Sante Messe in rito antico in Puglia

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sabato 13 ottobre 2018

Monsignor Nicola Bux: “L’unità si fa nella verità”

Mons. Nicola Bux rilascia al noto giornalista vaticanista Aldo Maria Valli una bella intervista.
Lo stesso ricorda alcuni profili problematici del “magistero” dell’attuale vescovo di Roma. Se ne potrebbero aggiungere, effettivamente, pure altri. Basti ricordare la famosa lettera al giornalista E. Scalfari (non le interviste, dove, peraltro, vi sono affermazioni assai gravi, ma che non sono entrate nel “magistero” ufficiale del medesimo), che nega l’esistenza di una legge morale naturale oggettiva, al di fuori dell’uomo, cadendo nel soggettivismo, nel relativismo e nella c.d. etica della situazione («… Il peccato, anche per chi non ha la fede, c’è quando si va contro la coscienza. Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o come male. …»). Si tratta della traduzione, in ambito morale, del principio kantiano secondo cui ognuno è legge a se stesso («Il cielo stellato al di sopra di me, la legge dentro di me»: espressione realmente e metafisicamente mostruosa perché Dio, “il cielo stellato”, sarebbe il noumeno, che starebbe oltre l’uomo e quindi non sarebbe realmente conoscibile così come è, ma solo come apparirebbe, mentre la legge morale starebbe dentro l’uomo e quindi sarebbe soggettiva, autonoma e indipendente da Dio, così che l’uomo fosse legge a se stesso). Per approfondimenti sul tema, rinviamo a Dalla Nouvelle Théologie alla Nuova Morale della Situazione, in Sì sì, no no, Anno XXXX, 2014, fasc. 13.
Anche Amoris laetitia, giustamente, osserva Mons. Bux, pone molti problemi. Per di più, proprio in relazione a questo documento ed alla pubblicazione dei Criteri stabiliti dalla regione ecclesiastica di Buenos Aires, plauditi – come noto – dallo stesso Vescovo di Roma, e pubblicati sugli Acta Apostolicae Sedis nell’ottobre scorso (v. il nostro contributo qui) il problema si è aggravato, giacché numerose conferenze episcopali, nazionali e regionali, si sono subito affrettate a sposare in pieno quelle direttive. Pensiamo, ad es., in primis ai vescovi della regione ecclesiastica dell’Emilia Romagna. Ma non solo a loro evidentemente. Parimenti la questione si è aggravata a seguito di una nuova missiva dello stesso vescovo di Roma, questa volta al patriarca di Lisbona, il card. Manuel Clemente, che riprende i criteri degli argentini e che da sempre – è noto – è a favore della comunione ai divorziati c.d. risposati. Anche qui la lettera di Bergoglio del giugno 2018, plaudiva a questo provvedimento, additandolo quasi a mo’ di esempio, riconoscendo nello stesso «lo sforzo di un pastore e di un padre …, consapevole del dovere di accompagnare i suoi fedeli» (cfr. Pope personally thanks Portuguese cardinal for Amoris guidelines, in Catholic Herald, Jul. 13, 2018; trad. it. di S. Paciolla, Papa ringrazia Patriarca Lisbona per Linee Guida su Amoris Laetitia, in Il blog di Sabino Paciolla, 13.7.2018; Il cardinal-patriarca di Lisbona dà l’esempio accompagnando le coppie in seconda unione, in Aleteia, 17.7.2018; Papa agradece Patriarca de Lisboa por documento sobre aplicação de Amoris Laetitia, in Acidigital, 13 Ju. 2018. Per il testo, v. Pope Francis’ letter of thanks to Patriarch of Lisbon on Amoris Laetitia note, in Actualitade Religiosa, 12 de julho de 2018. I criteri del patriarca portoghese, dal titolo Nota para a receção do capítulo VIII da exortação apostólica ‘Amoris Laetitia’, sono qui e sono stati presentati il 13 febbraio scorso, v. qui; il testo della missiva del vescovo di Roma è qui). 
E sorvoliamo sul grave vulnus aperto con la nota questione circa la presunta anti-evangelicità della pena capitale, a cui si riferisce Mons. Bux e che noi abbiamo richiamato qui, evidenziando come si tratti di un insegnamento dissonante rispetto al magistero perenne della Chiesa ed alla stessa Rivelazione. Insomma, delle dissonanze su cui la Chiesa, prima o poi, con serena obiettività, dovrà interrogarsi per essere ancora credibile. Auspichiamo che questa intervista possa contribuire ad aprire questo dibattito sereno, che si estenda anche alla valutazione – come indicato dallo stesso Mons. Bux, al quale non sfuggono le problematiche pratiche che un’ipotetica accusa di “eresia” possa porre (sebbene in linea teorica possa sollevarsi nei confronti di un papa) – circa la rinuncia, o pretesa tale, di Benedetto XVI. Anzi, questo sarebbe proprio l’auspicio: che questo profilo sia approfondito nella giusta ottica storico-giuridica valutando la natura giuridica dell’atto e le sue conseguenze.

Monsignor Nicola Bux: “L’unità si fa nella verità”

La questione degli abusi sessuali nella Chiesa ha un po’ messo in disparte il dibattito su Amoris laetitia e su tutto ciò che ne era seguito a proposito di aderenza del magistero alla retta dottrina. Ma, com’è ovvio, le questioni sono collegate. Appare dunque il caso di riprendere il filo della discussione e lo facciamo con uno specialista, monsignor Nicola Bux, teologo consultore della Congregazione per le cause dei santi, dopo esserlo stato in quella della dottrina della fede, del culto divino e dell’ufficio delle celebrazioni pontificie.
Autore, fra numerosi altri libri, del saggio Pietro ama e unisce. La responsabilità del papa per la Chiesa universale (Edizioni Studio Domenicano), monsignor Bux è appena rientrato in Italia dall’Argentina, dove, a Buenos Aires, è stato invitato al XXI Encuentro de formacion catolica, sul tema La liturgia, fuente y expresion de la fe.

Don Nicola, eresia e scisma, parole che sembravano sparite dal vocabolario dei cattolici, stanno tornando al centro di numerose analisi e osservazioni sulla situazione attuale della Chiesa. Vogliamo fare un po’ il punto sullo status quaestionis dopo Amoris laetitia e il successivo dibattito?
Mi sembra che dopo la pubblicazione, avvenuta il 24 settembre 2017, della Correctio filialis de haeresibus propagatis (Correzione filiale in ragione della propagazione di eresie), e la Dichiarazione promulgata a Roma, dalla conferenza del 7 aprile scorso, dove intervennero i cardinali Brandmüller e Burke, l’idea che il papa stesso, mediante il suo magistero, sia incorso in affermazioni eretiche è ormai al centro di un vasto dibattito, che di giorno in giorno si fa sempre più appassionato. All’origine c’è l’esortazione apostolica Amoris laetitia, nella quale, secondo i quaranta firmatari della Correctio (saliti nel frattempo a duecentocinquanta, senza contare le migliaia di adesioni collegate all’iniziativa) sarebbero rintracciabili ben sette proposizioni eretiche riguardanti il matrimonio, la vita morale e la ricezione dei sacramenti.
È appena il caso di notare che i problemi, almeno per quanto riguarda Amoris laetitia, si sono notevolmente aggravati e complicati. Come noto, sono stati pubblicati sugli Acta Apostolicae Sedis la lettera di papa Bergoglio ai vescovi argentini della regione di Buenos Aires ed i criteri indicati da questi ultimi per l’accesso alla comunione da parte dei divorziati passati a nuove nozze, il tutto accompagnato da un rescritto ex audientia SS.mi del cardinale segretario di Stato, che, su approvazione del papa, considera questi due precedenti documenti come espressione del “magistero autentico” dell’attuale papa e, quindi, come magistero a cui prestare devoto ossequio di intelletto e volontà.
Parallelamente, il cardinale Brandmüller, uno dei quattro porporati dei dubia (gli altri sono Burke, Meisner e Caffarra, gli ultimi due nel frattempo scomparsi) in un articolo ha rilanciato l’idea, che anch’io avevo manifestato, di una professione di fede da parte del papa.

A questo proposito, don Nicola, anche alla luce delle dichiarazioni del cardinale Müller sulla necessità di una pubblica disputatio su Amoris laetitia e delle parole del segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, secondo il quale “all’interno della Chiesa è importante dialogare”, è realistico immaginare che dal papa possa arrivare una risposta e che si possa giungere a una sua professione di fede per dissipare dubbi e ombre?
L’unità autentica della Chiesa si fa nella verità. La Chiesa è stata posta dal Fondatore – Colui che ha detto: “Io sono la verità” – come “la colonna e il fondamento della verità” (1 Tim 3, 15). Senza la verità non sussiste l’unità, e la carità sarebbe una finzione. L’idea che la Chiesa sia una federazione di comunità ecclesiali, un po’ come le comunità protestanti, renderebbe difficile al papa fare una professione di fede cattolica. Infatti, dopo i due ultimi sinodi, si sono fatte strada una fede e una morale che potremmo definire, almeno, a due velocità: prova ne sia che in taluni luoghi non è possibile dare la comunione ai divorziati risposati e in altri sì. Non pochi vescovi e parroci, pertanto, si trovano in grande imbarazzo, a causa di una situazione pastorale instabile e confusa. Stando così le cose, mi sembra realistico pensare a un “tavolo” all’interno della Chiesa, per capire che cosa sia cattolico e cosa non lo sia: un confronto dottrinale, dal quale soltanto dipende la pastorale. Lo sviluppo dottrinale trae sempre giovamento dal dibattito. L’esempio viene da Joseph Ratzinger, che prima da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, poi da papa ha ricevuto vari teologi dissenzienti, confrontandosi con loro.

E se il confronto non ci sarà?
Temo che si approfondirà l’apostasia e si allargherà lo scisma di fatto. Proprio il confronto razionale e caritatevole all’interno della Chiesa renderebbe necessaria la professione di fede del papa, con abiura, evidentemente, degli eventuali errori ed opinioni erronee dichiarate sino a quel momento, per riaffermare la fede cattolica quale termine di paragone, regola della fede di ogni cattolico. Tra l’altro questa situazione è diventata ancor più urgente a seguito delle ultime novità introdotte dal papa, come quella relativa alla definizione di “antievangelicità” della pena capitale: definizione svolta, in maniera discutibile, mutando un articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica secondo una visione decisamente storicistica, e che pone una serie di problemi. Pure di coscienza. Tanto più che i precedenti catechismi, penso a quello Romano o Tridentino o a quello cosiddetto Maggiore di San Pio X, insegnavano la legittimità della pena capitale e la sua piena conformità alla Divina Rivelazione. Il catechismo tridentino addirittura definiva la norma, che consentiva all’autorità statale di comminare ad un reo, colpevole di gravi delitti, la giusta pena, non esclusa quella capitale, come “legge divina”. Ed i problemi, dicevo, sono notevoli, perché o si ammette che la Chiesa abbia insegnato la legittimità di qualcosa di anti-evangelico praticamente da duemila anni o si deve ammettere che sia stato papa Bergoglio ad errare, ritenendo anti-evangelico ciò che, al contrario, è conforme almeno astrattamente alla Rivelazione. La questione è molto delicata. Ma prima o poi dovrà porsi. E non solo per la pena capitale.

Molti si chiedono: se il papa si sente libero di cambiare un articolo del Catechismo secondo le mutate esigenze del popolo di Dio o la diversa sensibilità dell’uomo d’oggi, potrà farlo anche in altri punti, ancora più rilevanti?
È un interrogativo davvero inquietante e, del pari, una legittima preoccupazione quella di tenere indenne il depositum fidei dalle sensibilità contingenti della società di oggi o di domani.
Tornando alla domanda iniziale, sarebbe necessaria una professione simile a quella che Paolo VI fece nel 1968, al fine di riaffermare ciò che è cattolico, di fronte agli errori e alle eresie che si erano diffuse subito dopo il concilio Vaticano II, in specie a causa della pubblicazione del Catechismo olandese. Nel nostro caso, però, si tratterebbe di riaffermare alcune verità sui sacramenti, sulla morale e sulla dottrina sociale della Chiesa, e parimenti rigettare quanto di dubbio o erroneo possa essersi diffuso, pure involontariamente, su tali temi.

Qualcuno ha osservato che l’iniziativa della Correctio, per quanto clamorosa, non è una novità, perché già ai tempi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, e ancor prima di Paolo VI, vi furono manifesti e petizioni di teologi, chierici e laici, sia a carattere individuale sia organizzati. Si trattò di prese di posizione di studiosi i quali, ritenendo che il Concilio Vaticano II, attraverso l’anti-dogmatismo o lo sviluppo disomogeneo del dogma, avesse introdotto una rottura con la Chiesa precedente, accusavano quei pontefici di centralismo e di non apertura alle istanze della modernità. Lei trova che si tratti davvero di un’analogia con quanto sta avvenendo oggi?
No, perché quello era un attacco non-cattolico al magistero cattolico. In modo speculare, altri teologi e laici, che nutrivano sospetti sul Concilio, manifestavano la contrarietà ad ogni sana innovazione. In entrambi i casi si trattò di proteste e non di correzione. Ora i primi, collocati nei posti chiave dell’establishment ecclesiastico, tacciono o conducono una difesa d’ufficio, senza mai entrare nel merito delle eresie che vengono contestate, in particolare, all’esortazione apostolica Amoris laetitia. Occorre ricordare che San Pio X, nell’enciclica Pascendi, avverte che non confessare mai chiaramente la propria eresia, è il comportamento tipico dei modernisti, perché in tal modo possono occultarsi all’interno della Chiesa.

Ma perché secondo lei sarebbe auspicabile una professione di fede? E se il papa, come tutto lascia pensare, non la farà, che cosa potrebbe succedere?
Nel Decreto di Graziano (pars I, dist. 40, cap.VI) vi è questo canone: “Nessun mortale avrà la presunzione di parlare di colpa del papa, poiché, incaricato di giudicare tutti, egli non dev’essere giudicato da alcuno, a meno che non devii dalla fede”. L’allontanamento e la deviazione dalla fede si chiama eresia, parola che viene dal greco “airesis” e vuol dire scelta e assolutizzazione di una verità, minimizzando o negando le altre che sono nel novero delle verità cattoliche (ricordo a questo proposito che von Balthasar scrisse un saggio intitolato “La verità è sinfonica”). Ovviamente la deviazione deve essere manifesta e pubblica. E in caso di eresia manifesta, secondo san Roberto Bellarmino, il papa può essere giudicato. Ricordo che Bellarmino fu anche prefetto del Sant’Uffizio, figura che ha proprio la funzione di sorvegliare sul rispetto dell’ortodossia della fede da parte di tutti, compreso il papa, il quale peraltro è il primo a dover svolgere tale funzione di controllo. Il papa è chiamato dal Signore a diffondere la fede cattolica, ma per farlo deve dimostrarsi capace di difenderla. Gli ortodossi – i cristiani d’Oriente separati da Roma – si chiamano così proprio perché hanno sottolineato il primato della vera fede quale condizione della vera Chiesa. Altrimenti la Chiesa cessa di essere colonna e fondamento della verità. Di conseguenza, chi non difende la vera fede decade da ogni incarico ecclesiastico, patriarcale, eparchiale eccetera.

Scusi don Nicola, sta dicendo che in caso di eresia, proprio come un cristiano eretico cessa di essere membro della Chiesa, anche il papa cessa di essere papa e capo del corpo ecclesiale, e perde ogni giurisdizione?
Sì, l’eresia intacca la fede e la condizione di membro della Chiesa, che sono la radice e il fondamento della giurisdizione. Questo è il pensiero dei padri della Chiesa, in specie di Cipriano, che ebbe a che fare con Novaziano, antipapa durante il pontificato di papa Cornelio (cfr Lib. 4, ep. 2). Ogni fedele, compreso il papa, con l’eresia si separa dall’unità della Chiesa. È noto che il papa è nello stesso tempo membro e parte della Chiesa, perché la gerarchia è all’interno e non sopra la Chiesa, come affermato in Lumen gentium (n. 18). Di fronte a questa eventualità, così grave per la fede, alcuni cardinali, o anche il clero romano o il sinodo romano, potrebbero ammonire il papa con la correzione fraterna, potrebbero “resistergli in faccia” come fece Paolo con Pietro ad Antiochia; potrebbero confutarlo e, se necessario, interpellarlo al fine di spingerlo a ravvedersi. In caso di pertinacia del papa nell’errore, bisogna prendere le distanze da lui, in conformità con ciò che dice l’Apostolo (cfr. Tito 3,10-11). Inoltre la sua eresia e la sua contumacia andrebbero dichiarate pubblicamente, perché egli non provochi danno agli altri e tutti possano premunirsi. Nel momento in cui l’eresia fosse notoria e resa pubblica, il papa perderebbe ipso facto il pontificato. Per la teologia e il diritto canonico, pertinace è l’eretico che mette in dubbio una verità di fede coscientemente e volontariamente, cioè con la piena coscienza che tale verità sia un dogma e con la piena adesione della volontà.
Ricordo che si può avere ostinazione o pertinacia in un peccato d’eresia commesso anche solo per debolezza. Inoltre, se il papa non volesse mantenere l’unione e la comunione con l’intero corpo della Chiesa, come quando tentasse di scomunicare tutta la Chiesa o di sovvertire i riti liturgici fondati sulla tradizione apostolica, potrebbe essere scismatico. Se il papa non si comporta da papa e capo della Chiesa, né la Chiesa è in lui né lui è nella Chiesa. Disobbedendo alla legge di Cristo, oppure ordinando ciò che è contrario al diritto naturale o divino, ciò che è stato ordinato universalmente dai concili o dalla Sede apostolica, il papa si separa da Cristo, che è il capo principale della Chiesa e in rapporto al quale si costituisce l’unità ecclesiale. Papa Innocenzo III dice che si deve obbedire al papa in tutto, fino a che egli non si rivolti contro l’ordine universale della Chiesa: in tal caso, a meno che non sussista una ragionevole causa, non va seguito, perché, comportandosi così, non è più soggetto a Cristo e quindi si separa dal corpo della Chiesa. Non nascondo, però, che quanto indicato, sebbene sia limpido e liscio nella teoria, nella pratica incontra non poche difficoltà; inconvenienti anche di carattere canonistico».

Ammettiamo, comunque, che si possa arrivare a un tal punto. Quali le conseguenze per la fede e per la Chiesa?
Chi vuol essere papa non può rinnegare la verità cattolica, anzi, deve aderirvi in toto se vuole rivendicare l’autorità magisteriale. Vale infatti ciò che Ratzinger scriveva anni fa, sottolineando che il papa non può “imporre una propria opinione”, ma deve “richiamare proprio il fatto che la Chiesa non può fare ciò che vuole e che anch’egli, anzi proprio lui, non ha facoltà di farlo”, perché “in materia di fede e di sacramenti, come circa i problemi fondamentali della morale”, la Chiesa può solo “acconsentire alla volontà di Cristo”. Nel caso di opposizione tra il testo di un documento pontificio e altre testimonianze della Tradizione, è lecito a un fedele istruito, e che abbia accuratamente studiato la questione, sospendere o negare il suo assenso al documento stesso. Nel caso di Amoris laetitia c’è chi ha dimostrato che il documento è farraginoso e contraddittorio in non pochi punti, e le citazioni di san Tommaso sono apposte a proposizioni che sostengono cose contrarie al pensiero dell’Angelico. Si comprende, quindi, quanto ebbe a scrivere Joseph Ratzinger: “Al contrario, sarà possibile e necessaria una critica a pronunciamenti papali, nella misura in cui manca a essi la copertura nella Scrittura e nel Credo, nella fede della Chiesa universale. Dove non esiste né l’unanimità della Chiesa universale né una chiara testimonianza delle fonti, là non è possibile una decisione impegnante e vincolante; se essa avvenisse formalmente, le mancherebbero le condizioni indispensabili e si dovrebbe perciò sollevare il problema circa la sua legittimità” (Joseph Ratzinger, Fede, ragione, verità e amore, Lindau, 2009, p. 400). In breve, se il papa non custodisce la dottrina, non può esigere la disciplina; se poi perdesse la fede cattolica, decadrebbe dalla Sede apostolica. “Il potere delle chiavi di Pietro non si estende fino al punto che il Sommo Pontefice possa dichiarare ‘non peccato’ quello che è peccato, oppure ‘peccato’ quello che non è peccato. Ciò sarebbe, infatti, chiamare male il bene, e bene il male, la qualcosa è, sempre è stata e sarà lontanissima da colui che è il Capo della Chiesa, colonna e fondamento della verità” (cfr. Roberto Bellarmino, De Romano Pontifice, lib. IV cap. VI, p. 214, e anche Lumen gentium, n. 25). Di conseguenza il papa che, quale persona privata, si identificasse con l’eresia, non sarebbe più Sommo Pontefice o Vicario di Cristo sulla terra.

Lei stesso, però, ha detto che ci sono difficoltà pratiche non di poco conto…
Per un papa, in effetti, vige una sorta di immunità da giurisdizione. Per cui, sebbene in teoria si dica che i cardinali possono accertare la sua eresia, certamente nella pratica la cosa diventerebbe difficoltosa, a causa del fondamentale principio Prima sedes a nemine iudicatur, ripreso dal can. 1404 c.i.c. Nessuna chiesa, in quanto figlia, può giudicare la madre, cioè la Sede apostolica. Ancor meno alcuna pecora del gregge può ergersi a giudicare il proprio pastore. Se guardiamo come è stato applicato questo principio nella storia della Chiesa, e del papato in particolare, notiamo che anche in caso di accusa di eresia, o addirittura vera e propria apostasia del papa, tutto si è concluso con un nulla di fatto. Faccio un paio di esempi. Il primo che mi viene in mente è quello del papa Marcellino. Questi, secondo le fonti antiche, in special modo il Liber Pontificalis, dinanzi alla grande persecuzione dioclezianea del IV secolo d.C., avrebbe ceduto ed avrebbe offerto incenso agli idoli, avrebbe cioè apostatato, sebbene ciò non sarebbe del tutto storicamente certo (per esempio, alcuni autori e storici della Chiesa antica, come Eusebio di Cesarea e Teodoreto di Ciro, negano questa circostanza, affermando che questo papa rifulse, invece, durante la Grande persecuzione). A seguito di ciò, sarebbe stato convocato un sinodo a Sinuessa, località tra Roma e Capua, nei pressi dell’attuale Mondragone, nel 303 con lo scopo di accertare e dichiarare l’apostasia del papa. Ora, è vero che gli atti di questo sinodo sono considerati apocrifi e risalenti al VI secolo, tuttavia è indubbio che da essi emerge il chiaro rifiuto dei sinodali di accertare e condannare Marcellino per il suo atto di apostasia. Anzi, i sinodali chiedono allo stesso papa di giudicare il suo gesto ed auto-comminarsi la giusta punizione, riconoscendo nei confronti del papa una sorta di immunità da giurisdizione, proprio per quel principio che ho sopra detto e cioè che la Prima Sede non può essere giudicata da nessuno. Per la cronaca, Marcellino, comunque, pare si pentì del gesto, testimoniò la sua fede e morì martire. Per questo è venerato come papa e martire il 26 aprile.



Il secondo caso è quello di papa san Leone III e del suo famoso giuramento, rappresentato da Raffaello in un celebre affresco della Stanza dell’incendio di Borgo nelle celebri Stanze del Palazzo apostolico. Vi compare il papa Leone III in abiti pontificali, che presta il suo giuramento sui Vangeli, dinanzi a Carlo Magno ed ad una folla di dignitari, laici ed ecclesiastici, ed al popolo di Dio, il 23 dicembre dell’anno 800, nella Basilica di San Pietro. Il papa era accusato – sebbene le fonti antiche non siano molto precise al riguardo – di spergiuro ed adulterio (non si sa con chi) da parte dei nipoti del predecessore, papa Adriano I. Venuto a Roma Carlo Magno per mettere ordine tra coloro che appoggiavano il papa e gli oppositori, il papa, liberamente, “senza essere giudicato e corretto da nessuno, spontaneamente e volontariamente”, si purificò dinanzi a Dio delle colpe, dichiarando e professando la sua innocenza dalle accuse mossegli. Il papa concluse: “Questo dichiaro spontaneamente per eliminare ogni sospetto: non già che ciò sia prescritto dai canoni, neppure che così io voglia creare un precedente ed imporre un tale uso nella santa Chiesa ai miei successori ed ai miei confratelli nell’episcopato”.
Nel dipinto di Raffaello compare una scritta: Dei non hominum est episcopos iudicare, cioè: Tocca a Dio, non agli uomini giudicare i vescovi. Si tratta di un’allusione alla conferma, data nel 1516 dal Concilio Lateranense V, della bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII, in cui si sanzionava il principio secondo il quale la responsabilità del pontefice è giudicabile solo da Dio.

Insomma, tante difficoltà pratiche…
Un’ulteriore difficoltà è, poi, nell’individuazione degli esatti contorni di un’eresia. Guardi, a differenza del passato, la teologia non è più affidabile, ma è diventata una sorta di arena nella quale converge tutto ed il suo contrario. Per cui, affermata una verità, vi sarà sempre qualcuno disposto a difendere l’esatto contrario. Come vede, ci sono non poche difficoltà pratiche, teologiche e giuridiche alla questione del giudizio del papa eretico. Forse – e lo dico proprio da un punto di vista pratico – sarebbe più agevole esaminare e studiare più accuratamente la questione relativa alla validità giuridica della rinuncia di papa Benedetto XVI, se cioè essa sia piena o parziale (“a metà”, come qualcuno ha detto) o dubbia, giacché l’idea di una sorta di papato collegiale mi sembra decisamente contro il dettato evangelico. Gesù non disse, infatti, “tibi dabo claves …” rivolgendosi a Pietro e ad Andrea, ma lo disse solo a Pietro! Ecco perché dico che, forse, uno studio approfondito sulla rinuncia potrebbe essere più utile e proficuo, nonché aiutare a superare problemi che oggi ci sembrano insormontabili. È stato scritto: “Giungerà anche un tempo delle prove più difficili per la Chiesa. Cardinali si opporranno a cardinali e vescovi a vescovi. Satana si metterà in mezzo a loro. Anche a Roma ci saranno grandi cambiamenti” (Saverio Gaeta, Fatima, tutta la verità, 2017, p. 129). E questo grande cambiamento, con papa Francesco, lo possiamo vedere in maniera palpabile, stante la chiara intenzione di segnare una linea di discontinuità o rottura con i precedenti pontificati. Questa discontinuità – una rivoluzione – genera eresie, scismi e controversie di varia natura. Tutte, però, possono ricondursi al peccato. E questo lo constatava già Origene: “Dove c’è il peccato, lì troviamo la molteplicità, lì gli scismi, lì le eresie, lì le controversie. Dove, invece, regna la virtù, lì c’è unità, lì comunione, grazie alle quali tutti i credenti erano un cuor solo e un’anima sola” (In Ezechielem homilia, 9,1, in Sources Chrétiennes 352, p. 296).

Anche la liturgia ha risentito di tutto ciò, e lei lo ha scritto più volte nei suoi libri…
Esatto. Si celebra come se Dio non fosse presente, un’animazione mondana. Ma qui ci confortano le parole che sant’Atanasio di Alessandria rivolgeva ai cristiani che soffrivano sotto gli ariani: “Voi rimanete al di fuori dei luoghi di culto, ma la fede abita in voi. Vediamo: che cosa è più importante, il luogo o la fede? La vera fede, ovviamente. Chi ha perso e chi ha vinto in questa lotta, chi mantiene la sede o chi osserva la fede? È vero, gli edifici sono buoni, quando vi è predicata la fede apostolica; essi sono santi, se tutto vi si svolge in modo santo… Voi siete quelli che sono felici, voi che rimanete dentro la Chiesa per la vostra fede, che la mantenete salda nei fondamenti come sono giunti fino a voi dalla tradizione apostolica, e se qualche esecrabile gelosamente cerca di scuoterla in varie occasioni, non ha successo. Essi sono quelli che si sono staccati da essa nella crisi attuale. Nessuno, mai, prevarrà contro la vostra fede, amati fratelli, e noi crediamo che Dio ci farà restituire un giorno le nostre chiese. Quanto più i violenti cercano di occupare i luoghi di culto, tanto più essi si separano dalla Chiesa. Essi sostengono che rappresentano la Chiesa, ma in realtà sono quelli che sono a loro volta espulsi da essa e vanno fuori strada” (Coll. Selecta SS. Eccl. Patrum. Caillu e Guillou, vol. 32, pp. 411-412). Preghiamo, però, che la Divina Provvidenza intervenga a favore della Chiesa, affinché non accada che possiamo trovarci dinanzi all’eventualità che ho descritto; lo auspicava, a meno di un mese dalla rinuncia di Benedetto XVI, anche l’insigne canonista gesuita padre Gianfranco Ghirlanda, al termine di un importante articolo (La Civiltà Cattolica, 2 marzo 2013).

In conclusione, possiamo dire che l’eresia non consiste solo nel diffondere dottrine false, ma anche nel tacere la verità sulla dottrina e sulla morale?
Certamente sì. Se a qualcuno desse fastidio il termine dottrina, usi il termine insegnamento, perché entrambi sono la traduzione del greco didachè. Dove manca la dottrina, vi sono problemi morali, come stiamo vedendo! Quando il papa e i vescovi fanno questo, utilizzano il loro ufficio per distruggerlo. Dice sant’Agostino: pascono se stessi, cercano i propri interessi, non già gli interessi di Gesù Cristo, proclamano la sua parola ma per diffondere le loro idee. Il nome di Gesù Cristo, diceva il cardinale Biffi, è diventato una scusa per parlare d’altro: migrazioni, ecologia eccetera. Così non siamo più unanimi nel parlare (1 Cor 1,10) e la Chiesa è divisa.
A proposito, si evitino ulteriori modifiche ai testi del messale romano in lingua italiana, in specie al Padre Nostro, perché produrrebbero ulteriori divisioni tra i fedeli.

A cura di Aldo Maria Valli

mercoledì 2 maggio 2018

La guerra religiosa del IV secolo e il nostro tempo

Nella festa di S. Atanasio di Alessandria, vescovo, confessore e dottore della Chiesa, rilanciamo questo contributo del prof. De Mattei, pubblicato pure in inglese dal consueto Rorate caeli.

Palma il Vecchio, Madonna col Bambino in trono e Santi (SS. Paolo, Gregorio Magno, Bernardino da Siena, Elisabetta d'Ungheria, Atanasio e altro santo), 1512, Cappella di S. Atanasio, Chiesa di S. Zaccaria, Venezia

Ambito veneto, SS. Agostino ed Atanasio, XVIII sec., Padova

Ambito oltralpino, S. Atanasio, XVIII sec., Udine


De Paulus, S. Atanasio, 1861, Terni

La guerra religiosa del IV secolo e il nostro tempo

di Roberto de Mattei


La Chiesa avanza nella storia sempre vincitrice, secondo i disegni imprevisti di Dio. I primi tre secoli di persecuzioni toccarono il loro culmine sotto l’Imperatore Diocleziano (284-305).
Tutto sembrava perduto. Lo scoraggiamento era una tentazione per molti cristiani e tra essi non mancò chi perse la fede. Ma chi perseverò ebbe l’immensa gioia, pochi anni dopo, di vedere sfolgorare la Croce di Cristo sui labari di Costantino nella battaglia di Saxa Rubra (312). Questa vittoria mutò il corso della storia. L’Editto di Milano-Nicomedia del 313, accordando libertà ai cristiani, capovolse il senatoconsulto di Nerone, che proclamava il Cristianesimo “super stitioillicita”.
La cristianizzazione pubblica della società ebbe inizio in un clima di entusiasmo e di fervore. Nel 325, il Concilio di Nicea sembrò segnare la rinascita dottrinale della Chiesa, con la condanna di Ario, che negava la divinità del Verbo. A Nicea, grazie all’apporto decisivo del diacono Atanasio (295-373), poi vescovo di Alessandria, fu definita la dottrina della “consustanzialità” di natura tra le tre persone della Santissima Trinità.
Negli anni successivi, tra la posizione ortodossa e quella degli eretici ariani si fece strada un “terzo partito”, quello dei “semi-ariani”, divisi a loro volta in varie correnti, che riconoscevano una certa analogia tra il Padre e il Figlio, ma negavano che egli fosse «generato, non creato, della stessa sostanza del Padre», come affermava il Credo di Nicea. Essi sostituirono alla parola omousios, che vuol dire “della stessa sostanza”, il termine omoiusios, che significa “di sostanza simile”.
Gli eretici, ariani e semiariani, avevano compreso che il loro successo sarebbe dipeso da due fattori: il primo era di rimanere all’interno della Chiesa; il secondo di ottenere l’appoggio del potere politico e dunque di Costantino, e poi dei suoi successori. Così, di fatto, avvenne. Una crisi interna alla Chiesa, mai fino allora conosciuta, si prolungò per oltre 60 anni.
Nessuno meglio del cardinale Newman la ha descritta, nel suo libro Gli ariani del IV secolo (1833), cogliendo tutte le sfumature dottrinali della questione. Uno studioso italiano, il prof. Claudio Pierantoni ha recentemente tracciato un illuminante parallelo tra la controversia ariana e quella attuale sull’esortazione apostolica Amoris laetitia (v. qui).
Ma, fin dal 1973, mons. Rudolf Graber (1903-1992), vescovo di Ratisbona, rievocando la figura di sant’Atanasio, nel XVI centenario della sua morte, paragonava la crisi del IV secolo a quella seguita al Concilio Vaticano II (Athanasius und die Kircheunserer Zeit: zuseinem 1600 Todestag, Kral 1973). Atanasio, per la sua fedeltà all’ortodossia, fu duramente perseguitato dai suoi stessi confratelli e per ben cinque volte, tra il 336 e il 366, fu costretto ad abbandonare la città di cui era vescovo, passando lunghi anni di esilio e di strenue lotte in difesa della fede. Due assemblee di vescovi, a Cesarea e a Tiro (334-335), lo condannarono per ribellione e fanatismo.
E nel 341, mentre un Concilio di cinquanta vescovi, a Roma, proclamava Atanasio innocente, il Concilio di Antiochia, cui parteciparono più di novanta vescovi, ratificò gli atti dei sinodi di Cesarea e di Tiro, e pose un ariano sulla cattedra episcopale di Atanasio.
Il successivo Concilio di Sardica, nel 343, terminò con una scissione: i Padri occidentali dichiararono illegale la deposizione di Atanasio e riconfermarono il Concilio di Nicea; quelli orientali condannarono non soltanto Atanasio, ma anche il papa Giulio I, poi canonizzato, che lo aveva appoggiato. Il Concilio di Sirmio, nel 351, cercò una via di mezzo tra ortodossia cattolica e arianesimo.
Nel Concilio di Arles del 353 i Padri, incluso il legato di Liberio, che era succeduto come Papa a san Giulio I, sottoscrissero una nuova condanna di Atanasio. I vescovi erano costretti a scegliere tra la condanna di Atanasio e l’esilio. San Paolino, vescovo di Treviri, fu quasi il solo che si batté per la fede nicena e fu esiliato in Frigia, dove morì in seguito ai maltrattamenti subiti dagli ariani.
Due anni dopo, nel Concilio di Milano (355), più di trecento vescovi dell’Occidente sottoscrissero la condanna di Atanasio e un altro padre ortodosso, sant’Ilario di Poitiers, fu bandito in Frigia per la sua intransigente fedeltà all’ortodossia.
Nel 357 papa Liberio, vinto dalle sofferenze dell’esilio e dalle insistenze dei suoi amici, ma anche spinto da “amor di pace”, sottoscrisse la formula semiariana di Sirmio e ruppe la comunione con sant’Atanasio, dichiarandolo separato dalla Chiesa romana, per l’uso del termine “consustanziale”, come ci testimoniano quattro lettere tramandateci da sant’Ilario (Manlio Simonetti, La crisi ariana del IV secolo, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1975, pp. 235-236). Sotto il pontificato dello stesso Liberio, i concili di Rimini (359) e di Seleucia (359), che costituirono un unico grande Concilio rappresentante l’Occidente e l’Oriente, abbandonarono il termine “consustanziale” di Nicea e stabilirono un’equivoca “via media” tra gli ariani e sant’Atanasio. Sembrava che l’eresia dilagante avesse vinto nella Chiesa.
I concili di Seleucia e di Rimini oggi non sono annoverati dalla Chiesa tra gli otto concili ecumenici dell’antichità, ma contarono tuttavia fino a 560 vescovi, la quasi totalità dei Padri della Cristianità, ed “ecumenici” furono definiti dai contemporanei. Fu allora che san Girolamo coniò l’espressione secondo cui «il mondo gemette e si accorse con stupore di essere diventato ariano» (Dialogus ad versus Luciferianos, n. 19, in PL, 23, col. 171).
Ciò che è importante sottolineare è che non si trattò di una disputa dottrinale limitata a qualche teologo, né ad un semplice scontro tra vescovi in cui il Papa dovesse fungere da arbitro. Fu una guerra religiosa in cui furono coinvolti tutti i cristiani, dai Papi fino all’ultimo fedele. Nessuno si rinchiuse nel proprio bunker spirituale, nessuno rimase alla finestra, muto spettatore del dramma.
Tutti scesero a combattere nelle trincee, da una parte e dall’altra dello schieramento. Non era facile in quel momento capire se il proprio vescovo fosse ortodosso o no, ma il sensus fidei fu la bussola per orientarsi. Il cardinale Walter Brandmüller, parlando a Roma il 7 aprile 2018, ha ricordato come  «il “sensus fidei” agisce come una sorta di sistema immunitario spirituale, che fa riconoscere e rifiutare istintivamente ai fedeli qualsiasi errore. Su questo “sensus fidei” poggia dunque – a prescindere dalla promessa divina – anche l’infallibilità passiva della Chiesa, ovvero la certezza che la Chiesa, nella sua totalità, non potrà mai incorrere in una eresia».
Sant’Ilario scrive che durante la crisi ariana le orecchie dei fedeli che interpretavano in senso ortodosso le affermazioni equivoche di teologi semi-ariani erano più sante dei cuori dei sacerdoti. I cristiani che per tre secoli avevano resistito agli imperatori, ora resistevano ai propri Pastori, in qualche caso anche al Papa, colpevole, se non di aperta eresia, perlomeno di grave negligenza.
Mons. Graber ricorda le parole dell’Athanasius (1838) di Joseph von Görres (1776-1848), scritte al momento dell’arresto dell’arcivescovo di Colonia, ma anche oggi di straordinaria attualità: «La terra trema sotto i nostri piedi. Si può presagire con certezza che la Chiesa uscirà incolume da una tale rovina, ma nessuno può dire e congetturare chi e che cosa sopravvivrà. Noi, dunque, avvisando, raccomandando, alzando le mani, vorremmo impedire il male mostrandone i segni. Persino i giumenti che portano i falsi profeti, si impennano, arretrano e rinfacciano con linguaggio umano la loro ingiustizia a chi li batte e non vede la spada sguainata (da Dio), che chiude loro la strada (Numeri, XXII, 22-35). Operate dunque finché è giorno, perché di notte nessuno può operare. Non serve nulla l’aspettare: l’attesa non ha fatto altro che aggravare tutte le cose».
Vi sono momenti in cui un cattolico è obbligato a scegliere tra la codardia e l’eroismo, tra l’apostasia e la santità. Fu quanto accadde nel IV secolo, è quanto accade anche oggi.

mercoledì 11 aprile 2018

Card. Raymond L. Burke: "La “plenitudo potestatis” del Romano Pontefice nel servizio dell’unità della Chiesa", Roma, 7 aprile 2018 - Testo della relazione

Lo scorso 7 aprile, come avevamo annunciato (v. qui), si è svolto a Roma un convegno in ricordo del compianto card. Caffarra, dal titolo “Chiesa Cattolica, dove vai?”.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato – si stima – non meno di quattrocento persone, ivi compreso anche un vescovo, Mons. Viganò, sono state svolte una serie di relazioni da parte di esponenti del mondo ecclesiale, scientifico e persino laico.

Poco prima del termine del convegno, è stata data lettura di una Declaratio sui principi irrinunciabili in materia di matrimonio, di principi morali assoluti e di accesso di divorziati risposati alla Comunione.

Delle varie relazioni ed interventi del convegno, che comunque qui indicheremo, riproduciamo però solo quello – più ampio ed articolato – del card. Raymond L. Burke, che, come è stato osservato, affronta l’ipotesi – un tempo ritenuta di scuola – del c.d. “papa eretico” (cfr. E. Barbieri, Il cardinale Burke affronta l’ipotesi del Papa eretico, in Corrispondenza romana, 7.4.2018; D. Montagna, Cardinal Burke’s talk on the limits of papal power, in Lifesitenews, Apr. 13, 2018; J.-H. Western, Cardinal Burke discusses possibility of excommunication by Pope Francis, ivi, Apr. 17, 2018):

- Card. Walter Brandmüller, “On consulting the Faithful in Matters of Doctrine” di Newman, in Chiesa e postconcilio, 7.4.2018; in MiL, 9.4.2018;

- Mons. Athanasius Schneider, La Sede Apostolica di Roma come cathedra veritatis, in Chiesa e postconcilio, 10.4.2018;

- Marcello Pera, Intervento, ivi, 9.4.2018;

- Renzo Puccetti, Da Caffarra a Paglia: la rivoluzione nella bioetica, in LNBQ, 8.4.2018, nonché in Chiesa e postconcilio, 11.4.2018;

- Card. J. Zen, Saluto, in Libertà e persona, 8.4.2018, nonché in Chiesa e postconcilio, 11.4.2018;

- Declaratio, Noi testimoniamo, ivi, 8.4.2018, nonché in Chiesa e postconcilio, 7.4.2018; in Libertà e persona, 8.4.2018, ed in MiL, 7.4.2018.
Per gli audio dell’evento, con le relazioni più rilevanti, rinviamo ad Attese e speranze, in Chiesa e postconcilio, 7.4.2018. Per la cronaca dell’evento, v. Cronaca in diretta – I parte, in MiL, 7.4.2018; II parte, ivi; III parte, ivi; IV parte, ivi; V parte, ivi; VI parte, ivi; VII parte, ivi; VIII parte, ivi; IX parte, ivi; X parte, ivi; Foto ed audio Convegno: “Chiesa Cattolica dove vai?”, in Cooperatores Veritatis, 7.4.2018.
Su questo convegno, con varietà di posizioni, si sono espresse varie testate, sebbene quelle italiane vi abbiano dedicato scarsa o nulla attenzione, e comunque commenti critici e, sovente, dai toni aspri. Cfr. L. Badilla, Declaratio conclusiva del convegno “Chiesa dove vai?”, in Il sismografo, 7.4.2018, il quale sottolinea, con una nota di redazione di accompagnamento alla Declaratio, come in questo documento anonimo evidenzi un cambiamento rispetto ai precedenti riguardo ad Amoris laetitia, prima definito documento con contenuti eretici, ora, invece, che avrebbe avuto mere «interpretazioni contraddittorie»! V. anche J. Scaramuzzi, Dopo i dubia, una declaratio critica sui divorziati risposati, in Vatican insider, 7.4.2018. Su quest'articolo, v. però Le fake news di Vatican Insider, in Libertà e persona, 9.4.2018. Critiche sono state mosse da A. Grillo, Il magistero è un fiume, non una pietra: dai fragili “dubia” alla triste “confessio romana”, in Munera, 8.4.2018; F. Boezi, La ribellione dei cardinali. Ecco il rilancio dei “dubia”, in Il Giornale, 7.4.2018; L. Moia – M. Muolo, Amoris laetitia. «Una dichiarazione inutile, nessuno cambia le verità di fede», in Avvenire, 7.4.2018. Su quest’articolo di Avvenire, cfr. G. Rusconi, “Chiesa Cattolica dove vai?”: ma come informa bene ‘Avvenire’!, in Rossoporpora, 8.4.2018. Tra i critici, v. anche O. La Rocca, Papa Francesco: chi sono i cardinali che lo accusano di sette eresie, in Panorama, 12.4.2018.

Altre invece, soprattutto di lingua anglosassone-americana, hanno ravvisato nella Declaratio una sorta di risposta dei laici, della Chiesa discente (senza potere di docenza), ai famosi Dubia, che furono formulati dai Quattro porporati ed a cui il card. Brandmüller si era auto-risposto nel gennaio scorso (M. Tosatti, Dubia, se il Papa tace il cardinale si risponde da solo, in LNBQ, 5.1.2018; F. Boezi, Il cardinale non molla e rilancia i “dubia” su Bergoglio, in Il Giornale, 5.1.2018).

Cfr. S. Hall, Does Questioning Amoris Laetitia Make You a Protestant?, in Onepeterfive, Apr. 6, 2018; M. Hickson, Final Declaration of Rome Conference Restates Catholic Doctrine and Answers the Dubia, ivi, Apr. 7th, 2018; Id., Cardinals Burke and Brandmüller on Schism, Papal Authority, and the Sensus Fidei, ivi; “Church, Where Are You Going?”: A Report from the Conference of Faithful Resistance in Rome, ivi, Apr. 9th, 2018; E. Pentin, Cardinal Brandmüller, Bishop Schneider Tackle Crisis of Confusion in the Church, in Nat. Cath. Register, Apr. 7th 2018; Id., Cardinal Burke: Papal Authority Derives From Obedience to Christ, ivi; Conference on Confusion in the Church: Final Declaration, ivi; D. Nussman, Conference in Rome tackles the confusion in the Church, in Church Militant, Apr. 9th 2018; Bradley Eli, M.Div., Ma.Th., Cdl Burke on Papal Correction, ivi, Apr. 10, 2018; D. Montagna, Bishop Schneider: The Pope is not the “owner” of truth but its “servant and vicar”, in Lifesitenews, Apr. 7th, 2018; Id., Cardinal Brandmüller warns Catholics not to heed ‘majority’ but ‘minority who truly live the faith’, ivi; Id., Final declaration of Rome Conference on Confusion in the Church, ivi; P. Pullella, Hong Kong cardinal seeks conservative help to block a Vatican-China deal, in Reuters, Apr. 8th, 2018; J. Allen, ‘Amoris’ critics at Rome summit beg pope, bishops, ‘Confirm us in the faith!’, in Crux, Apr. 7th, 2018; J. Allen – C. Giangravé, Can summit derail ‘just don’t look’ strategy on ‘Amoris’ critics?, ivi, Apr. 8th, 2018; C. Lamb, Cardinal Burke: There are times when a Pope must be disobeyed, in The Tablet, Apr. 7th, 2018; J. J. McElwee, Cardinal critics of Francis reaffirm no Communion for divorced, remarried, in Nat. Cath. Reporter, Apr. 7th, 2018; F. de Villasmundo, Amoris laetitia : après les dubia, une déclaration publique critique des cardinaux Burke et Brandmüller, in Medias-Presse.info, 9 avr. 2018; R. Zbinden, Cardinal Burke: “Dans certaines circonstances, il faut désobéir au pape”, in Cath.ch, 8.4.2018; Cardinals back statement of doctrine on divorce and Communion, in Cath. Herald, Apr. 10, 2018; E. Barbieri, È stato inutile il convegno del 7 aprile?, in Corrispondenza romana, 11.4.2018.

Ci pare significativo, sebbene al di fuori di questo convegno, ma in altro, l’intervento del prof. De Mattei: cfr. S. Koks, Cardinals can declare that a heretical pope has ‘lost his office’: Church historian, in Lifesitenews, Apr. 10th, 2018; CFN Exclusive Interview: Roberto de Mattei on Today’s Rome Conference: “Catholic Church, Where Are You Going?”, in CFN, Apr. 7th, 2018; R. de Mattei, Tu es Petrus: la vera devozione alla Cattedra di Pietro, in Corrispondenza romana, 11.4.2018, nonché in Chiesa e postconcilio, 14.4.2018 ed in Rorate caeli, Apr. 10, 2018.

Intanto si registrano due fatti significativi di segno contrario. Il primo: un gruppo di fedeli cattolici olandesi hanno chiesto ai loro Pastori affinché riaffermino la dottrina di sempre della Chiesa in materia di matrimonio e relazioni omosessuali, e appoggino apertamente i Dubia su Amoris Laetitia: cfr. M. Tosatti, Confusione nella Chiesa, appello anche dall’Olanda, in LNBQ, 11.4.2018; Cattolici olandesi in rivolta chiedono ai vescovi di ammonire Francesco, in Gloria.TV, 9.4.2018; Olanda: petizione ai Vescovi, “sostenete i dubia”, in Corrispondenza romana, 14.4.2018.

Il secondo, opposto: proprio l’indomani del convegno, dopo i vescovi siciliani (v. qui e qui), quelli campani (v. qui) e quelli emiliani (v. qui, ma anche L. Bertocchi, I vescovi dell’Emilia Romagna sdoganano l’adulterio, in LNBQ, 24.1.2018), anche quelli lombardi (v. qui, ma anche A. Tornielli, Amoris laetitia, la lettera dei vescovi lombardi, in Vatican Insider, 8.4.2018) dettano le loro linee-guida sulla recezione di Amoris laetitia. Peraltro è significativo che sia il documento emiliano sia quello lombardo contengono espliciti riferimenti alla lettera del Vescovo di Roma ai vescovi della regione ecclesiastica di Buenos Aires ed ai loro Criteri, documenti elevati – come noto – al rango di “magistero autentico” (sul punto, ne abbiamo trattato qui in occasione della pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis).

La “plenitudo potestatis” del Romano Pontefice nel servizio dell’unità della Chiesa 

Testo dell’intervento del Card. Raymond Leo Burke : Roma, 7 aprile 2018, Convegno “Chiesa cattolica, dove vai?”

La “plenitudo potestatis” del Romano Pontefice

nel servizio dell’unità della Chiesa


di Raymond Leo Burke


In memoria del Cardinale Joachim Meisner

Prima di entrare nel cuore del mio argomento, in questo contesto di riconoscente ed affettuoso ricordo del compianto Card. Carlo Caffarra e di ardente desiderio di continuare il suo lavoro di amore disinteressato e totale per Cristo e il Suo Corpo Mistico, la Chiesa, vorrei dire alcune parole per onorare la memoria del Card. Joachim Meisner. Egli fu, dall’inizio della buona battaglia per difendere e promuovere le verità fondamentali sul matrimonio e sulla famiglia, completamente unito al Card. Caffarra, al Card. Walter Brandmüller ed a me. Egli, da vero pastore del gregge del Signore, riteneva suo primo dovere la presentazione instancabile dell’insegnamento di Cristo nella Chiesa. Ricordo due momenti, in particolare, in questa sua ultima battaglia per servire Cristo e la Chiesa.

Dopo la prolusione del Card. Walter Kasper durante il Concistoro Straordinario del febbraio del 2014, mentre uscivamo dall’aula sinodale, egli si avvicinò a me ed espresse tutta la sua preoccupazione per la falsa direzione nella quale la predetta prolusione avrebbe condotto la Chiesa se non ci fosse stata un’adeguata e repentina correzione. Inoltre aggiunse: “Tutto ciò finirà in uno scisma”. Da quel momento, egli ha fatto tutto il possibile per difendere la parola di Cristo sul matrimonio.
L’ultima volta che ho avuto il piacere di vedere il Card. Meisner è stato il 3 marzo dell’anno scorso, quando ho visitato l’Arcidiocesi di Colonia per una presentazione accademica alla quale anche egli partecipava. Il Card. Meisner fu veramente contento di potermi esprimere di persona tutto il suo appoggio per il lavoro svolto al fine di ottenere una giusta risposta del Santo Padre ai “dubia” suscitati dall’Esortazione Post-sinodale “Amoris Laetitia”. Mentre egli era chiaramente e profondamente preoccupato per lo stato attuale della Chiesa, non tralasciava di esprimere tutta la sua fiducia nel Signore che non mancherà di sostenere il Suo Corpo Mistico nella verità della fede.

Oggi, onorando la memoria del grande Card. Carlo Caffarra, onoriamo anche, come sono certo che il Card. Caffarra avrebbe voluto che facessimo, la memoria del Card. Joachim Meisner, che, insieme col Card. Caffarra, secondo le parole di san Paolo, ha combattuto la buona battaglia della fede, ha terminato la corsa della sua missione episcopale per il bene di innumerevoli fedeli, e, con fedeltà e generosità, ha conservato la fede (1). “Requiescat in pace”!


Introduzione


In una delle discussioni aperte durante la sessione del Sinodo dei Vescovi, tenuta nell’ottobre del 2014, i Padri Sinodali stavano dibattendo sulla possibilità di permettere a coloro che vivono in una unione irregolare l’accesso ai Sacramenti della Penitenza e della Santa Eucaristia. Ad un certo momento, uno dei Cardinali, ritenuto esperto in diritto canonico, intervenne proponendo una soluzione, che a suo giudizio, avrebbe superato tutte le difficoltà. Facendo riferimento alla dissoluzione di un matrimonio in favore della fede, egli sostenne, con grande convinzione, che noi non avevamo del tutto compreso l’estensione della pienezza del potere (la “plenitudo potestatis”) del Romano Pontefice. La conclusione fu che la pienezza del potere, che per diritto divino inerisce all’Ufficio Petrino, permetterebbe al Santo Padre di prendere una decisione in contrasto con le parole del Signore riportate nel capitolo 19 del Vangelo secondo san Matteo e con l’insegnamento costante della Chiesa, in fedeltà alle stesse parole:
“Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette adulterio” (2).
L’affermazione assai scioccante del Cardinale, mi fece pensare nuovamente a quanto il Santo Padre stesso aveva detto a tutti i Padri sinodali all’inizio di quella sessione del Sinodo dei Vescovi nel 2014.

Egli disse ai Padri Sinodali: “Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia” (3). Concludendo: “E fatelo con tanta tranquillità e pace, perché il Sinodo si svolge sempre ‘cum Petro et sub Petro’, e la presenza del Papa è garanzia per tutti e custodia della fede” (4). La giustapposizione delle parole classiche che descrivono il potere del Papa, cosicché tutto nella Chiesa deve essere sempre con Pietro e sotto Pietro, con la presenza fisica del Papa stesso in un incontro, rischia di generare un fraintendimento circa l’autorità del Papa, che non è magica, ma deriva dalla sua obbedienza al Signore.

Tale pensiero magico si riflette anche nella risposta docile di alcuni fedeli a tutto ciò che viene affermato dal Romano Pontefice, secondo l’idea che, se il Santo Padre dice qualcosa, allora bisogna accettarla quale insegnamento papale. In ogni caso, sembra opportuno riflettere un po’ sulla nozione del potere inerente all’Ufficio Petrino e, in particolare, sulla nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice.


La pienezza del potere nella Tradizione


La storia dell’espressione “pienezza del potere” (plenitudo potestatis), per esprimere la natura della giurisdizione del Romano Pontefice, è descritta succintamente in un contributo del Professore John A. Watt dell’Università di Hull in Inghilterra redatto per il Secondo Congresso Internazionale di Diritto Canonico Medievale (Second International Congress of Medieval Canon Law), tenuto al Boston College dal 12 al 16 agosto del 1963 (5). Come egli spiega, il termine venne utilizzato per la prima volta da Papa San Leone Magno nel 446. Nella sua Lettera 14, egli utilizza queste parole per descrivere l’autorità del Vescovo: “Perciò abbiamo affidato alla vostra carità i nostri doveri, cosicché voi siete chiamati a partecipare alla sollecitudine, ma non alla pienezza del potere” (6). Nel suo abituale Latino cristallino, Papa San Leone Magno esprime il rapporto tra il Romano Pontefice ed i Vescovi. Mentre il Romano Pontefice ed i Vescovi condividono la sollecitudine per il bene della Chiesa universale, solo il Romano Pontefice esercita la pienezza del potere, affinché l’unità della Chiesa universale sia efficacemente salvaguardata e promossa.

La terminologia “pienezza del potere” si trova estensivamente nei trattati sull’autorità papale, specialmente nella letteratura canonica. Graziano include il dettato di Papa San Leone Magno, insieme con altri due canoni, nei suoi Decreti. Questi decreti sottolineano “il primato papale come espresso nella suprema giurisdizione di appello e nella riserva di tutte le questioni maggiori” (7). San Bernardo di Chiaravalle contribuì fortemente alla recezione della terminologia, cosicché “al tempo di Uguccione questa raggiunse un alto livello di sviluppo” (8).

Papa Innocenzo III, individuando la base teologica del termine nella realtà dell’ufficio Papale quale Vicario di Cristo sulla terra, “Vicarius Christi”, ha sottolineato la posizione del Romano Pontefice “supra ius” e quale “iudex ordinarius omnium” (9). Per quanto riguarda il termine, supra ius, è sempre stato chiaro che il Romano Pontefice potesse dispensare dalla legge o interpretare la legge, ma solo allo scopo di servire il fine proprio della stessa e mai per sovvertirla. La descrizione dell’esercizio della pienezza del potere, quale azione di Cristo stesso tramite il Suo Vicario sulla terra, si presenta con “il requisito secondo cui il Papa deve evitare di decretare qualsiasi cosa che sia peccaminosa o possa condurre al peccato o alla sovversione della Fede” (10).

Il Card. Enrico da Susa, detto l’Ostiense, illustre canonista del 13° secolo, trattò ampiamente la nozione della pienezza del potere del Romano Pontefice, utilizzando il termine in 71 contesti individuali dei suoi scritti: la “Summa”, l’”Apparatus” o “Lectura” sulla “Gregoriana”, e l’”Apparatus” o le “Extravagantes” di Innocenzo IV. Nella prima appendice al suo articolo, il Professor Watt presenta un elenco rappresentativo dei testi di Papa Innocenzo III nei quali egli utilizza il termine “pienezza del potere”, mentre nella seconda appendice egli propone un elenco di tutti i 71 usi del termine da parte dell’Ostiense (11).

L’Ostiense introduce una distinzione tra due usi del termine “pienezza del potere”: “l’ordinario potere, ‘potestas ordinaria’ o ‘ordinata’ del Papa quando in virtù del suo ‘plenitudo officii’, egli agisce secondo la legge già stabilita”, e “il suo potere assoluto, ‘potestas absoluta’ quando in virtù della sua ‘plenitudo potestatis’, egli oltrepassa o trascende la legge esistente” (12). L’aggettivo, assoluto, deve essere inteso nel contesto della Legge Romana [Diritto Romano] e del suo servizio allo sviluppo della disciplina canonica, e non secondo il pensiero di Machiavelli o dei dittatori totalitari.

Nella Legge Romana, il potere assoluto si sostanziava nel poter dispensare dalla legge e nel poter supplire ad un difetto della stessa. Nelle parole del Professor Watt:
“La dispensa era un uso del potere assoluto di mettere da parte la legge esistente; la ‘suppletio’ (la supplenza) era un atto di potere assoluto per rimediare a difetti che erano emersi sia per l’inosservanza della legge esistente, sia perché la legge esistente era inadeguata a soddisfare le circostanze particolari. In entrambi i casi, il potere assoluto, la ‘plenitudo potestatis’, si rivela come un potere discrezionale sull’ordinamento giuridico stabilito, un potere prerogativa di agire per il bene comune al di fuori di quell’ordine se, secondo il giudizio del Papa, le circostanze lo rendessero necessario” (13).
In altre parole, la pienezza del potere non fu intesa come un’autorità sulla costituzione stessa della Chiesa o sul suo Magistero, ma come una necessità per il governo della Chiesa in piena fedeltà alla sua costituzione e al suo Magistero. L’Ostiense la descrisse come uno strumento necessario affinché “l’opera della Curia fosse velocizzata, i ritardi accorciati, il contenzioso ridotto” (14) mentre, allo stesso tempo, “riteneva che fosse un potere da utilizzare con grande cautela, come un potere, secondo la frase Paolina, ‘allo scopo di edificazione e non per la distruzione’, un potere discrezionale per mantenere la costituzione della Chiesa, non per minarla” (15).

È chiaro che la pienezza del potere è stata data da Cristo stesso e non da qualche autorità umana o costituzione popolare, e che, perciò, può essere esercitata solo in obbedienza a Cristo. Scrive ancora il Professor Watt:
“Era assiomatico che qualsiasi potere che era stato dato da Cristo alla Sua Chiesa fosse allo scopo di realizzare il fine della società che Egli aveva fondato, non per contrastarla. Pertanto il potere prerogativa poteva essere esercitato solo entro questi termini. Quindi “l’assolutismo” (solutus a legibus) non costituiva la licenza per un governo arbitrario. Se era vero che la volontà del principe faceva la legge, nel senso che non c’era un’altra autorità che potesse farla; era anche vero, come corollario, che quando questa volontà minava le fondamenta della società per il cui bene la volontà esisteva, non era legge. La Chiesa era una società per la salvezza delle anime. L’eresia ed il peccato impedivano la salvezza. Qualsiasi atto del papa, ‘in quantum homo’, che fosse eretico o peccaminoso di per sé o che potesse favorire l’eresia o il peccato, minò le fondamenta della società e fu perciò nullo” (16).
In altre parole, la nozione della pienezza del potere fu, sin dall’inizio, molto ben definita.

Si comprese che essa non permetteva di fare determinate cose al Romano Pontefice. Per esempio, egli non poteva agire contro la Fede Apostolica. Inoltre, per il bene del buon ordine della Chiesa, fu un potere da utilizzare con parsimonia e con la più grande prudenza. Il Professor Watt osserva:
“Non era conveniente allontanarsi troppo dal diritto comune [ius commune] o farlo senza causa [sine causa]. Il Papa avrebbe potuto farlo, ma non avrebbe dovuto, perché l’esercizio della ‘plenitudo potestatis’ serve per promuovere l’’utilitas ecclesiae’ et la ‘salus animarum’ e non l’interesse personale degli individui. L’accantonamento dello ‘ius commune’ deve quindi sempre essere un atto eccezionale richiesto da gravi motivi. Se il Papa agisse in tal modo ‘sine causa’ o arbitrariamente, metterebbe in pericolo la sua salvezza” (17).
Visto che la nozione della pienezza del potere contiene le suindicate limitazioni, come si giudicano e correggono le violazioni delle limitazioni?

Che cosa si dovrebbe fare, se il Romano Pontefice agisse in tale modo? L’Ostiense è chiaro nell’asserire che il Papa non è soggetto al giudizio umano: “Egli deve essere avvertito sull’errore delle sue azioni e perfino pubblicamente ammonito, ma non potrebbe essere chiamato in causa, se persistesse nella sua linea di condotta” (18). Secondo il celebre canonista, il Collegio dei Cardinali, anche se non condivide la pienezza del potere, “dovrebbe agire come un controllo de facto contro l’errore papale” (19).

L’Ostiense ha riconosciuto il bisogno dell’esercizio della pienezza del potere in certi momenti al fine di “correggere le imperfezioni dell’ordine stabilito o ostacolare coloro che lo manipolavano per interessi privati” (20), ma egli ha altresì “pensato come regola generale che il Papa dovrebbe raramente discostarsi dal diritto comune e ha anche pensato che egli dovrebbe ottenere il consiglio fraterno dei suoi consiglieri designati prima di farlo (21). A parte il pubblico ammonimento e la preghiera per l’intervento divino, il nostro autore non offre un rimedio cogente per l’abuso nell’esercizio della “plenitudo potestatis”. Se, secondo la coscienza ben formata, un fedele ritenga che un particolare atto di esercizio della pienezza del potere sia peccaminoso e, di conseguenza, non riesca ad essere in pace nella sua coscienza sulla questione, “il Papa deve essere, per dovere, disobbedito, e le conseguenze della disobbedienza, sofferte con pazienza cristiana” (22).

Il tempo non mi permette di esaminare più ampiamente la questione della correzione del Papa che abusasse della pienezza del potere annesso alla primazia della Sede di Pietro. Come molti sapranno, esiste una letteratura abbondante sul tema. Certamente il trattato “De Romano Pontifice” di san Roberto Bellarmino ed altri studi classici vanno esaminati. Per il momento, basta affermare che, come dimostra la storia, è possibile che il Romano Pontefice, esercitando la pienezza del potere, possa cadere nell’eresia o nell’abbandono del suo primo dovere di salvaguardare e promuovere l’unità della fede, del culto e della disciplina. Siccome egli non può essere assoggetto ad un processo giudiziale, secondo il primo canone sul foro competente del Codice di Diritto Canonico: “La prima Sede non è giudicata da nessuno” (“Prima Sedes a nemine iudicatur”) (23), come si dovrebbe affrontare la questione?

Una breve e preliminare risposta, basata sul diritto naturale, sui Vangeli e sulla tradizione canonica, indicherebbe di procedere in due fasi: nella prima, la correzione del presunto errore o abbandono del suo dovere andrebbe rivolta direttamente al Romano Pontefice; e, poi, se egli continuasse ad errare o non rispondesse, si dovrebbe procedere ad una pubblica dichiarazione. Secondo il diritto naturale, la retta ragione richiede che gli individui siano governati secondo la regola del diritto (regula iuris) e, in caso contrario, prevede che essi possano ricorrere contro quelle azioni che violano lo stato di diritto. Cristo stesso insegna la via della correzione fraterna, che si applica a tutti i membri del Suo Corpo Mistico (24). Vediamo il Suo insegnamento incarnato nella correzione fraterna operata da san Paolo nei confronti di san Pietro, quando quest’ultimo non voleva riconoscere la libertà dei cristiani da certe regole rituali della fede giudaica (25). Finalmente, la tradizione canonica è riassunta nella norma del can. 212 del Codice di Diritto Canonico del 1983. Mentre la prima parte del canone in questione enuncia il dovere di osservare “con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa” (26), la terza parte dichiara il diritto e il dovere dei fedeli “di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salvo restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità delle persone” (27).

Per concludere questo breve esame dello sviluppo della nozione della pienezza del potere dal tempo di Papa San Leone Magno, si deve osservare che il contributo dei canonisti medievali costituisce un approfondimento della comprensione della fede della Chiesa circa il Primato petrino. Tale approfondimento, in nessuna maniera, pretendeva di offrire novità dottrinali. Il Professor Watt riassume la materia con queste parole: 
“Che il concetto di sovranità ecclesiastica espressa da questo particolare termine fosse stato formulato prima che Ostiense scrivesse, è chiaro dalle decretali di Innocenzo III e dal suo primo commento. L’esame del retroterra decretista al lavoro decretalista iniziale, chiarisce che nessuna novità di essenza dottrinale era qui coinvolta. Le decretali registrano una cristallizzazione della terminologia; segno sicuro della maturità della comprensione canonica della nozione in questione. La ‘Professio fidei’ nota al Secondo Concilio di Lione non fu che un’accettazione più solenne di una posizione tenuta generalmente molto prima, non in ultimo tra i canonisti, espressa ora con l’aiuto di un termine che i canonisti avevano tecnicizzato. Nella forma adottata a Lione, ‘plenitudo potestatis’ rappresentava due cose, entrambe esattamente corrispondenti alla sua storia canonica: il principio del primato giurisdizionale in quanto tale, in tutti i suoi aspetti giudiziari, legislativi, amministrativi e magistrali, e più strettamente, il principio che i prelati derivavano la loro giurisdizione dal Papa. C’era, tuttavia, un terzo livello di interpretazione del termine: la pienezza del potere nella sua forma giuridica più pura. Questo era il livello nel quale i canonisti erano più profondamente impegnati, in quanto riguardava le applicazioni pratiche dell’autorità suprema e considerava il suo rapporto con la legge già in essere e con un ‘ordo iuris’ già stabilito. In breve, un problema di teoria giuridica sviluppata, il concetto del potere del sovrano sulla legge e l’ordine giuridico.Il progresso si raggiunse con alcune semplici distinzioni sulla natura di questo potere. Si diceva che la giurisdizione del Papa fosse esercitata in due modi. C’era un esercizio che aveva un posto riconosciuto e regolare, stabilito dalla legge esistente e tradotto in pratica dalle procedure esistenti: il suo potere ordinario. Vi era inoltre il suo potere straordinario, che lo ereditava personalmente e solo, mediante il quale – manifestazione per eccellenza dell’autorità sovrana – la legge esistente e le procedure stabilite potevano essere sospese, abrogate, chiarite, integrate. Questo era il potere prerogativa del Papa supra ius; la pienezza del potere vista nella sua forma giuridica più caratteristica, come il diritto di regolare un apparato legale stabilito. ‘Solutus a legibus’, il sovrano assoluto potrebbe ridefinire qualsiasi meccanismo di legge. Facendo così, la pienezza del potere fu dispiegata nella sua forma più pratica. Una volta che la ‘plenitudo officii’ (pienezza dell’ufficio) era stata distinta dalla ‘plenitudo potestatis’ (pienezza del potere) e la ‘potestas’ ordinaria (potere ordinario) dalla ‘potestas absoluta’ (potere assoluto) (e con queste distinzioni Ostiense sembra aver dato il suo contributo individuale all’insieme comune delle idee canoniche sul potere papale), appare logico che le circostanze nelle quali questo potere sia stato usato ‘extra ordinum cursum’ (fuori dal corso ordinario) dovrebbero essere esaminate” (28).
Infatti, la sempre più profonda comprensione della pienezza del potere del Romano Pontefice durante il periodo medievale, ha condotto allo studio costante del primato di Pietro e del suo potere annesso. Quindi, una qualsiasi discussione sulla materia sarebbe incompleta senza la presa in considerazione del lavoro essenziale svolto dai canonisti durante il Medioevo.


La pienezza del potere nel Magistero


Il termine, pienezza del potere, fu utilizzato nella definizione del primato papale dal Primo Concilio Ecumenico Vaticano nel 1870. Il quarto capitolo della Costituzione Dommatica “Pastor aeternus”, sulla Chiesa di Cristo, promulgata il 18 luglio 1870, dichiara:

“Con l’approvazione del Secondo Concilio di Lione, i Greci hanno professato: «La Santa Chiesa Romana ha il sommo e pieno primato e principato su tutta la Chiesa Cattolica, che essa riconosce, con verità e umiltà, di avere ricevuto, con la pienezza del potere, dallo stesso Signore nella persona del beato Pietro, principe e capo degli apostoli, di cui il Romano Pontefice è il successore. E come ha il dovere di difendere soprattutto la verità della fede, così le dispute che sorgessero a proposito della fede devono essere risolte da suo giudizio” (29).
La definizione dommatica esprime chiaramente che la pienezza del potere del Romano Pontefice è necessaria affinché la Fede Apostolica sia salvaguardata e promossa nella Chiesa universale.

Inoltre, nello stesso capitolo della “Pastor aeternus”, i Padri Conciliari dichiarano:
“Infatti ai successori di Pietro lo Spirito Santo non è stato promesso perché manifestassero, per sua rivelazione, una nuova dottrina, ma perché con la sua assistenza custodissero santamente ed esponessero fedelmente la rivelazione trasmessa agli apostoli, cioè il deposito della fede. La loro dottrina apostolica è state accolta da tutti i venerati Padri, rispettata e seguita dai santi Dottori ortodossi che sapevano perfettamente che questa sede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore, secondo la promessa divina del nostro Signore e Salvatore al principe dei suoi discepoli: ‘Io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli’ [Lc 22:32]. Perciò questo carisma di verità e di fede, giammai defettibile, è stato accordato da Dio a Pietro e ai suoi successori su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti, perché l’universale gregge di Cristo, allontanato per opera loro dall’esca avvelenata dell’errore, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste, e, eliminata ogni occasione di scisma, tutta la Chiesa fosse conservata nell’unità e, stabilita sul suo fondamento, si ergesse incrollabile contro le porte dell’inferno” (30).
Seguendo l’insegnamento costante della Chiesa lungo i secoli, i Padri Conciliari insegnarono che il Primato petrino, e la conseguente pienezza del potere del Romano Pontefice, istituti da Cristo nella Sua costituzione della Chiesa quale Suo Corpo Mistico, sono diretti esclusivamente alla salvezza delle anime tramite la salvaguardia e la promozione della dottrina sana, trasmessa mediante quella linea ininterrotta che è la Tradizione Apostolica.

Il n. 22 della Costituzione Dommatica “Lumen Gentium” del Secondo Concilio Ecumenico Vaticano, utilizzò, allo stesso modo, il termine pienezza del potere. Descrivendo il rapporto tra il Collegio dei Vescovi ed il Romano Pontefice, i Padri Conciliari dichiararono:
“Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo Ufficio, cioè di Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. D’altra parte, l’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch’esso insieme col suo capo il Romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del Romano Pontefice. Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21,15 ss); ma l’ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. Mt 16,19), è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20)” (31).
L’ufficio distinto del Romano Pontefice in rapporto al Collegio dei Vescovi ed alla Chiesa universale è descritto nel numero seguente della Lumen Gentium con queste parole:
“Quale successore di Pietro, il Romano Pontefice è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli” (32).

In una parte precedente della stessa Costituzione Dommatica, i Padri Conciliari avevano spiegato che:
“Sulle orme del Concilio Vaticano I e in accordo con esso, questo Sacrosanto Sinodo insegna e dichiara che Gesù Cristo pastore eterno ha edificato la santa Chiesa, inviando gli apostoli così come egli stesso era stato mandato dal Padre [cfr. Gv 20,21], e ha voluto che i loro successori i vescovi siano i pastori della Chiesa, pastori fino alla fine dei tempi. Affinché poi l’episcopato resti uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro, e in lui ha istituto il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione” (33). 
Dopo il simposio intitolato “Il Primato del Successore di Pietro”, organizzato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e svolto dal 2 al 4 dicembre del 1996, la Congregazione pubblicò alcune considerazioni riguardanti il concetto dell’Ufficio Petrino ed il potere ad esso conferito.

Per quanto concerne il rapporto tra l’Ufficio Petrino e l’ufficio del Vescovo, il documento afferma:
“Tutti i Vescovi sono soggetti della ‘sollicitudo omnium Ecclesiarum’ in quanto membri del Collegio episcopale che succede al Collegio degli Apostoli, di cui ha fatto parte anche la straordinaria figura di San Paolo. Questa dimensione universale della loro ‘episkopè’ (sorveglianza) è inseparabile dalla dimensione particolare relativa agli uffici loro affidati. Nel caso del Vescovo di Roma – Vicario di Cristo al modo proprio di Pietro come Capo del Collegio dei Vescovi –, la ‘sollicitudo omnium Ecclesiarum’ acquista una forza particolare perché è accompagnata dalla piena e suprema potestà nella Chiesa: una potestà veramente episcopale, non solo suprema, piena e universale, ma anche immediata, su tutti, sia pastori che altri fedeli. Il ministero del Successore di Pietro, perciò, non è un servizio che raggiunge ogni Chiesa particolare dall’esterno, ma è iscritto nel cuore di ogni Chiesa particolare, nella quale «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo», e per questo porta in sé l’apertura al ministero dell’unità. Questa interiorità del ministero del Vescovo di Roma a ogni Chiesa particolare è anche espressione della mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare” (34).
L’Ufficio Petrino, perciò, sia per quanto concerne la propria essenza, sia per quanto concerne il suo esercizio, è sostanzialmente diverso da un ufficio di un governo secolare.
Il documento della Congregazione continua spiegando come il Romano Pontefice svolga il suo ufficio come servizio, cioè, in obbedienza a Cristo:

“Il Romano Pontefice è – come tutti i fedeli — sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell’obbedienza della Chiesa e, in questo senso, servus servorum. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore, che parla all’uomo nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione; in altri termini, la episkopè del Primato ha i limiti che procedono dalla legge divina e dall’inviolabile costituzione divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione. Il Successore di Pietro è la roccia che, contro l’arbitrarietà e il conformismo, garantisce una rigorosa fedeltà alla Parola di Dio: ne segue anche il carattere martirologico del suo Primato” (35).
La pienezza del potere del Romano Pontefice non può essere giustamente intesa ed esercitata se non come obbedienza alla grazia di Cristo Capo e Pastore del gregge di ogni tempo e in ogni luogo.

La legislazione canonica


La pienezza del potere del Romano Pontefice era così formulata nel can. 218 del Codice di Diritto Canonico del 1917:
“Il Romano Pontefice, che è il successore di San Pietro nel primato, possiede non soltanto un primato di onore, ma supremo e pieno potere di giurisdizione nella Chiesa intera nelle materie che appartengono alla fede ed ai costumi così come in quelle che appartengono alla disciplina e al governo della Chiesa in tutto il mondo. Questo potere è veramente episcopale, ordinario ed immediato su tutte e ciascuna delle chiese e su tutti e ciascuno dei pastori e dei fedeli, ed è indipendente da ogni autorità umana” (36). 
Quello che preliminarmente è importante notare è che la pienezza del potere è un requisito del primato del Romano Pontefice, che non è meramente onorario ma sostanziale; in altre parole, è un requisito per l’adempimento della responsabilità suprema, ordinaria, piena e universale di salvaguardare la regola della fede (regula fidei) e la regola della legge (regula iuris).

Il can. 331 del Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene sostanzialmente la stessa legislazione:

“Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; in forza del suo Ufficio egli gode, pertanto, nella Chiesa di una potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente” (37).
Il potere del Romano Pontefice è definito dagli aggettivi che lo qualificano.
È ordinario perché è stabilmente connesso all’ufficio primaziale in forza della volontà di Cristo stesso. Fa parte dello ‘ius divinum’. È una disposizione divina (38). È supremo, cioè si tratta dell’autorità più alta nella gerarchia, che non è sottomessa a nessun potere umano, mentre rimane sempre subordinata a Cristo vivo nella Chiesa mediante la Tradizione salvaguardata e trasmessa tramite la regola della fede e la regola del diritto. È pieno perché viene fornito con tutte le facoltà contenute nel sacro potere di insegnare, di santificare e di governare. In tal modo è connesso con l’esercizio del magistero infallibile e con il magistero autentico non-infallibile (cann. 749 § 1, and 752), con il potere legislativo e giudiziale, e con la moderazione della vita liturgica e del culto divino della Chiesa universale. È immediato, ovvero si può esercitare sui fedeli e i loro pastori ovunque e senza condizione, ed è universale, cioè si estende all’intera comunità ecclesiale, a tutti i fedeli, alle Chiesa particolari e alle loro congregazioni, ed a tutte le materie che sono soggette alla giurisdizione e responsabilità della Chiesa.

Quello che è evidente nella legislazione canonica è che “il Papa non esercita il potere connesso al suo Ufficio quando egli agisce come una persona privata o semplice membro dei fedeli” (39). Inoltre, dato il supremo carattere della pienezza del potere affidato al Romano Pontefice, egli non ha un potere assoluto nel senso politico contemporaneo e, perciò, è tenuto ad ascoltare Cristo e il Suo Corpo Mistico, che è la Chiesa. Secondo le considerazioni offerte dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998:

“Ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un contrassegno del ministero dell’unità, una conseguenza anche dell’unità del Corpo episcopale e del ‘sensus fidei’ dell’intero Popolo di Dio; e questo vincolo appare sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche – ipotesi peraltro improponibile, perché priva di fondamento – alle quali il Romano Pontefice dovrebbe rispondere. L’ultima ed inderogabile responsabilità del Papa trova la migliore garanzia, da una parte, nel suo inserimento nella Tradizione e nella comunione fraterna e, dall’altra, nella fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo che governa la Chiesa” (40).
Così un canonista commenta circa la pienezza del potere del Papa:

“Senza dubbio, il fine e la missione della Chiesa indicano limiti ben articolati, che però non sono di facile formulazione giuridica. Ma, se volessimo delle formulazioni giuridiche, potremmo affermare che questi limiti sono quelli che la legge divina, naturale e positiva, stabilisce. Soprattutto, il Papa deve esercitare il suo potere in comunione con tutta la Chiesa (can. 333, § 2). Perciò, questi limiti stanno in rapporto con la comunione nella Fede, nei Sacramenti e nel governo ecclesiastico (can. 205). Il Papa deve rispettare il deposito della fede – egli ha l’autorità di esprimere il Credo in un modo più adeguato ma non può agire in contrasto con la fede – , egli deve rispettare tutti e ciascuno i Sacramenti – non può sopprimere né aggiungere qualsiasi cosa che vada contro la sostanza dei Sacramenti – e, infine, egli deve rispettare la regola ecclesiale dell’istituzione divina (non può prescindere dall’episcopato e deve condividere con il Collego dei Vescovi l’esercizio del pieno e supremo potere)” (41).

Conclusione


Spero che queste riflessioni, aventi un carattere iniziale e quindi bisognose di maggiore approfondimento, possano aiutarvi a comprendere la necessità ed allo stesso tempo la grande prudenza che occorre nell’esercizio della pienezza del potere del Romano Pontefice in ordine alla salvaguardia ed alla promozione del bene della Chiesa universale. Secondo le Sacre Scritture e la Sacra Tradizione, il Successore di San Pietro gode di un potere che è universale, ordinario ed immediato su tutti i fedeli. Egli è il giudice supremo dei fedeli, il quale non ha su di sé autorità umana più alta, neanche quella di un concilio ecumenico. Al Papa appartiene il potere e l’autorità di definire dottrine e di condannare errori, di promulgare ed abrogare leggi, di agire quale giudice in tutte le materie della fede e dei retti costumi, di decretare e infliggere pene, di nominare e di rimuovere, se vi è necessità, i pastori. Poiché tale potere viene da Dio stesso, esso è limitato dal diritto naturale e dal diritto divino, che sono le espressioni della verità e della bontà eterna ed immutabile che vengono da Dio, sono pienamente rivelati in Cristo e sono stati trasmessi nella Chiesa ininterrottamente. Perciò, qualsiasi espressione della dottrina o della prassi che non sia in conformità con la Divina Rivelazione, contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione della Chiesa, non può configurare un esercizio autentico del ministero Apostolico o Petrino e deve essere rifiutata dai fedeli. Come ha dichiarato san Paolo:

“Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro vangelo. Però non ce n’è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anàtema!” (42).
Come cattolici devoti, dobbiamo sempre insegnare e difendere la pienezza del potere che Cristo ha voluto conferire al Suo Vicario sulla terra. Allo stesso tempo, però, dobbiamo insegnare e difendere quel potere entro l’insegnamento sulla Chiesa e la difesa della Chiesa quale Corpo Mistico di Cristo, un corpo organico di origine divina e di vita divina. Concludo con le parole del “Decreto” di Graziano:
“Nessun mortale dovrebbe avere l’audacia di rimproverare un Papa in ragione dei suoi difetti, perché colui che ha il dovere di giudicare tutti gli uomini non può essere giudicato da nessuno, a meno che non debba essere richiamato all’ordine per aver deviato dalla fede; per il cui stato perpetuo tutti i fedeli tanto insistentemente pregano quanto loro avvertono che la sua salvezza più grandemente dipende dalla sua incolumità (43).
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(1) Cf. 2 Tm 4, 7.

(2) Mt 19, 9.

(3) “Saluto del Santo Padre Francesco ai Padri Sinodali, 6 ottobre 2014”, La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014, ed. Antonio Spadaro (Milano: Àncora Editrice, 2014), p. 118.

(4) Ibid.

(5) Cf. J. A. Watt, “The Use of the Term ‘Plenitudo Potestatis” by Hostiensis,” in Stephen Ryan Joseph Kuttner, ed., Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, Boston College,12-16 August 1963 (Città del Vaticano: S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, 1965), pp. 161-187. [Watt].

(6) “Vices nostras ita tuae credidimus charitati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis.” [Ep. 14, PL 54.671], citato in Watt, p. 161.

(7) “… papal primacy as expressed in the supreme appellate jurisdiction and the reservation of all major issues”. Watt, p. 164.

(8) “… by the time of Huguccio it had reached a high level of development”. Watt, p. 164.

(9) Cf. Watt, p. 165.

(10) “… the qualification that the pope must avoid decreeing anything that was sinful or might lead to sin or subversion of the Faith”. Watt, p. 166.

(11) Cf. Watt, pp. 175-187.

(12) “… ordinary power, ‘potestas ordinaria’ or ‘ordinata’ when by virtue of his plenitudo officii, he acted according to the law already established, … his absolute power, ‘potestas absoluta’ when by virtue of his plenitudo potestatis, he passed over or transcended existing law”. Watt, p. 167.

(13) “Dispensation was a use of the absolute power to set aside existing law; suppletio was an act of absolute power to remedy defects that had arisen either through the non-observance of existing law or because existing law was inadequate to meet the particular circumstances. In both cases the absolute power, the plenitudo potestatis, stands revealed as a discretionary power over the established legal order, a prerogative power to act for the common welfare outside that order, if, in the pope’s judgment, circumstances made this necessary”. Watt, pp. 167-168.

(14) “… curia business could be expedited, delays shortened, litigation curtailed.” Watt, p. 168.

(15) … he considered that it was a power to be used with great caution, as a power in the Pauline phrase ‘unto edification and not for destruction,’ a discretionary power to maintain the constitution of the Church, not to undermine it.” Watt, p. 168. Cf. 2 Cor. 13, 10.

(16) “It was axiomatic that any power which had been given by Christ to His Church was for the purpose of fulfilling the end of the society which He had founded, not to thwart it. Therefore the prerogative power could only be exercised within these terms. Therefore “absolutism” (solutus a legibus) was not licence for arbitrary government. If it was true that the will of the prince made the law, in the sense that there was no other authority which could make it; it was also true as a corollary that, where this will threatened the foundations of the society whose good the will existed to promote, it was no law. The Church was a society to save souls. Heresy and sin impeded salvation. Any act of the pope in quantum homo which was heretical or sinful in itself or might foster heresy or sin threatened the foundations of society and was therefore void”. Watt, p. 173.

(17) “It was unfitting to depart from the ius commune too frequently or to do so sine causa. The pope could do so, but he should not, for the exercise of the plenitudo potestatis was to further the utilitas ecclesie et salus animarum and not the self-interest of individuals. The setting aside of the ius commune must therefore always be an exceptional act impelled by grave reasons. If the pope did so act sine causa or arbitrarily, he put his salvation in danger”. Watt, p. 168.

(18) He should be warned of the error of his ways and even publicly admonished, but he could not be put on trial if he persisted in his line of conduct”. Watt, p. 169.

(19) “… should act as a de facto check against papal error”. Watt, p. 169.

(20) “… rectify the imperfections of the established order or thwart those who were manipulating it for private ends”. Watt, p. 174.

(21) “… thought as a general rule the pope should be slow to depart from the common law and he also thought that he should take the fraternal advice of his appointed advisers before doing so”. Watt, p. 174.

(22) “… the pope must, as a duty, be disobeyed, and the consequences of disobedience be suffered in Christian patience”. Watt, p. 173.

(23) Cf. can. 1404.

(24) Cf. Mt 18, 15-17.

(25) Cf. Gal 2, 11-21.

(26) “Quae sacri Pastores, ut pote Christum repraesentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt.” Can. 212, § 1. English translation:

(27) “… sententiam suam de his quae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reverentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et personarum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant.” Can. 212, § 3.

(28) “That the concept of ecclesiastical sovereignty expressed by this particular term had been formulated before Hostiensis wrote, is clear from Innocent III’s decretals and the early commentary thereon. Examination of the decretist background to early decretalist work makes it clear that no novelty of doctrinal essence was here involved. The decretals register a crystallization of terminology; sure mark of the maturity of the canonist understanding of the notion in question. The Professio fidei known to the Second Council of Lyons was but a more solemn acceptance of a position held generally much earlier, not least among canonists, expressed now with the help of a term which the canonists had made a technical one. In the form adopted at Lyons, plenitudo potestatis represented two things, both of which corresponded exactly to its canonistic history: the principle of jurisdictional primacy as such, in all its judicial, legislative, administrative and magisterial aspects, and more narrowly, the principal that prelates derived their jurisdiction from the pope.

There was, however, a third level of interpretation of the term: the plenitude of power in its purest juristic form. This was the level at which the canonists were most deeply engaged, in that it concerned the practical applications of supreme authority and considered its relationship to law already in being and an ordo iuris already established. In short, a problem of developed legal theory, the concept of the power of the sovereign over law and the juridical order.

Progress was made with some simple distinctions about the nature of this power. The pope’s jurisdiction was said to be exercised in a two-fold way. There was an exercise which had a recognized and regular place, established by existing law and translated into practice by existing procedures: his ordinary power. There was further his extraordinary power, inhering him personally and alone, by which – manifestation par excellence of sovereign authority – existing law and established procedures might be suspended, abrogated, clarified, supplemented. This was the prerogative power of the pope supra ius; the plenitude of power seen in its most characteristic juristic form as the right to regulate established legal machinery. Solutus a legibus, the absolute ruler might redispose any of the mechanisms of law. In the doing thereof, the plenitude of power was deployed in its most practical form.

Once the plenitudo officii had been distinguished from the plenitudo potestatis and the potestas ordinaria from the potestas absoluta (and with these distinctions Hostiensis seems to have made his most individual contribution to the common stock of canonist ideas on papal power), it followed logically that the circumstances in which this power was used extra ordinarium cursum should be examined”. Watt, pp. 172-173.

(29) “Approbante vero Lugdunensi Concilio secondo Graeci professi sunt: ‘Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri’.” Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 43ª edizione bilingue, ed. Peter Hünermann, versione italiana ed. Angelo Lanzoni e Giovanni Battista Zaccherini (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1995), pp. 1068-1069, n. 3067. [Denzinger].

(30) Denzinger, pp. 1070-1071, nn. 3070-3071.

(31) “Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integer manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet. Ordo autem Episcoporm, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Roman Pontifice exerceri potest. Dominus unum Simonem ut petram et clavigerum Ecclesiae posuit [cf. Mt 16:18-19], eumque Pastorem totius sui gregis constituit [cf. Io 21: 15-19]; illud autem ligandi ac solvendi munus, quod Petro datum est [Mt 16:19], collegio quoque Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat [Mt 18:18; 28:16-20].” Denzinger, pp. 1522-1523, n. 4146.

(32) “Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Episcoporum tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile principium et fundamentum.” Denzinger, pp. 1524-1525, n. 4147.

(33) Denzinger, pp. 1516-1517, n. 4142.

(34) “89. Il Primato del Successore di Pietro nel Mistero della Chiesa”, Congregazione per la Dottrina della Fede, Documenti (1966-2013) (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017), pp. 480-481, n. 6. [CDF].

(35) DF, p. 481, n. 7.

(36) “Can. 218. – § 1. Romanus Pontifex, Beati Petri in primate Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent.

§ 2. Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediate tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fidelis a quavis humana auctoritate independens.” Versione italiana dall’autore.

(37) “Can. 331 Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.” English translation: Canon Law Society of America, Code of Canon Law: Latin-English Translation, New English Translation, Washington, D.C.: Canon Law Society of America, 1998. [Hereafter, CLSA].

(38) Cf. cann. 131 § 1, and 145 § ; and Nota Explicativa Praevia of Lumen Gentium.

(39) “… el Papa no ejercita esta oitestad aneja a su oficio cunado actúa come persona privada o como simple fiel”. Eduardo Molano, “Potestad del Romano Pontifice,” Diccionario General de Derecho Conónico, Vol. VI (Cizur Menor [Navarra]: Editorial Aranzadi, SA, 2012), p. 304. Traduzione italiana dall’autore. [Molano].

(40) CDF, p. 483, n. 10.

(41) Milano, p. 306.

(42) Gal 1, 6-8.

(43) “Huius culpas istic redarguere presumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturis a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur devius; pro cuius perpetuo statu uniuersitas fidelium tanto instantius orat, quanto suam salutem post Deum ex illius incolumitate animaduertunt propensius pendere”. Decretum Magistri Gratiani. Concordia Discordantium Canonum, 1a, dist. 40, c. 6, Si papa; Item ex gestis Bonifacii Martyris.