad essere valido l’insegnamento sostenuto dal magistero ordinario universale, secondo cui ogni atto sessuale fuori del matrimonio, e in particolare gli atti omosessuali, costituisce un peccato oggettivamente grave contro la legge di Dio, indipendentemente dalle circostanze in cui si realizzi e dall’intenzione con cui si compia?

3. Voi avete insistito sul fatto che esiste una dimensione sinodale della Chiesa, in quanto tutti, compresi i fedeli laici, sono chiamati a partecipare e a far sentire la propria voce.

La nostra difficoltà, tuttavia, è un’altra: oggi si sta presentando il futuro Sinodo sulla “sinodalità” come se, in comunione con il Papa, esso rappresentasse la Suprema Autorità della Chiesa. Tuttavia, il Sinodo dei Vescovi è un organo consultivo del Papa, non rappresenta il collegio episcopale e non può dirimere le questioni in esso trattate né emanare decreti su di esse, a meno che, in casi determinati, il Romano Pontefice, cui spetta ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia espressamente concesso potestà deliberativa (cf. can.343 C.I.C.). Si tratta di un punto decisivo in quanto non coinvolgere il collegio episcopale in questioni come quelle che il prossimo Sinodo intende sollevare, le quali toccano la costituzione stessa della Chiesa, andrebbe proprio contro la radice di quella sinodalità, che si afferma di voler promuovere. Ci sia permesso quindi di riformulare il nostro dubium: il Sinodo dei Vescovi che si terrà a Roma e che include solo una rappresentanza scelta di pastori e di fedeli, eserciterà, nelle questioni dottrinali o pastorali su cui sarà chiamato ad esprimersi, la Suprema Autorità della Chiesa, che spetta esclusivamente al Romano Pontefice e, una cum capite suo, al Collegio dei Vescovi (cf. can.336 C.I.C.)?

4. Nella Vostra risposta Vostra Santità ha chiarito che la decisione di San Giovanni Paolo II in Ordinatio sacerdotalis è da tenersi in modo definitivo, e ha giustamente aggiunto che è necessario comprendere il sacerdozio, non in termini di potere, ma in termini di servizio, per capire rettamente la decisione di nostro Signore di riservare gli ordini sacri soltanto agli uomini. D’altra parte, nell’ultimo punto della Vostra risposta ha aggiunto che la questione può ancora essere approfondita. Siamo preoccupati che qualcuno possa interpretare quest’affermazione nel senso che la questione non è ancora stata decisa in modo definitivo. Infatti, San Giovanni Paolo II afferma in Ordinatio sacerdotalis che questa dottrina è stata insegnata infallibilmente dal magistero ordinario e universale, e quindi che appartiene al deposito della fede. Questa è stata la risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium sollevato riguardo alla lettera apostolica, e questa risposta fu approvata dallo stesso Giovanni Paolo II. Dobbiamo quindi riformulare il nostro dubium: la Chiesa potrebbe in futuro avere la facoltà di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne, contraddicendo così che la riserva esclusiva di questo sacramento ai battezzati di sesso maschile appartenga alla sostanza stessa del Sacramento dell’Ordine, che la Chiesa non può cambiare?

5. Infine, Vostra Santità ha confermato l’insegnamento del Concilio di Trento secondo cui la validità dell’assoluzione sacramentale richiede il pentimento del peccatore, che include il proposito di non peccare di nuovo. E ci ha invitato a non dubitare dell’infinita misericordia di Dio. Vorremo ribadire che la nostra domanda non scaturisce dal dubbio sulla grandezza della misericordia di Dio, ma al contrario, nasce dalla nostra consapevolezza che questa misericordia è così grande da renderci capaci di convertirci a Lui, di confessare la nostra colpa e di vivere come Lui ci ha insegnato. A sua volta, qualcuno potrebbe interpretare la Vostra risposta come se il solo fatto di avvicinarsi alla confessione sia una condizione sufficiente per ricevere l’assoluzione, in quanto potrebbe includere implicitamente la confessione dei peccati e il pentimento. Vorremo quindi riformulare il nostro dubium: può ricevere validamente l’assoluzione sacramentale un penitente che, pur ammettendo un peccato, si rifiutasse di fare, in qualunque modo, il proposito di non commetterlo di nuovo?

Città del Vaticano, 22 luglio 2023

Walter Card. Brandmüller

Raymond Leo Card. Burke

Juan Card. Sandoval Íñiguez

Robert Card. Sarah

Joseph Card. Zen Ze-kiun

Nuovi Dubia e Sinodo sulla sinodalità (o della discordia)

1. Abbiamo pubblicato, in assoluta anteprima, in data odierna, festa dei Santi Angeli Custodi, insieme ad alcune testate, nazionali ed internazionali, i testi integrali della Notifica ai fedeli di Cinque Cardinali (i cardd. Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah e Joseph Zen Ze-kiun), della lettera inviata alla Santa Sede circa i primi Dubia (10.7.2023) e della lettera dei nuovi Dubia (datata 22.7.2023) sempre inviata alla medesima (21.8.2023).

2. Per chiarire questa pubblicazione è bene ripercorrere brevemente l’antefatto. I cinque cardinali firmatari, in ragione della loro responsabilità di assistenza alla Sede Petrina nella cura quotidiana della Chiesa universale, allarmati – come si legge nella Notifica ai fedeli laici a norma del can. 212 § 3 del Codice di diritto canonico – da «varie dichiarazioni di alcuni alti Prelati inerenti alla celebrazione del prossimo Sinodo dei Vescovi, palesemente contrarie alla costante dottrina e disciplina della Chiesa, e che hanno generato e continuano a generare tra i fedeli e in altre persone di buona volontà grande confusione e la caduta in errore», manifestando, al contempo, la loro preoccupazione circa quanto si prospetta nell’assemblea sinodale di prossima apertura, sottoponevano a Francesco, con lettera del 10.7.2023, cinque Dubia affinché lo stesso potesse, attraverso i suoi responsa [risposte], ribadire la dottrina e la disciplina della Chiesa.

Le ragioni di preoccupazione, tra le altre cose, derivavano dal fatto che, per un verso, da più parti si erano sollevate questioni circa la possibilità di benedire le unioni tra persone dello stesso sesso (in questo senso, pioniere sono state le chiese tedesca ed olandese: cfr. Gianni Cardinale, Benedizioni delle coppie omosessuali e celibato, strappo della Chiesa tedesca, in Avvenire, 11.3.2023; Tonia Mastrobuoni, Il sinodo tedesco sfida il Vaticano: "Sì alle benedizioni delle coppie dello stesso sesso", in La Repubblica, 10.3.2023; Innocenzo, “Per le coppie che si amano”. Il documento del sinodo cattolico tedesco sulla benedizione delle unioni omosessuali, in Progetto Gionata, 6.4.2023; Leone Grotti, Coppie gay. Cattolici e anglicani cedono alla «dittatura del relativismo», in Tempi, 2.9.2023; Luisella Scrosati, «Noi vescovi belgi benediciamo le coppie gay, con l’ok del Papa», in LNBQ, 22.3.2023); per altro verso, anche l’Instrumentum Laboris del c.d. Sinodo sulla sinodalità, lungi dal fugare questi timori,  non mancava di destare non pochi allarmi nei più attenti osservatori (cfr. Nico Spuntoni, Il Sinodo dei timori: aria di scisma nella Chiesa di Francesco?, in Il Giornale, 27.8.2023;  Jacopo Scaramuzzi, La spinta del sinodo su gay, donne diacono e preti sposati: “La crisi degli abusi chiede alla Chiesa una riforma”, in La Repubblica, 20.6.2023).

Tematica, questa, altamente divisiva all’interno della Chiesa (cfr. di recente: „Christen verschanzen sich nicht hinter glaubensfeindlichen Ideologien“, in Kath.net, 29.9.2023, trad. it. Card. Müller: “Una ‘benedizione’ fittizia di coppie dello stesso sesso non è solo una bestemmia contro il Creatore del mondo e dell’umanità, ma anche un grave peccato contro la salvezza delle persone interessate”, in Blog di Sabino Paciolla, 30.9.2023; Mons. Joseph E. Strickland, Vescovo Strickland: Dio non benedice e non può benedire il peccato, in Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan, 28.9.2023).

Oltre al thema della benedizione delle unioni tra persone dello stesso sesso (su cui, peraltro, la Congregazione per la dottrina della fede, con un Responsum del 22.2.2021, aveva dato già risposta negativa), altro timore destava la questione dell’accesso agli ordini sacri delle donne, in primis al diaconato, svuotando di significato il Magistero pontificio sul punto. Lo stesso Giovanni Paolo II, approvando il Responsum ad dubium del 28.10.1995 (v. nota di commento qui), in effetti, chiariva che la Lett. ap. Ordinatio Sacerdotalis del 1994 aveva avuto l'intento e l'effetto di certificare, per così dire, che quella dottrina fosse già stata proposta infallibilmente dal Magistero ordinario e universale, e quindi andava creduta per Fede. Tale orientamento era stato mantenuto lodevolmente dall’allora Congregazione per la dottrina della Fede con nota del 29.5.2018 (cfr. Gianni Cardinale, Dottrina della fede: il «no» alle donne prete è definitivo, in Avvenire, 30.5.2018).

Trattandosi di questioni attinenti direttamente al depositum fidei ed a Verità rivelate e definitive, esse non avrebbero dovuto neppure esse discusse nell’ambito di un sinodo né presentate come oggetto di disquisizione nell’ambito di un Instrumentum Laboris.

Ad colorandum, come ulteriore motivo di allarme vi era la prospettata decisione circa l’abolizione generalizzata, per la Chiesa latina, dell’obbligo del celibato sacerdotale, come richiesto, del resto, dallo stesso sinodo tedesco.

Ad onor del vero, quello del celibato sacerdotale è stato da secoli un tema caro ai Germani. Nel XVI sec., cioè all’indomani della rivolta luterana, vi fu un ampio dibattito sul celibato e sulla partecipazione dei fedeli alla messa. Il papa, sotto la pressione dell’imperatore Massimiliano II d’Asburgo, succeduto al padre Ferdinando I, nel luglio 1564, istituì a Roma una commissione di cardinali, canonisti e teologi per discutere circa il connubio dei preti: questo era un tema talmente scottante da costituire, all’epoca, il più importante negoziato tra il papa e l’imperatore del tempo. Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, rispetto a quanto oggi accade. Pio IV ed il suo entourage, infatti, conducevano una politica di «iucunda concordia», come fu definita, con la corte imperiale, «cercando soluzioni di compromesso sia con Ferdinando sia con il figlio» (così ricorda Elena Bonora, Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 255).

Tornando al nostro tema, quindi, i Dubia dei cardinali nascevano a ragion veduta.

La formulazione dei Dubia, infatti, afferiva proprio su questi aspetti controversi nella Chiesa di oggi, col chiaro intento di provocare (se così possiamo dire) un chiaro intervento magisteriale che fosse in grado di superare le perplessità suscitate dall’Instrumentum Laboris e che estromettesse, di fatto, dalla discussione quelle questioni su cui il Magistero si fosse pronunciato autorevolmente, scongiurando al contempo il pericolo di uno scisma lacerante per la Catholica.

3. Bergoglio, con straordinaria celerità, con lettera da lui firmata dell’11.7.2023, forniva delle risposte, le quali, in verità, lasciavano aperte le questioni a lui sottoposte ed al contempo adombravano nuove perplessità.

I cinque porporati, dopo aver studiato con attenzione la lettera bergogliana, ravvisavano che essa non riscontrava, come sarebbe stato d’uopo in simili frangenti, in maniera lapidaria (con un  o con un No), mantenendo un tono equivoco ed ambiguo, secondo uno stile a cui da tempo Francesco ci ha abituati: lo stile del “sì, ma anche no” o, se vogliamo, del “ni, che non è sì, ma neanche no”. Uno stile, se per questo, tutt’altro che assimilabile a quello evangelico: «Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno» (Mt. 5, 37).

Un Dubium, in effetti, lo diciamo per chi fosse non avvezzo ai lavori ed al linguaggio ed alla prassi ecclesiastica, rappresenta – dal punto di vista teologico-canonico – un atto giuridico con il quale si chiede alla Sede Apostolica, ovvero ad un Dicastero della Curia romana (ad es., il Dicastero della Dottrina della Fede), la risoluzione di una o più quaestiones giuridico-teologiche sollevate, come avviene normalmente, da pastori o anche da fedeli, che hanno bisogno di un chiarimento orientativo, appunto, su una questione controversa di fronte all’incertezza suscitata da affermazioni o da prassi problematiche circa ambiti decisivi per la vita o la fede cristiana. La risoluzione di un Dubium si concreta, appunto, in un Responsum ad dubium, mediante un atto avente comunque valenza canonica (e, vista la natura dei Dubia formulati, anche teologica) (ad es., un rescritto) per tutta la Chiesa.

Al contrario, la risposta di Francesco era ritenuta – dai cinque cardinali – del tutto inadeguata allo scopo. E, possiamo dire, non pertinente con la natura dell’atto richiesto. Per questa ragione, si legge nella Notifica, riformulavano «dubia per suscitare una risposta chiara, basata sulla perenne dottrina e disciplina della Chiesa», che venivano sottoposti nuovamente alla Sede Petrina, a cui però Francesco, ad oggi, non forniva alcuna risposta.

Del resto, non si sperava in una risposta da parte di questi. Lo lasciava intendere, qualche tempo fa, il neo-cardinale Víctor Manuel Fernández, neo-prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il quale, in un’intervista per La Civiltà cattolica, parlando dell’Esort. Ap. Amoris laetitia, così commentava: «Francesco ha subito inviato loro una lettera formale, confermando che il senso del capitolo VIII dell’AL è questo. Ma ha aggiunto: “Non ci sono altre interpretazioni”. Non è necessario attendersi risposte diverse dal Papa. Tanto gli orientamenti quanto la lettera del Pontefice sono stati pubblicati negli Acta Apostolicae Sedis, insieme a un rescritto che li dichiara “magistero autentico”. Di conseguenza non ci sono più dubbi, ed è chiaro che il discernimento che tiene conto dei condizionamenti o fattori attenuanti può avere conseguenze anche nella disciplina sacramentale» (Antonio Spadaro, Vita e dottrina nella fede Un dialogo con mons. Víctor Manuel Fernández, in La Civ. catt., q. 4158, 16.9.2023).

4. Per tale ragione, i Cardinali, vista la gravità dei temi affrontati dai Dubia, nonché delle materie che saranno trattate dell’imminente Sinodo sulla sinodalità, che rischia di avere effetti dirompenti sulla Chiesa e che rischia di far compiere alla stessa un percorso non dissimile da quello compiuto dalla comunità anglicana (ad es., con riferimento all’ordinazione delle donne), decidevano di dar luogo alla pubblicazione dei primi Dubia (riscontrati da Francesco l’11.7.2023) e dei secondi Dubia (rimasti privi di risposta) e ciò al fine di salvare i fedeli dalla «confusione, errore e scoraggiamento», invitandoli a pregare per la Chiesa e per la Cattedra di Pietro, «perché il Vangelo sia insegnato sempre più chiaramente e seguito sempre più fedelmente».

Un atto di responsabilità pastorale, dunque, da parte di questi porporati al fine di far comprendere ai fedeli, per un verso, che ci sono voci che gridano nel deserto della dissoluzione odierna e, per altro verso, che stiano in guardia e non si facciano disorientare dinanzi allo scoperchiarsi di un vaso di Pandora dalle conseguenze imprevedibili per la fede ed, in generale, per la vita cristiana (cfr. Roberto de Mattei, Il Sinodo sulla Sinodalità: un “vaso di Pandora” dalle conseguenze imprevedibili, in Corrispondenza romana, 20.9.2023).

Augustinus Hipponensis

mercoledì 20 settembre 2023

Un lucido aforisma del filosofo Gianni Vattimo, esponente del c.d. pensiero debole, sul cattolicesimo contemporaneo

Ieri, 19 settembre, si spegneva il filosofo Gianteresio (detto Gianni) Vattimo, teorizzatore del c.d. pensiero debole, corrente filosofica postmoderna. Sebbene, almeno formalmente, lo stesso si definisse "cattolico" e fosse stato, negli anni Cinquanta, con Umberto Eco e Furio Colombo, a guida dell'Azione Cattolica giovanile torinese, il suo pensiero era assolutamente lontano da quello cristiano, fondato sull’idea del c.d. indebolimento di Dio, rifiutando l’idea di Dio quale essere razionale (v. qui il ricordo di Francesco Agnoli). Con tale rigetto, ovviamente, ha rifiutato anche i precipitati etici collegati all’esistenza di Dio personale.

Ora, che è passato da questa vita all’altra, sicuramente si sarà reso conto degli errori compiuti e delle aberrazioni filosofiche (e non solo) cui era pervenuto. Che Dio abbia misericordia della sua anima!

Tuttavia, un merito gli va ascritto: quello di aver saputo rimproverare, con lucidità ed obiettività, il cattolicesimo contemporaneo dall’essersi messo all’inseguimento del mondo e della mondanità, perdendo così la propria identità e la sua forza. L'aforisma che segue è riportato dal card. Robert Sarah, nel suo libretto Vorrei aiutare gli altri a vedere con occhi nuovi, Marcianum Press, 2020, sebbene lo faccia risalire al 2010 ad una conversazione su Radio Vaticana. In realtà, l'aforisma che segue - più volte riusato nel corso degli anni (v. qui e qui) - è più risalente e rimonta ai primi anni '90 del secolo scorso, ad una conversazione con lo scrittore cattolico Vittorio Messori ed al suo Pensare la storia (cfr. Antonio Socci, Quando Vattimo disse a Messori ..., in Lo Straniero, 23.9.2023):

mercoledì 7 settembre 2016

L’Aquila: ‘novità’ strutturali in Basilica, fedeli in rivolta

Il terremoto a L’Aquila? Un’occasione d’oro non per ricostruire e riportare gli edifici sacri all’originario stato, ma per adeguarli alle odierne bruttezze liturgiche, che di artistico non hanno nulla.
L’esempio ci è offerto dalla “ristrutturazione”, a seguito del sisma del 2009, della basilica di San Bernardino; ristrutturazione che ha previsto una seria alterazione delle linee barocche originarie con l’occultamento dell’originario altare che connotava tale edificio come uno dei più begli esempi barocchi in terra abruzzese. Certo, già a seguito della c.d. riforma liturgica, le linee erano state alterate con l'inserimento di un tavolo in legno a 'mo di altare. Tuttavia, questo era appena sopportabile poiché comunque non nascondeva del tutto le originarie forme barocche dell'altare.
Ed invece no. Gente non certo amante del bello e prive del senso del sacro hanno voluto metter mano a questo edificio, alterandolo e deformandolo irrimediabilmente, con un vero pugno nell'occhio, scatenando – giustamente – la rivolta dei fedeli (quando si dice che vi è distacco tra fedeli e clero … bisognerebbe interrogarsi anche su simili episodi) che hanno lanciato un’apposita petizione, stante la palese stonatura di quanto realizzato. Peraltro, queste alterazioni non è chiaro se – essendo un edificio sottoposto a vincoli e di proprietà statale (del FEC, Fondo Edifici di Culto) – abbiano ricevuto il placet formale dalle competenti autorità. Sarà, però, come si apprende, la Magistratura ad accertarlo, stante la segnalazione alla Procura della Repubblica competente.
Per il nostro patrimonio storico-artistico e religioso, ciò che è da temere, oltre i terremoti, sono proprio dunque le opere di ricostruzione e ristrutturazione post-sisma … .

Com'era prima dei rimaneggiamenti del 2015-2016



Com'è oggi


L’Aquila: ‘novità’ strutturali in Basilica, fedeli in rivolta

Non si può modificare una chiesa a proprio piacimento. Specie quando sia una Basilica. Specie quando l’edificio sacro sia vincolato e posto sotto la tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ciò che di per sé dovrebbe essere evidente, benché pare che qualcuno, a volte, tenda a dimenticarsene.
Così vasto e vibrato sconcerto han suscitato a L’Aquila le recenti “novità” introdotte all’interno della Basilica di San Bernardino (nella foto, un particolare), monumento nazionale di proprietà del Fondo Edifici di Culto: molti fedeli han fatto notare come gli interventi qui effettuati ne compromettano gravemente la coerente linearità architettonica e decorativa, tipicamente barocca. Un avvocato ha inviato addirittura in merito una segnalazione scritta alla Procura della Repubblica.
Cosa fa problema? Ad esempio, il nuovo, ingombrante altare e l’ambone, entrambi in pietra bianca, il primo posto proprio al centro del presbiterio, il secondo sistemato ad incastro sulla scalinata del medesimo. Questi sono di tale impatto visivo ed estetico, da alterarne e peggiorarne la prospettiva. Di per sé, per interventi del genere, serve l’autorizzazione della Sovrintendenza; la quale a sua volta non può però concedere gli scempi…
Dimensioni e peso di queste aggiunte, benché posticce, le rendono pressoché inamovibili, quindi definitive, così da modificare sostanzialmente e permanentemente l’assetto del bene sottoposto a vincolo di tutela. Non solo: sono stati letteralmente smontati ed asportati anche i cancelli lignei settecenteschi, posti in corrispondenza alle aperture della balaustrata, che ne è risultata così spogliata ed impoverita.
Si tratta di provvedimenti oltre tutto inutili, poiché da anni v’era già l’arredo sacro necessario per celebrare secondo le esigenze post-conciliari, arredo non invasivo e molto più discreto. Non era necessario rimpiazzarlo con questo, ingombrante e decisamente “impegnativo”. È del tutto infondato, pertanto, parlare di un “adeguamento liturgico”, argomentazione in ogni caso irrilevante anche per la tutela dei beni culturali, cui interessa solo che non venga in alcun modo alterato l’edificio posto sotto vincolo. Anche nella Chiesa lo scorso 5 luglio il card. Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nel corso della conferenza sulla «Sacra Liturgia» da lui tenuta a Londra, ha autorevolmente invitato a cambiar registro: ha precisato esser «di primaria importanza ritornare al più presto possibile ad un orientamento comune dei preti e dei fedeli, rivolti insieme nella stessa direzione – verso Est o per lo meno verso l’abside – verso il Signore che viene, in tutte le parti del rito in cui ci si rivolge al Signore. Questa pratica è permessa dalle regole liturgiche attuali. Essa è perfettamente legittima nel nuovo rito. In effetti, penso che una tappa cruciale è di fare in modo che il Signore sia al centro delle celebrazioni». Parole chiarissime. Ancor più, dunque, tanto zelo nel far a L’Aquila l’esatto contrario appare del tutto ingiustificato.
Tutto questo, a detta di molti, rende urgente un ripensamento e la conseguente rimozione delle modifiche introdotte, ripristinando la situazione preesistente. Al più presto possibile.

domenica 17 aprile 2016

Testo dell'intervento - in esclusiva - di S. Em.za card. Raymond Leo Burke nel corso della Presentazione del nuovo libro di don Nicola Bux

Pubblichiamo, in esclusiva assoluta, dopo aver pubblicato qualche giorno fa il testo dell’intervento di S. Em.za il card. Robert Sarah (v. qui), anche quello di S. Em.za il card. Raymond L. Burke nel corso della presentazione del libro di don Nicola Bux lo scorso 6 aprile. Ringraziamo sentitamente S. Eminenza per averci onorato con tale suo prezioso ed interessante contributo.


S. EM.ZA RAYMOND LEO Card. BURKE

Intervento 

Presentazione del libro di Mons. Nicola Bux,
Con i Sacramenti non si scherza
Roma, 6 aprile 2016

Con lo sguardo del canonista

Fonte
Leggere il nuovo libro di don Nicola Bux con lo sguardo del canonista, cosa che ho ritenuto utile fare in vista di questa presentazione, suscita piacevoli ed inaspettate sorprese. Infatti, in questi ultimi decenni, risulta alquanto difficile rinvenire riferimenti al diritto canonico nelle opere di autori non canonisti, soprattutto se teologi, anche quando si tratta di affrontare temi in stretta correlazione con il diritto e la giustizia. Invece don Bux, oltre a tratteggiare organicamente l’itinerario sacramentale, approfondendolo e chiarificandone gli elementi oggi più in ombra, appare sempre attento all’aspetto giuridico della materia. Anzi, fin dalle prime pagine, individua lucidamente una delle grandi ed attuali questioni ecclesiali, quando evidenzia che «la tendenza post conciliare a rifiutare il diritto di Dio nella Chiesa ha favorito e incoraggiato l’anarchia e l’anomia anche nella liturgia, sottomettendola a continue deformazioni in nome della creatività»[i]. Parole che riecheggiano quelle del Papa Benedetto XVI che ha posto, sin dall’inizio del suo pontificato, la liturgia, e quindi il rapporto con Dio, al centro del suo ministero petrino[ii].
In particolare, nel testo, quando si parla del diritto, pur richiamando le disposizioni positive, lo si fa riferendosi in maniera maggioritaria al diritto divino ed al diritto dei fedeli. Si nota, in altre parole, una particolare attenzione di don Bux verso questi “diritti”; che possono ritenersi due lanterne da utilizzare soprattutto quando sul cammino scendono le tenebre dell’incertezza e della confusione. Papa San Giovanni Paolo II, nella sua prima Lettera enciclica, Redemptor hominis, affrontava la questione dell’abuso della confessione con l’assoluzione generale nella celebrazione del Sacramento della Penitenza, che privava il penitente dell’incontro essenzialmente personale con Cristo nel Sacramento della Penitenza, ricordandoci sia il diritto del penitente a tale incontro sia il diritto di Cristo Stesso[iii]; mentre, nella sua ultima Lettera enciclica, Ecclesia de Eucharistia, egli insistentemente affrontava gli abusi nella disciplina ecclesiale per quanto riguarda la Santa Eucaristia[iv]. In Ecclesia de Eucharistia, egli dichiarò:
Sento perciò il dovere di fare un caldo appello perché, nella Celebrazione eucaristica, le norme liturgiche siano osservate con grande fedeltà. Esse sono un’espressione concreta dell’autentica ecclesialità dell’Eucaristia; questo è il loro senso più profondo. La liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri. L’Apostolo Paolo dovette rivolgere parole brucianti nei confronti della comunità di Corinto per le gravi mancanze nella loro Celebrazione eucaristica, che avevano condotto a divisioni (skísmata) e alla formazione di fazioni (‘aireseis) (cfr. 1 Cor 11, 17-34). Anche nei nostri tempi, l’obbedienza alle norme liturgiche dovrebbe essere riscoperta e valorizzata come riflesso e testimonianza della Chiesa una e universale, resa presente in ogni celebrazione dell’Eucaristia. Il sacerdote che celebra fedelmente la Messa secondo le norme liturgiche e la comunità che a queste si conforma dimostrano, in un modo silenzioso ma eloquente, il loro amore per la Chiesa[v].
Come sempre, la conoscenza e l’osservanza della disciplina canonica ci libera dalla falsa impressione che noi dobbiamo rendere la Sacra Liturgia interessante o sigillarla con la nostra personalità, e ci libera per essere strumenti attraverso i quali la presenza di Cristo, il Buon Pastore in mezzo al Suo popolo si è reso più visibile, e l’azione della Sacra Liturgia porta soltanto il Suo sigillo.
Infatti, da un lato il diritto divino delimita la parte intangibile ed immutabile dei sacramenti, di diretta istituzione divina, alla quale deve sempre guardare la Chiesa anche nello sviluppo e nella predisposizione delle norme meramente ecclesiastiche, che vincolano ugualmente coloro che amministrano e prendono parte alla celebrazione; mentre dall’altro il diritto dei fedeli richiama i sacerdoti al loro vero compito, che è quello di amministratori che agiscono nella persona di Cristo, Capo e Pastore della Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo, e non nella loro proprio persona, ed al grave dovere di non intaccare in alcun modo l’efficacia di questi mirabili canali di grazia che sgorgano dal glorioso Cuore trafitto del Salvatore. Papa San Giovanni Paolo II, scrivendo circa lo stupore che deve essere nostro davanti al mistero della Santissima Eucaristia, ha dichiarato:
Questo stupore deve invadere sempre la Chiesa raccolta nella Celebrazione eucaristica. Ma in modo speciale deve accompagnare il ministro dell’Eucaristia. Infatti è lui, grazie alla facoltà datagli nel sacramento dell’Ordinazione sacerdotale, a compiere la consacrazione. È lui a pronunciare, con la potestà che gli viene dal Cristo del Cenacolo: «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi… Questo è il calice del mio sangue, versato per voi…». Il sacerdote pronuncia queste parole o piuttosto mette la sua bocca e la sua voce a disposizione di Colui che lo pronunciò nel Cenacolo, e volle che venissero ripetute di generazione in generazione da tutti coloro che nella Chiesa partecipano ministerialmente al suo sacerdozio.[vi]
Nell’amministrazione di ogni sacramento, Cristo stesso è il protagonista, non il sacerdote.
Invero, in alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico del 1983 è possibile riscontrare la sollecitudine della Chiesa per i summenzionati aspetti. Basterà ricordare il can. 846 § 1, che ricorda la disposizione del n. 22 della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale dispone che «Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa»[vii] ed il can. 213, nel quale si statuisce che «I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti».[viii]
Papa San Giovanni Paolo II ha proseguito con vigore la revisione del Codice di Diritto Canonico del 1917. Non c’era nessun dubbio nella sua mente, come Padre del Concilio Ecumenico Vaticano II, circa il desiderio del Concilio sul fatto che la disciplina perenne della Chiesa fosse applicata al tempo presente. Chiaramente, il desiderio del Concilio riguardante la disciplina ecclesiale, non intendeva l’abbandono della disciplina, ma un nuovo apprezzamento nel contesto delle sfide contemporanee. Nella Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges, con la quale il Supremo Legislatore della Chiesa ha promulgato il Codice di Diritto Canonico del 1983, si legge:
Volgendo oggi il pensiero all’inizio di quel cammino [della revisione del Codice di Diritto Canonico], ossia a quel 25 gennaio dell’anno 1959 [“allorché il mio Predecessore Giovanni XXIII di felice memoria diede per la prima volta il pubblico annuncio di aver deciso la riforma del vigente Corpus delle leggi canoniche, che era stato promulgato nella solennità di Pentecoste dell’anno 1917”], ed alla stessa persona di Giovanni XXIII, promotore della revisione del Codice, debbo riconoscere che questo Codice è scaturito da un’unica e medesima intenzione, che è quella di restaurare la vita cristiana. Da una tale intenzione, in effetti, tutta l’opera del Concilio ha tratto le sue norme ed il suo orientamento[ix].
Queste parole indicano il servizio essenziale del diritto canonico nell’opera della nuova evangelizzazione, cioè, il vivere la nostra vita in Cristo con l’impegno e l’energia dei primi discepoli. Così, appare chiaro come la disciplina canonica sia indirizzata al conseguimento, in ogni tempo, della santità di vita.
Il santo Pontefice ha descritto la natura del diritto canonico, indicando il suo sviluppo organico dalla prima alleanza di Dio con il Suo santo popolo. Egli ha fatto riferimento “al lontano patrimonio di diritto contenuto nei libri del Vecchio e Nuovo Testamento dal quale, come dalla sua prima sorgente, proviene tutta la tradizione giuridico-legislativa della Chiesa”[x]. In particolare, egli ha ricordato come Cristo Stesso ha dichiarato che egli non è venuto ad abolire la legge ma a portarla a compimento[xi], insegnandoci che è, infatti, la disciplina della legge che apre la via alla libertà nell’amare Dio e il prossimo. Egli osservò: «In tal modo gli scritti del Nuovo Testamento ci consentono di percepire ancor più l’importanza stessa della disciplina e ci fanno meglio comprendere come essa sia più strettamente congiunta con il carattere salvifico della stessa dottrina evangelica»[xii].
Poi Papa Giovanni Paolo II ha articolato lo scopo del diritto canonico, cioè, il servizio della fede e della grazia, dei doni dello Spirito Santo e della carità. Egli ha evidenziato che, lungi dall’ostacolare il nostro vivere in Cristo, la disciplina canonica salvaguarda e promuove la nostra vita cristiana; ricordando inoltre che:
[I]l suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che assegnando il primato all’amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono[xiii].
Come tale, il diritto canonico non può mai essere in conflitto con la dottrina della Chiesa ma è – secondo le parole di Giovanni Paolo II – «estremamente necessario alla Chiesa»[xiv].
L’insegnamento della Chiesa, infatti, è tradotto nella disciplina tramite la tradizione canonica[xv]. Egli indicò quattro vie per le quali la disciplina della Chiesa è un complemento necessario alla Sua dottrina, dichiarando:
Poiché infatti è costituita come una compagine sociale e visibile, essa ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica ed organica sia visibile; sia perché l’esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell’amministrazione dei Sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse[xvi].
Quindi, essendo il servizio del diritto canonico alla vita della Chiesa essenziale, Papa Giovanni Paolo II ha ricordato alla Chiesa che «le leggi canoniche, per loro stessa natura, esigono l’osservanza» e, a tale scopo, «l’espressione delle norme fosse accurata, e perché esse risultassero basate su un solido fondamento giuridico, canonico e teologico»[xvii].

Conclusione

In conclusione, il libro di don Nicola Bux oltre ad essere un ottimo sussidio per approfondire e riscoprire il senso autentico dei Sacramenti, la loro propria struttura ed il modo corretto di celebrarli, può, senza dubbio, contribuire a riaccendere i riflettori sulla dimensione giuridica degli stessi e più in generale sulla natura ed importanza del diritto e della giustizia nella Chiesa.
Infatti, ricomprendere l’ontologico rapporto tra il diritto e il Mistero della Fede, che si concretizza in modo profondo e mirabile nei Sacramenti, non potrà che aiutare ad eliminare definitivamente quell’atteggiamento di sospetto e di sfavore che ancora alberga in certi ambienti ecclesiale nei confronti del diritto nella Chiesa, aiutando a vivere meglio anche la dimensione della carità e della misericordia, perché, come ha evidenziato Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in veritate,
La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è «suo», ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso “donare” all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è “inseparabile dalla carità”, intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o com’ebbe a dire Paolo VI, “la misura minima” di essa, parte integrante di quell’amore “coi fatti e nella verità” (1 Gv 3, 18), a cui esorta l’apostolo Giovanni[xviii].


[i] Nicola Bux, Con i Sacramenti non si scherza, Edizioni Cantagalli, Siena 2016, p. 14.
[ii] Basti ricordare, circa l’aspetto in questione, quanto scritto nel suo libro classico, Introduzione allo spirito della liturgia: Joseph Ratzinger, Opera Omnia: Vol. 11, Teologia della Liturgia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 35-36; ed ancora nella Lettera del 7 luglio 2007 ai Vescovi in occasione della pubblicazione del m.p. Summorum Pontificum, in Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 795-799.
[iii] Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Litterae Encyclicae Redemptor Hominis, “Pontificali eius ministerio ineunte,” 4 Martii 1979, in Acta Apostolicae Sedis 71 (1979) 314, no. 20.
[iv] Cfr. Id., Litterae Encyclicae Ecclesia de Eucharistia, “De Eucharistia eiusque necessitudine cum Ecclesia,”17 Aprilis 2003, in Acta Apostolicae Sedis 95 (2003) 439, n. 10 (abbrev. EdeE).
[v] «Nostrum propterea esse censemus vehementer hortare, ut in eucharistica Celebratione magna quidem fidelitate liturgicae observentur regulae. Ipsae enim sunt significatio solida verae ecclesialis indolis Eucharistiae; hic eorum est altissimus sensus. Numquam privata alicuius proprietas est liturgia, neque ipsius celebrantis neque communitatis ubi Mysteria celebrantur. Debuit acriora verba apostolus Paulus communitati Corinthiae proferre ob graviora vitia eorum in eucharistica Celebratione, quae pepererunt divisiones (schismata) atque factionum constitutiones (haereses) (cfr 1 Cor 11, 17-34). Nostris pariter temporibus observantia liturgicarum normarum iterum est detegenda et aestimanda veluti actus et testimonium unius universalisque Ecclesiae, quae in omni Eucharistiae celebratione praesens redditur. Tam sacerdos, qui Missam ex liturgicis normis fideliter celebrant, quam communitas, quae his se conformat, modo tacito sed eloquenti suum testificantur erga Ecclesiam amorem» (EdE, 468, n. 52. Versione italiana: Enchiridion Vaticanum, vol. 22, p. 273, n. 303. [abbrev. EdeEIt]).
[vi] «Semper oportet hic stupor Ecclesiam pervadat in eucharistica Celeberatione congregatam. Verum comitari debet praecipue Eucharistiae ministrum. Ipse enim, propter facultatem ipsi in sacramento Ordinationis sacerdotalis concessam, peragit consecrationem. Ex potestae, quae a Cristo in Cenacolo ei obtingit, ipse pronuntiat voces: “Hoc est enim Corpus meum quod prov vobis tradetur… Hic est enim calix Sanguinis mei novi et aeterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur…”. Enuntiat haec verba sacerdoes vel potius os suum suamque vocem praestat Illi qui in Cenaculo haec vocabula exprompsit, et qui voluit ut per aetates ab omnibus illis eadem iterarentur qui in Ecclesia ministeriale illius communicant sacerdotium» (EdeE, 436, n. 5. Versione italiana: EdeEIt, p. 205, n. 219).
[vii] «In sacramentis celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut mutet» (Versione italiana: Codice di diritto canonico commentato, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, 3ª ed. riv., Àncora Editrice, Milano, 2009, p. 722, can. 846, § 1. [abbrev. CICIt]).
[viii] «Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant» (Versione italiana: CICIt, p. 233, can. 213).
[ix] «Mentem autem hodie convertentes ad exordium illius itineris [ad Codicem Iuris Canonici recognoscendum], hoc est ad diem illam XXV Ianuarii anno MCMLIX [“qua Decessor Noster fel. rec. Ioannes XXIII primum publice nuntiavit captum abs se consilium reformandi vigens Corpus legum canonicarum, quod anno MCMXVII, in sollemnitate Pentecostes, fuerat promulgatum”], atque ad ipsum Ioannem XXIII, Codicis recognitionis initiatore, fateri debemus hunc Codicem ad uno eodemque proposito profluxisse, rei chistianae scilicet restaurandae; a quo quidem proposito totum Concilii opus suas normas suumque ductum praesertim accepit» (Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Sacrae Disciplinae Leges, 25 Ianuarii 1983, in Acta Apostolicae Sedis 75, Pars II (1983), viii (Cfr. vii). [abbrev. SDL]. Versione italiana: Codice di diritto canonico commentato, 3ª ed. riv., Àncora Editrice, Milano, 2009, p. 59. [abbrev. SDLIt]).
[x] «… longinqua illa hereditas iuris, quae in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditione iuridica et legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit» (SDL, x. Versione italiana: SDLIt, p. 61).
[xi] Cfr. Mt 5, 17.
[xii] «Sic Novi Testamenti scripta sinunt ut nos multo magis percipiamus hoc ipsum disciplinae momentum, utque ac melius intellegere valeamus vincula, quae illud arctiore modo contingunt cum indole salvifica ipsius Evangelii doctrinae» (SDL, x-xi. Versione italiana: SDLIt, p. 63).
[xiii] «… Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, praecipuas tribuens partes amori, gratiae atque charismati, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent» (SDL, xi. Traduzione italiana: SDLIt, p. 63).
[xiv] «… Ecclesiae omnino necessarius est» (SDL, xii. Versione italiana: SDLIt, p. 65).
[xv] Cfr. SDL, xi. Versione italiana: SDLIt, p. 63.
[xvi] «Cum ad modum etiam socialis visibilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indiget, ut eius hierarchica et organica structura adspectabilis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus creditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur, ut secundum iustitiam in caritate innixam mutuae christifidelium necessitudines componantur, singulorum iuribus in tuto positis atque definitis, ut denique communia incepta, quae ad christianam vitam perfectius usque vivendam suscipiuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur» (SDL, xii-xiii. Versione italiana: SDLIt, p. 65).
[xvii] «… canonicae leges suapte natura observantiam exigent accurate fieret normarum expressio…in solido iuridico, canonico ac theologico fundamento inniterentur» (SDL, xiii. Versione italiana: SDLIt, p. 66).
[xviii] «Caritas iustitiam praetergreditur, quia amare est donare, “meum” alii ministrare; sed istud non sine iustitia fit, quae alii tribuendum curat quod “ad eum” spectat, quod, ratione habita ipsius essendi et operandi, ad eum pertinet. Alii “tribuere” non possum, quin primum quod ad eum secundum isutitiam spectat non dederim. Qui ceteros caritate amat, ante omnia erga eos aequus est. Non modo iustitia caritati non est aversa, non modo via non est quaedam succedanea vel caritati confinis: iustitia “a caritate seiungi non potest”, intra eam est. Iustitia prima est via caritatis vel, ad Decessoris Nostri Pauli VI effatum, “minima ipsius mensura”, pars quidem necessaria illius amoris “in opere et veritate” (1 Io 3, 18), de qua re monet apostolus Ioannes» (Benedictus PP. XVI, Litterae Encyclicae Caritas in veritate, “De humana integra progressione in caritate veritateque”, 29 Iunii 2009, in Acta Apostolicae Sedis 101 (2009) 644, n. 6. Versione italiana: Enchiridion Vaticanum, vol. 26, p. 473, n. 686).