Sante Messe in rito antico in Puglia

sabato 25 giugno 2011

La "ricchezza" della liturgia romana

di Vito Abbruzzi

Il 13 maggio scorso è stata finalmente pubblicata dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei la “Istruzione sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. Benedetto PP. XVI”, sinteticamente detta “Universae Ecclesiae”.

La “Istruzione Universae Ecclesiae” esce dopo alcuni anni di attesa: da quando, cioè, fu pubblicato il “Motu Proprio Summorum Pontificum”, in data 7 luglio 2007. Ed esce ricordando innanzitutto “alla Chiesa universale la ricchezza della Liturgia Romana”. È quanto, appunto, leggiamo nel prooemium della Universae Ecclesiae: «La Lettera Apostolica, Summorum Pontificum Motu Proprio data, del Sommo Pontefice Benedetto XVI del 7 luglio 2007, entrata in vigore il 14 settembre 2007, ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza della Liturgia Romana (Romanae Liturgiae divitias)» (Universae Ecclesiae, n. 1). È proprio così!

A quanti avevano – a torto – voluto ravvisare nella pubblicazione del Summorum una sorta di regressione e impoverimento della Liturgia Romana, il magistero di Papa Benedetto XVI rispondeva in modo inequivocabile, ribadendo che “le due forme [quella ordinaria e quella straordinaria] dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda” (Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica “Motu Proprio data” Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970).

Soprattutto a beneficiare di questo arricchimento sarà la “celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI”, nella quale “potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso. La garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa unire le comunità parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale” (ivi).

Che “la sacra Liturgia celebrata secondo l’uso romano [antico] arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la cultura di molte popolazioni” (Summorum Pontificum) è fuor di dubbio! Ce lo attesta la notizia di questi giorni pubblicata sul Washington Post e divulgata dal sito internet “Messainlatino.it” col titolo: «Inizia l’esodo anglo-cattolico anche negli Stati Uniti. Una parrocchia nel Maryland appartenente alla Chiesa episcopale (il nome degli anglicani oltreoceano), tra cui il suo pastore, ha deciso di convertirsi al cattolicesimo, la prima negli Stati Uniti a prendere la decisione con le nuove regole vaticane che istituiscono ordinariati per protestanti pentiti (Anglicanorum coetibus)». È significativo notare che “i rappresentanti della parrocchia [in questione (“St Luke”)] hanno riferito che non stavano lasciando la Chiesa episcopale a causa dell’ordinazione delle donne e dei gay, questioni che hanno amaramente diviso l’ala americana della Chiesa anglicana e sono coincise con sforzi intensificati del Vaticano per aprire agli anglicani. La ragione, hanno detto, era quella di soddisfare il loro desiderio di un’autorità religiosa chiara accettando la guida di Papa Benedetto XVI”. Che non sia stata, provvidenzialmente, l’apertura di questo Papa al Rito Romano Antico? Penso proprio di sì, visto che questi “parrocchiani sono più simili ai cattolici di prima del Concilio Vaticano II, con il sacerdote girato nella stessa direzione dell’assemblea verso l’altare posto contro il muro e non nel mezzo”
(http://blog.messainlatino.it/2011/06/inizia-lesodo-anglo-cattolico-anche.html).

Nella “Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus circa l’istituzione di Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica” leggiamo: «Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l’Ordinariato ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere». 

Ancora una volta, dunque, ribadito il concetto di “ricchezza” di cui è permeata la Liturgia della Chiesa Cattolica: “nella fulgida varietà dei riti, nella multiforme azione, nella infrangibile unità” (Giovanni XXIII, Discorso alla Commissione Antepreparatoria del Concilio, 30 giugno 1959). Un principio, questo, ripreso dal Vaticano II, che stabilisce: «Nella Chiesa tutti, secondo il compito assegnato ad ognuno, sia nelle varie forme della vita spirituale e della disciplina, sia nella diversità dei riti liturgici, anzi anche nella elaborazione teologica della verità rivelata, pur custodendo l’unità nelle cose necessarie, serbino la debita libertà; in ogni cosa poi rispettino la carità. Poiché agendo così, manifesteranno ogni giorno meglio la vera cattolicità e insieme l’apostolicità della Chiesa» (Unitatis redintegratio, n. 4).

È in questo spirito conciliare che auguriamo alla Universae Ecclesiae il successo che merita, trovando benevolo accoglimento da parte dei fedeli, ma, soprattutto, del clero, sensibile a “celebrare degnamente i santi misteri”: ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae. 

giovedì 16 giugno 2011

La via soprannaturale per riportare pace tra prima e dopo il Concilio

di Enrico Maria Radaelli

[…]

Seconda domanda: Può il nuovo campo dogmatico essere in contraddizione con l’antico?

Ovviamente no, non può in alcun modo. Infatti dopo il Vaticano II non abbiamo alcun "nuovo campo dogmatico", [...] anche se molti vogliono far passare per tale le novità conciliari e postconciliari, pur essendo il Vaticano II un semplice se pur solenne e straordinario "campo pastorale". [...] nient’altro che una solenne e universale, cioè ecumenica, adunanza “pastorale” intenzionata a dare al mondo alcune indicazioni solo pastorali, rifiutandosi dichiaratamente e ostentatamente di definire dogmaticamente o di colpire d'anatema alcunché.

Tutti i maggiorenti neomodernisti o semplicemente novatori che dir si voglia i quali [...] furono attivi nella Chiesa fin dai tempi di Pio XII – teologi, vescovi e cardinali della "théologie nouvelle" come Bea, Câmara, Carlo Colombo, Congar, De Lubac, Döpfner, Frings col suo perito, Ratzinger; König col suo, Küng; Garrone col suo, Daniélou; Lercaro, Maximos IV, Montini, Suenens, e, quasi gruppo a sé, i tre maggiorenti della cosiddetta scuola di Bologna: Dossetti, Alberigo e oggi Melloni – nello svolgimento del Vaticano II e dopo hanno cavalcato con ogni sorta di espedienti la rottura con le detestate dottrine pregresse sullo stesso presupposto, equivocando cioè sull'indubbia solennità della straordinaria adunanza; per cui si ha che tutti costoro compirono di fatto rottura e discontinuità proclamando a parole saldezza e continuità. Che vi sia poi da parte loro e poi universalmente oggi desiderio di rottura con la Tradizione è riscontrabile almeno: 1) dal più distruttivo scempio perpetrato sulle magnificenze degli altari antichi; 2) dall’egualmente universale odierno rifiuto di tutti i vescovi del mondo tranne pochissimi a dare il minimo spazio al rito tridentino o gregoriano della messa, in stolida e ostentata disobbedienza alle direttive del motu proprio "Summorum Pontificum". "Lex orandi, lex credendi": se tutto ciò non è rigetto della Tradizione, cos'è allora?

Malgrado ciò, e la gravità di tutto ciò, non si può però ancora parlare in alcun modo di rottura: la Chiesa è "tutti i giorni" sotto la divina garanzia data da Cristo nei giuramenti di Matteo 16, 18 ("Portæ inferi non prævalebunt") e di Matteo 28, 20 ("Ego vobiscum sum omnibus diebus") e ciò la mette metafisicamente al riparo da ogni timore in tal senso, anche se il pericolo è sempre alle porte e spesso i tentativi in atto. Ma chi sostiene un’avvenuta rottura – come fanno alcuni dei maggiorenti anzidetti, ma anche i sedevacantisti – cade nel naturalismo. 

Però non si può parlare neanche di saldezza, cioè di continuità con la Tradizione, perché è sotto gli occhi di tutti che le più varie dottrine uscite dal e dopo il Concilio – ecclesiologia; panecumenismo; rapporto con le altre religioni; medesimezza del Dio adorato da cristiani, ebrei e islamici; correzione della “dottrina della sostituzione” della Sinagoga con la Chiesa in “dottrina delle due salvezze parallele”; unicità delle fonti della Rivelazione; libertà religiosa; antropologia antropocentrica invece che teocentrica; iconoclastia; o quella da cui è nato il "Novus Ordo Missæ" in luogo del rito gregoriano (oggi raccattato a fianco del primo, ma subordinatamente) – sono tutte dottrine che una per una non reggerebbero alla prova del fuoco del dogma, se si avesse il coraggio di provare a dogmatizzarle: fuoco che consiste nel dar loro sostanza teologica con richiesta precisa di assistenza dello Spirito Santo, come avvenne a suo tempo con il "corpus theologicum" posto a base dell’Immacolata Concezione o dell’Assunzione di Maria.

Tali fragili dottrine sono vive unicamente per il fatto che non vi è nessuna barriera dogmatica alzata per non permettere il loro concepimento e uso. Però poi si impone una loro fasulla continuità col dogma per pretendere verso di esse l’assenso di fede necessario all’unità e alla continuità [...], restando così tutte in pericoloso e "fragile borderline tra continuità e discontinuità", ma sempre al di qua del limite dogmatico, che infatti, se applicato, determinerebbe la loro fine. Anche l’affermazione di continuità tra tali dottrine e la Tradizione pecca a mio avviso di naturalismo.

[…]

tratto dal blog “Settimo cielo” di Sandro Magister

sabato 11 giugno 2011

Una rivoluzione voluta dal Papa per saldare il presente alla tradizione


di Giuseppe Capoccia

Prosegue il programma di Benedetto XVI di riforma della liturgia: a tre anni dal “Summorum Pontificum” che ha liberalizzato la messa antica, è stata pubblicata nei giorni scorsi l’Istruzione “Universae Ecclesiae”, il regolamento di attuazione per chiarire alcuni punti controversi e per imprimere un deciso impulso alla diffusione della messa in latino.
“Universae Ecclesiae” ribadisce che l’antico rito non è stato mai abrogato ed anzi è un “tesoro prezioso da conservare”; la decisione del Papa deve prevalere su eventuali norme “incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel 1962”, ponendo rimedio alle lamentele nei confronti di vescovi che non applicavano le norme del Motu proprio o addirittura lo criticavano esplicitamente o ne promuovevano il boicottaggio. 
Sul punto la “Universae Ecclesiae” afferma che il provvedimento di Benedetto XVI “costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa”: formula solenne per indicare un insegnamento dal quale nessun vescovo cattolico può discostarsi. L’Istruzione invita quindi i vescovi ad “adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano”, chiarendo che essi “devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi”, aggiungendo – per escludere interpretazioni maliziose – che la vigilanza non può essere arbitraria, ma deve essere “sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio Summorum Pontificum”. Traduzione: ai vescovi non spetta decidere se consentire la celebrazione della messa in latino; questo è già stato deciso dal Papa!
E’ finalmente affermato il diritto dei fedeli a partecipare alla messa antica ed un procedimento giuridico consente – in caso di rifiuti o ostacoli - di ricorrere alla Commissione Ecclesia Dei, definita “Superiore gerarchico” dei vescovi in questa materia. Ma d'altra parte, l'Istruzione è altrettanto netta nel ribadire che i fedeli che chiedono la celebrazione della messa in latino non devono sostenere o appartenere a gruppi che si dicono contrari alla validità o legittimità del nuovo rito promulgato da Paolo VI. 
Infine, l'Istruzione risolve due questioni che non pochi ostacoli hanno finora creato alla diffusione della messa antica, circa il numero dei fedeli che richiedono la celebrazione e la presenza del “sacerdote idoneo”. 
Ma tutto questo, secondo l'Istruzione, è solo il punto di partenza: la Chiesa vuole che la sua liturgia sia la più degna possibile e per questo si chiede ai vescovi di offrire al clero la possibilità di imparare a celebrare la messa antica. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti. E se dovessero mancare i sacerdoti in grado d’insegnare come si celebra nell'antico rito, l'Istruzione dispone che i vescovi possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Commissione Ecclesia Dei, sia per la celebrazione, sia per l'insegnamento.
Il senso dell’Istruzione è chiaro: favorire la maggiore diffusione del rito antico, rimuovendo gli ostacoli che sinora sono stati frapposti: “Non poche volte – ha detto il Papa lo scorso 6 maggio al IX Congresso Internazionale di Liturgia – si contrappone in modo maldestro tradizione e progresso. In realtà, i due concetti si integrano: la tradizione è una realtà viva, include perciò in se stessa il principio dello sviluppo, del progresso. Come a dire che il fiume della tradizione porta in sé anche la sua sorgente e tende verso la foce”.

tratto da "La Gazzetta del Mezzogiorno" dell'8.6.2011  

sabato 28 maggio 2011

Il significato dell'Istruzione "Universae Ecclesiae"

di mons. Guido Pozzo


La costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium del concilio Vaticano II, afferma che "la Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre, neppure nella Liturgia una rigida uniformità" (n. 37). Non sfugge a molti che oggi sia in questione la fede, per cui è necessario che le varietà legittime di forme rituali debbano ritrovare l'unità essenziale del culto cattolico. Il Papa Benedetto XVI lo ha ricordato accoratamente: "Nel nostro tempo in cui in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l'accesso a Dio. Non ad un qualsiasi dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai; a quel Dio il cui volto riconosciamo nell'amore spinto sino alla fine (cfr. Giovanni, 13, 1) in Gesù Cristo crocifisso e risorto" (Lettera ai vescovi in occasione della revoca della scomunica ai quattro presuli consacrati dall'arcivescovo Lefebvre, 10 marzo 2009).

Il beato Giovanni Paolo II richiamava a sua volta che "la sacra liturgia esprime e celebra l'unica fede professata da tutti ed essendo eredità di tutta la Chiesa non può essere determinata dalle Chiese locali isolate dalla Chiesa universale" (Enciclica Ecclesia de Eucharistia, n. 51) e che "la liturgia non è mai proprietà privata di qualcuno, né del celebrante, né della comunità nella quale si celebrano i Misteri" (ivi, n. 52). Nella costituzione liturgica conciliare si afferma inoltre: "il Sacro Concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la Santa Madre Chiesa considera con uguale diritto e onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati" (n. 4). La stima per le forme rituali è il presupposto dell'opera di revisione che di volta in volta si rendesse necessaria. Ora, le due forme ordinaria e extraordinaria della liturgia romana, sono un esempio di reciproco incremento e arricchimento. Chi pensa e agisce al contrario, intacca l'unità del rito romano che va tenacemente salvaguardata, non svolge autentica attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro eredità a cui hanno diritto.

In continuità col magistero dei suoi predecessori, Benedetto XVI promulgò nel 2007 il motu proprio Summorum Pontificum, con cui ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza della liturgia romana, e ora ha dato mandato alla Pontificia Commissione "Ecclesia Dei" di pubblicare l'istruzione Universae Ecclesiae per favorirne correttamente l'applicazione.

Nell'introduzione del documento si afferma: "Con tale motu proprio il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha promulgato una legge universale per la Chiesa" (n. 2). Ciò significa che non si tratta di un indulto, né di una legge per gruppi particolari, ma di una legge per tutta la Chiesa, che, data la materia, è anche una "legge speciale" che "deroga a quei provvedimenti legislativi, inerenti ai sacri Riti, emanati dal 1962 in poi ed incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel 1962" (n. 28). Va qui ricordato l'aureo principio patristico da cui dipende la comunione cattolica: "ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede" (n. 3). Il celebre principiolex orandi-lex credendi richiamato in questo numero, è alla base del ripristino della forma extraordinaria: non è cambiata la dottrina cattolica della messa nel rito romano, perché liturgia e dottrina sono inscindibili. Vi possono essere nell'una e nell'altra forma del rito romano, accentuazioni, sottolineature, esplicitazioni più marcate di alcuni aspetti rispetto ad altri, ma ciò non intacca l'unità sostanziale della liturgia.

La liturgia è stata ed è, nella disciplina della Chiesa, materia riservata al Papa, mentre gli ordinari e le conferenze episcopali hanno alcune competenze delegate, specificate dal diritto canonico. Inoltre, l'istruzione riafferma che vi sono ora "due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente ordinaria e extraordinaria: si tratta di due usi dell'unico Rito romano (…) L'una e l'altra forma sono espressione della stessa lex orandi della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la forma extraordinaria deve essere conservata con il debito onore" (n. 6). Il numero seguente riporta un passaggio-chiave della lettera del Santo Padre ai vescovi, che accompagna il motu proprio: "Non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra edizione del Messale Romano. Nella storia della liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso" (n. 7). L'istruzione, in linea col motu proprio, non riguarda solo quanti desiderano continuare a celebrare la fede nello stesso modo con cui la Chiesa l'ha fatto sostanzialmente da secoli; il Papa vuole aiutare i cattolici tutti a vivere la verità della liturgia affinché, conoscendo e partecipando all'antica forma romana di celebrazione, comprendano che la costituzioneSacrosanctum concilium voleva riformare la liturgia in continuità con la tradizione.



da "L'Osservatore Romano", 15 maggio 2011

lunedì 23 maggio 2011

Il cardinale Bagnasco plaude alla "Universae Ecclesiae"

Aprendo i lavori della 63^ Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, l'em.mo cardinale presidente Angelo Bagnasco, non ha mancato di ringraziare il Sommo Pontefice per la Istruzione "Universae Ecclesiae" recentemente pubblicata, previa sua formale approvazione, dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei e che rappresenta il regolamento di attuazione del Motu proprio Summorum Pontificum.

"Ma abbiamo almeno altri due motivi circostanziati per i quali esprimere al Papa la nostra gratitudine: il primo riguarda l’istruzione Universae Ecclesiae volta a dare una corretta applicazione del «motu proprio» Summorum Pontificum del 7 luglio 2007, e dunque al recupero più impegnativo e armonioso − nell’ambito delle singole Diocesi − dell’intero patrimonio liturgico della Chiesa universale. In sostanza, a non ferire mai la concordia di ogni Chiesa particolare con la Chiesa universale, operando piuttosto per unire tutte le forze e restituire alla liturgia il suo possente incanto."

Parole preziose perchè indicative di un chiaro indirizzo: il cardinale parla della Istruzione come "volta a dare una corretta applicazione del motu proprio", esprimendo quindi la consapevolezza che non tutto è sinora andato come ci si sarebbe atteso; ed indica poi la direttrice di sviluppo: "recupero più impegnativo e armonioso − nell’ambito delle singole Diocesi − dell’intero patrimonio liturgico della Chiesa universale." Maggiore impegno, maggiore armonia nelle Diocesi a vantaggio dell'intero patrimonio liturgico della Chiesa universale.
Nessuno più potrà dire: antico rito, non mi interessa.
(gc)

venerdì 13 maggio 2011

Ecco l'Istruzione Universae Ecclesiae

PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI
ISTRUZIONE
sull’applicazione della Lettera Apostolica
Motu Proprio data Summorum Pontificum di
S.S. BENEDETTO PP. XVI


I.
Introduzione
1. La Lettera Apostolica, Summorum Pontificum Motu Proprio data, del Sommo Pontefice Benedetto XVI del 7 luglio 2007, entrata in vigore il 14 settembre 2007, ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza della Liturgia Romana.
2. Con tale Motu Proprio il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha promulgato una legge universale per la Chiesa con l’intento di dare una nuova normativa all’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962.
3. Il Santo Padre, dopo aver richiamato la sollecitudine dei Sommi Pontefici nella cura per la Sacra Liturgia e nella ricognizione dei libri liturgici, riafferma il principio tradizionale, riconosciuto da tempo immemorabile e necessario da mantenere per l’avvenire, secondo il quale "ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede"1.
4. Il Sommo Pontefice ricorda inoltre i Pontefici Romani che, in modo particolare, si sono impegnati in questo compito, specificamente San Gregorio Magno e San Pio V. Il Papa sottolinea altresì che, tra i sacri libri liturgici, particolare risalto nella storia ha avuto il Missale Romanum, che ha ricevuto nuovi aggiornamenti lungo il corso dei tempi fino al Beato Papa Giovanni XXIII. Successivamente, in seguito alla riforma liturgica posteriore al Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI nel 1970 approvò per la Chiesa di rito latino un nuovo Messale, poi tradotto in diverse lingue. Papa Giovanni Paolo II nell’anno 2000 ne promulgò una terza edizione.
5. Diversi fedeli, formati allo spirito delle forme liturgiche precedenti al Concilio Vaticano II, hanno espresso il vivo desiderio di conservare la tradizione antica. Per questo motivo, Papa Giovanni Paolo II con lo speciale Indulto Quattuor abhinc annos, emanato nel 1984 dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, concesse a determinate condizioni la facoltà di riprendere l’uso del Messale Romano promulgato dal Beato Papa Giovanni XXIII. Inoltre, Papa Giovanni Paolo II, con il Motu Proprio Ecclesia Dei del 1988, esortò i Vescovi perché fossero generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedevano. Nella medesima linea si pone Papa Benedetto XVI con il Motu Proprio Summorum Pontificum, nel quale vengono indicati alcuni criteri essenziali per l’Usus Antiquior del Rito Romano, che qui è opportuno ricordare.
6. I testi del Messale Romano di Papa Paolo VI e di quello risalente all’ultima edizione di Papa Giovanni XXIII, sono due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente ordinaria e extraordinaria: si tratta di due usi dell’unico Rito Romano, che si pongono l’uno accanto all’altro. L’una e l’altra forma sono espressione della stessa lex orandi della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la forma extraordinaria deve essere conservata con il debito onore.
7. Il Motu Proprio Summorum Pontificum è accompagnato da una Lettera del Santo Padre ai Vescovi, con la stessa data del Motu Proprio (7 luglio 2007). Con essa vengono offerte ulteriori delucidazioni sull’opportunità e sulla necessità del Motu Proprio stesso; si trattava, cioè, di colmare una lacuna, dando una nuova normativa all’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962. Tale normativa si imponeva particolarmente per il fatto che, al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non era sembrato necessario emanare disposizioni che regolassero l’uso della Liturgia vigente nel 1962. In ragione dell’aumento di quanti richiedono di poter usare la forma extraordinaria, si è reso necessario dare alcune norme in materia.
Tra l’altro Papa Benedetto XVI afferma: "Non c’è nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del Messale Romano. Nella storia della liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso"2.
8. Il Motu Proprio Summorum Pontificum costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa3 e manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale4.
Esso si propone l’obiettivo di:
a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell’Usus Antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare;
b) garantire e assicurare realmente a quanti lo domandano, l’uso della forma extraordinaria, nel presupposto che l’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962 sia una facoltà elargita per il bene dei fedeli e pertanto vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari;
c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa.
II.
Compiti della Pontificia Commissione 
Ecclesia Dei
9. Il Sommo Pontefice ha conferito alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei potestà ordinaria vicaria per la materia di sua competenza, in modo particolare vigilando sull’osservanza e sull’applicazione delle disposizioni del Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).
10. § 1. La Pontificia Commissione esercita tale potestà, oltre che attraverso le facoltà precedentemente concesse dal Papa Giovanni Paolo II e confermate da Papa Benedetto XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, artt. 11-12), anche attraverso il potere di decidere dei ricorsi ad essa legittimamente inoltrati, quale Superiore gerarchico, avverso un eventuale provvedimento amministrativo singolare dell’Ordinario che sembri contrario al Motu Proprio.
§ 2. I decreti con i quali la Pontificia Commissione decide i ricorsi, potranno essere impugnati ad normam iuris presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
11. Spetta alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, previa approvazione da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il compito di curare l’eventuale edizione dei testi liturgici relativi alla forma extraordinaria del Rito Romano.
III.
Norme specifiche
12. Questa Pontificia Commissione, in forza dell’autorità che le è stata attribuita e delle facoltà di cui gode, a seguito dell’indagine compiuta presso i Vescovi di tutto il mondo, con l’animo di garantire la corretta interpretazione e la retta applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, emana la seguente Istruzione, a norma del can. 34 del Codice di Diritto Canonico.
La competenza dei Vescovi diocesani
13. I Vescovi diocesani, secondo il Codice di Diritto Canonico, devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi5, sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio Summorum Pontificum6. In caso di controversia o di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma extraordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia Dei.
14. È compito del Vescovo diocesano adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum.
Il coetus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)
15. Un coetus fidelium potrà dirsi stabiliter exsistens ai sensi dell’art. 5 § 1 del Motu Proprio Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia nell’Usus Antiquior, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale coetus può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella.
16. Nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma extraordinaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 del Motu Proprio Summorum Pontificum, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa.
17. § 1. Per decidere in singoli casi, il parroco o il rettore, o il sacerdote responsabile di una chiesa, si regolerà secondo la sua prudenza, lasciandosi guidare da zelo pastorale e da uno spirito di generosa accoglienza.
§ 2. Nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà all’Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa.
18. Anche nei santuari e luoghi di pellegrinaggio si offra la possibilità di celebrare nella forma extraordinaria ai gruppi di pellegrini che lo richiedano (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), se c’è un sacerdote idoneo.
19. I fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale.
Il sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4)
20. In merito alla questione di quali siano i requisiti necessari, affinché un sacerdote sia ritenuto "idoneo" a celebrare nella forma extraordinaria, si enuncia quanto segue:
a) Ogni sacerdote che non sia impedito a norma del Diritto Canonico è da ritenersi idoneo alla celebrazione della Santa Messa nella forma extraordinaria7.
b) Per quanto riguarda l’uso della lingua latina, è necessaria una sua conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato.
c) Per quanto riguarda la conoscenza dello svolgimento del Rito, si presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a celebrare nella forma extraordinaria, e l’hanno usato precedentemente.
21. Si chiede agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma extraordinaria. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti con lo studio del latino8 e, se le esigenze pastorali lo suggeriscono, offrire la possibilità di apprendere la forma extraordinaria del Rito.
22. Nelle Diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, i Vescovi diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all’eventuale apprendimento della stessa.
23. La facoltà di celebrare la Messa sine populo (o con la partecipazione del solo ministro) nella forma extraordinaria del Rito Romano è data dal Motu Proprio ad ogni sacerdote sia secolare sia religioso (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pertanto in tali celebrazioni, i sacerdoti a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum, non necessitano di alcun permesso speciale dei loro Ordinari o superiori.
La disciplina liturgica ed ecclesiastica
24. I libri liturgici della forma extraordinaria vanno usati come sono. Tutti quelli che desiderano celebrare secondo la forma extraordinaria del Rito Romano devono conoscere le apposite rubriche e sono tenuti ad eseguirle correttamente nelle celebrazioni.
25. Nel Messale del 1962 potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi9, secondo la normativa che verrà indicata in seguito.
26. Come prevede il Motu Proprio Summorum Pontificum all’art. 6, si precisa che le letture della Santa Messa del Messale del 1962 possono essere proclamate o esclusivamente in lingua latina, o in lingua latina seguita dalla traduzione in lingua vernacola, ovvero, nelle Messe lette, anche solo in lingua vernacola.
27. Per quanto riguarda le norme disciplinari connesse alla celebrazione, si applica la disciplina ecclesiastica, contenuta nel vigente Codice di Diritto Canonico.
28. Inoltre, in forza del suo carattere di legge speciale, nell’ambito suo proprio, il Motu Proprio Summorum Pontificum, deroga a quei provvedimenti legislativi, inerenti ai sacri Riti, emanati dal 1962 in poi ed incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel 1962.
Cresima e Ordine sacro
29. La concessione di usare la formula antica per il rito della Cresima è stata confermata dal Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Pertanto non è necessario utilizzare per la forma extraordinaria la formula rinnovata del Rito della Confermazione promulgato da Papa Paolo VI.
30. Con riguardo alla tonsura, agli ordini minori e al suddiaconato, il Motu Proprio Summorum Pontificum non introduce nessun cambiamento nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1983; di conseguenza, negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il professo con voti perpetui oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell’istituto o nella società, a norma del canone 266 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
31. Soltanto negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei e in quelli dove si mantiene l’uso dei libri liturgici della forma extraordinaria, è permesso l’uso del Pontificale Romanum del 1962 per il conferimento degli ordini minori e maggiori.
Breviarium Romanum
32. Viene data ai chierici la facoltà di usare il Breviarium Romanum in vigore nel 1962, di cui all’art. 9 § 3 del Motu Proprio Summorum Pontificum. Esso va recitato integralmente e in lingua latina.
Il Triduo sacro
33. Il coetus fidelium, che aderisce alla precedente tradizione liturgica, se c’è un sacerdote idoneo, può anche celebrare il Triduo Sacro nella forma extraordinaria. Nei casi in cui non ci sia una chiesa o oratorio previsti esclusivamente per queste celebrazioni, il parroco o l’Ordinario, d’intesa con il sacerdote idoneo, dispongano le modalità più favorevoli per il bene delle anime, non esclusa la possibilità di ripetere le celebrazioni del Triduo Sacro nella stessa chiesa.
I Riti degli Ordini Religiosi
34. È permesso l’uso dei libri liturgici propri degli Ordini religiosi in vigore nel 1962.
Pontificale Romanum e Rituale Romanum
35. È permesso l’uso del Pontificale Romanum e del Rituale Romanum, così come del Caeremoniale Episcoporum in vigore nel 1962, a norma del n. 28 di questa Istruzione e fermo restando quanto disposto nel n. 31 della medesima.
Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’ Udienza concessa il giorno 8 aprile 2011 al sottoscritto Cardinale Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.
Dato a Roma, dalla Sede della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il 30 aprile 2011, nella memoria di san Pio V.
William Cardinale Levada
Presidente
Mons. Guido Pozzo
Segretario
_______________
1 BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica Summorum Pontificum Motu Proprio data, AAS 99 (2007) 777; cf. Ordinamento generale del Messale Romano, terza ed. 2002, n. 397.
2 BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798.
3 Cf. C.I.C. can. 838 §1 e §2.
4 Cf. C.I.C. can. 331.
5 Cf. C.I.C. cann. 223 § 2; 838 §1 e § 4.
6 Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 799.
7 Cf. C.I.C. can. 900 § 2.
8 Cf. C.I.C. can. 249; cf. Conc. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 36; Dich. Optatam totius n. 13.
9 Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica"Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettua

lunedì 9 maggio 2011

Eterna è la sua misericordia!

di Vito Abbruzzi 

Provo volentieri a scrivere qualcosa su Karol Wojtyła. Se non altro contro i benpensanti che ne hanno fortemente criticato la beatificazione, facendo circolare in internet alcune immagini del defunto Pontefice con l’inquietante titolo “Giovanni Paolo II… santo!? Senza parole”. 

In pratica al neobeato si rimprovera quella sua “teologia del corpo” consistente in “effusioni affettive”, “voglia di coinvolgimento”, “esplosione di esultanza”; ma soprattutto gli si rimproverano certi atteggiamenti palesemente irenici (più che ecumenici) nei confronti delle altre confessioni religiose, mediante “effusioni devozionali”, giudicandolo “giocherellone con le cose cattoliche” e “serio” con tutte le altre. 

Ad un’amica, scandalizzata da questa campagna denigratoria contro la santità del Papa polacco, ho risposto citando quanto il compianto Sen. Mezzapesa scrisse a difesa di Celestino V, erroneamente intravisto nel III Canto dell’Inferno dantesco, “nel vestibolo del regno dei dannati, nella turba delle anime vili, ‘che visser sanza infamia e sanza lodo… a Dio spiacenti ed a’ nemici sui’ […]. Un morso al vestito lucente del Santo, che si deve ogni tanto pulire, perché ricompare sempre brutto, fastidioso e plebeo”: « Ammesso pure che Dante intendesse riferirsi a lui in quell’acerba rampogna [per “il gran rifiuto”], (sono anch’io d’accordo con chi ha rilevato che il sommo poeta era libero di non accettare il giudizio pontificio: la santità di una data persona non fa dogma) non può il suo giudizio compromettere minimamente di fronte alla storia la fama di santità del frate del Morrone. Non è giudizio il suo, ma pregiudizio. […] Se Dante avesse guardato alla figura e al pontificato del frate del Morrone non con l’ottica deformata e deformante della sua partigianeria politica, ma ‘con lo spirito del Vangelo’ – con cui giudicarono il gesto di Celestino tanti del suo secolo, che lo ammirarono e lo venerarono Santo – avrebbe potuto scorgere in lui il paladino più autorevole, certo il più coerente, della sua concezione morale. […] Dante non aveva l’occhio limpido e disincantato per giudicare serenamente » (P. Mezzapesa, Celestino V. Il Papa Angelico, ed. La Scala, Noci 20052, pp. 9-14). 

Lo stesso dicasi per i detrattori della fama di santità di Giovanni Paolo II, ai quali pure manca “l’occhio limpido e disincantato per giudicare serenamente”, ammorbati come sono di “partigianeria politica” più che illuminati dallo “spirito del Vangelo”. Manca loro, infatti, proprio quella “Luce: senza la quale non sarà compiuto l’uomo” (K. Wojtyła, Pietra di Luce. Poesie, Libreria Editrice Vaticana 1979, p. 44). E l’uomo sarà finalmente compiuto quando comprenderà il messaggio, tutto evangelico, della Divina Misericordia, di cui il Beato Giovanni Paolo II è stato vero apostolo: promuovendone il culto e istituendone la festa, che cade nella domenica dopo Pasqua. A costoro, pertanto, vale il rimprovero di Gesù: « Se aveste compreso che cosa significa: “Misericordia io voglio e non sacrificio”, non avreste condannato persone senza colpa » (Matteo 12, 7). 

Grazie al Cielo, il Figlio dell’uomo è venuto non per condannare, ma per salvare il mondo (Giovanni 3,17), aprendoci così alla confidenza in Dio, il quale – come dice la Scrittura – “dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia” (Salmo 135, 25). 

(tratto da La voce del paese, edizione Conversano, 7 maggio 2011, p. 25)

domenica 1 maggio 2011

mons. Richard Soseman a Lecce

Arriverà a Lecce domenica 8 maggio mons. Richard Soseman, sacerdote statunitense di 47 anni, cappellano di Sua Santità Benedetto XVI, per officiare la messa solenne, nella forma latino-gregoriana, alle ore 11,00 nella chiesa di Santa Chiara: una celebrazione suggestiva, accompagnata dai canti gregoriani del “proprio” della Messa “Misericordia Domini”, nonché della notissima Missa de Angelis.

Mons. Soseman, docente di liturgia gregoriana, giunge a Lecce su invito della Scuola Ecclesia Mater, associazione pugliese nata per diffondere e sostenere le scelte di Benedetto XVI in campo liturgico: un'occasione assai propizia per gustare la bellezza e la profondità della liturgia gregoriana, grazie alla presenza di un raffinato studioso della materia.

Per la Scuola Ecclesia Mater si tratta di una conferma ulteriore della perfetta comunione con le scelte del Santo Padre Benedetto XVI: mons. Soseman, giovane sacerdote statunitense (con l'immancabile profilo su Facebook), con la sua esperienza, la sua testimonianza ed il suo insegnamento accademico, dimostra che la liturgia gregoriana non è argomento nostalgico ma piuttosto rappresenta il futuro della liturgia che voglia sfuggire alla “eresia dell'informe”. Laureato in teologia anche presso la Pontificia Università Lateranense nel 1992, è stato per circa un decennio parroco a Princeville in Illinois, sino al 2008 quando il Santo Padre lo ha chiamato a Roma alla Congregazione per il Clero. In precedenza era stato anche giudice del Tribunale ecclesiastico della diocesi di Peoria e delegato per la causa di canonizzazione dell'arcivescovo Fulton John Sheen.

A Roma divide le sue energie tra l'incarico in Curia e l'insegnamento presso il prestigioso NAC (Pontifical North American College), il Seminario statunitense dove tiene un corso di liturgia gregoriana (vi partecipano moltissimi dei duecento seminaristi residenti), cui ha di recente affiancato un corso su San Paolo.