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mercoledì 6 dicembre 2017

Risposta ai “dubia” o eresia conclamata? Il problema della pubblicazione sugli “Acta Apostolicae Sedis” della lettera ai vescovi di Buenos Aires

Qualche mese fa, in occasione della pubblicazione sul sito del Vaticano della lettera di compiacimento del Vescovo di Roma ai vescovi della regione ecclesiastica di Buenos Aires per i Criterios básicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia – lettera del Vescovo di Roma, a quanto ci risulta, probabilmente richiesta da persone vicine all’attuale establishment vaticano, prima che giungesse un parere avanzato dai vescovi predetti ad un gruppo di teologi moralisti, e che “blindava” i criteri elaborati in quel momento - un insigne canonista, il prof. Edward Peters, docente di diritto canonico a Detroit, affermava che quella lettera e quei Criteri non potessero assumere valore legislativo in ambito canonico né vincolante, in quanto la pubblicazione online non costituiva una modalità prevista dal can. 8 § 1 C.I.C. (cfr. E. Peters, On the appearance of the pope’s ‘Buenos Aires’ letter on the Vatican website, in In the Light of the Law – A Canon Lawyer’s Blog, Aug. 24, 2017) Concludeva, quindi, mostrando una certa rassicurante tranquillità:
«There are, to be sure, many important publications coming out of the Holy See and/or the Vatican City State (L’Osservatore Romano, Communicationes, Enchiridion Vaticanum, the Insegnamenti of recent popes, and so on) some of which carry canonically and magisterially significant documents in a complex (and sometimes confusing) variety of formats. Sorting out these fontes essendi and fontes cognoscendi is stuff for professionals; our focus today is on key points of codified canon law, on some very important disciplinary provisions presented in that law, and specifically on where such laws and norms for pastoral activity are set out authoritatively.
And that, folks, is not the Vatican website».
Aveva ragione. Per quell’insigne canonista serviva la pubblicazione sugli Acta Apostolicae Sedis.


La qual cosa è avvenuta puntualmente. In effetti, pochi giorni fa, il testo della Lettera del Vescovo di Roma, unitamente ai Criterios básicos elaborati dai vescovi argentini sono apparsi sul fasc. 10 dell’anno 2016 degli Acta Apostolicae Sedis, pp. 1071-1074. Ora, va detto che gli Acta sono pubblicati con circa un anno di ritardo rispetto a quello di riferimento. Per cui, la pubblicazione risale davvero a pochi giorni fa. Senonché questi due documenti – ed è qui la novità di rilievo – sono stati pubblicati con un rescritto ex audientia SS.mi, a firma del card. Segretario di Stato, Pietro Parolin, datato 5 giugno 2017.
Quest’atto, dal nome altisonante (ex audientia SS.mi), che non compare nel sito del Vaticano, in verità, oltre a disporre la pubblicazione dei due predetti atti negli Acta, qualificava gli stessi come espressione del Magistero Autentico:

Summus Pontifex decernit ut duo Documenta quae praecedunt edantur per publicationem in situ electronico Vaticano et in Actis Apostolicae Sedis, velut Magisterium authenticum.
Ex Aedibus Vaticanis, die V mensis Iunii anno MMXVII
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status


Non solo. Ma negli Acta, la Lettera del Vescovo di Roma appare così titolata: EPISTULA APOSTOLICA Ad Excellentissimum Dominum Sergium Alfredum Fenoy, delegatum Regionis Pastoralis Bonaërensis, necnon adiunctum documentum (de praecipuis rationibus usui capitis VIII Adhortationis post-synodalis “Amoris Laetitia).
Tutta questa terminologia – unitamente all’elevazione dei due documenti a “Magistero autentico”, che evoca direttamente, quanto a sua vincolatività, il can. 752 c.i.c. – spazza via ogni perplessità circa la natura della missiva del Vescovo di Roma.
In effetti, nel settembre 2016, non pochi autori non vi avevano ravvisato alcun allarmismo, stante – affermavano – la natura assuntamente “privata” e non vincolante dell’atto in questione. Tra questi segnaliamo il domenicano P. Giovanni Cavalcoli (Circa la infelice lettera del santo padre ai vescovi argentini: una nota sulla questione della comunione ai divorziati risposati, in Isola di Patmos, 14.9.2016) ed il giornalista Riccardo Cascioli (cfr. Amoris Laetitia, il dibattito non è finito, in LNBQ, 13.9.2016). Cosa diranno oggi questi nostri autori??? Ribadiranno quanto da loro detto più di un anno fa e cioè che trattasi non di documento magisteriale, bensì di missiva avente carattere privato??? Vorranno affermare ciò nonostante il rescritto, minimizzandolo???
Per la verità, già l’anno scorso quest’affermazione lasciava molto a desiderare dal punto di vista canonistico e logico. In effetti, un documento che era pubblicato – come nel caso della Lettera in questione e dei Criterios básicos sul quotidiano de L’Osservatore romano e diffuso dalla Radio Vaticana, ben difficilmente poteva ritenersi meramente privato, se non compiendo una notevole forzatura del dato oggettivo della pubblicazione ufficiale nel quotidiano della Santa Sede.
D’altro canto, l’affermazione circa l’irrilevanza magisteriale di missive pontificie pretesamente private era facilmente smentita da una semplice lettura dell’Enchiridion Symbolorum del Denzinger. Basta sfogliarlo per rendersi conto che la maggior parte dei documenti ivi registrati e che costituirebbero il magistero papale sono costituiti da missive “private” papali a vescovi, singoli o gruppi di una regione ecclesiastica, a imperatori , re e capi di governo. Documenti, dunque, per loro natura, nati come “privati” sono entrati a pieno titolo nel Magistero. Da sempre, per di più, come notato da un nostro Amico, anche gli atti privati di un Pontefice fanno testo, quando esplicitano la mens di un provvedimento. Per esempio, il “De Synodo Dioecesana libri tredecim” fu senz’altro un’opera scritta da Benedetto XIV – Prospero Lambertini come dottore privato; ma la Curia Romana, interrogata sul senso della “Vix pervenit”, non esitava a rimandare i richiedenti al passo del De Synodo in cui papa Lambertini scriveva di aver voluto condannare la tesi secondo cui l’usura moderata doveva considerarsi illecita solo se esercitata nei confronti dei poveri. Altro esempio che ci viene in mente è la nota lettera al vescovo di Gubbio, Decenzio, del papa Innocenzo I del 416 d.C.: una lettera indiscutibilmente privata, ma che ha assunto il carattere di magistero in ambito liturgico, tanto da essere stata ripresa più volte e pubblicata nel Corpus iuris canonici.
Dunque, l’affermazione secondo cui la lettera del Vescovo di Roma rivestisse carattere privato era un’indubbia forzatura ed una minimizzazione del suo significato.
Oggi, a seguito della pubblicazione negli Acta e del rescritto del 5 giugno scorso, che, allontanando ogni dubbio, eleva i due documenti al rango di “Magistero autentico”, ogni questione sembra essere superata.
Così come difficilmente sostenibile è la convinzione secondo la quale i due atti costituirebbero nel loro insieme documenti aventi portata limitata, geograficamente circoscritta e limitata alla regione ecclesiastica di Buenos Aires. Pure tale opinione non ci sembra convincente. Invero, sebbene sia indiscusso che negli Acta sovente siano state pubblicate missive dirette a singoli vescovi o che interessassero i vescovi di una nazione o di una regione ecclesiastica, nondimeno, nel presente caso, la qualificazione di “magistero autentico” data dal rescritto, sembra escludere una portata limitata solo a quella regione. In effetti, il magistero autentico, per sua natura, non può certo essere circoscritto ad un ambito territoriale, ma riguarda necessariamente l’intero Orbe cattolico, sebbene lo stesso sia stato occasionato da vicende regionali. Un esempio ci è offerto dall’Epistola apostolica di Leone XIII Testem benevolentiae nostrae al card. Gibbons di Baltimora del 22.1.1899, con la quale quel pontefice condannava l’eresia – antesignana del modernismo – nota come americanismo.
Nel nostro caso, il Vescovo di Roma qualificava la lettura fornita dai vescovi argentini nei loro Criterios básicos, prevedenti una gradualità di passaggi per l’accesso dei c.d. divorziati risposati alla Comunione (ovvero alla c.d. piena comunione, come si legge nel punto n. 6 dei Criterios), come l’unica possibile della sua esortazione Amoris laetitia e segnatamente del famigerato cap. VIII di questa su cui, come noto, i famosi quattro porporati avevano avanzato i loro Dubia.
Per cui, non vi sono ragioni ostative a considerare questo documento come magistero autentico del Vescovo di Roma. Altro è dire se questo magistero sia davvero autentico, e quindi conforme alla Tradizione ed al Magistero bimillenario della Chiesa. Ma di questo, supponiamo, i fedeli e chi di dovere dovrà prendere atto, traendone le debite conseguenze.
Nonostante ciò, ci sono autori, pur molto illustri, che hanno cercato di minimizzare la portata della pubblicazione sugli Acta dei due documenti e della loro qualificazione di “magistero autentico”, forse ben consci delle conseguenze che una siffatta denominazione – più della pubblicazione in se stessa – possa rappresentare.
A parte quanto riferito dall’ottimo Marco Tosatti su Stilum Curiae (ripreso da Chiesa e postconcilio) circa il rescritto – il quale autorizzerebbe soltanto la pubblicazione, ma di cui si omette di riferire la qualificazione data ai due documenti da quest’atto a firma del card. Parolin – v’è da notare come un insigne canonista giunga a tal punto a minimizzare la portata dei due documenti da renderli praticamente irrilevanti sul piano teologico e canonico (cfr. E. Peters, On the appearance of the pope’s letter to the Argentine bishops in the Acta Apostolicae Sedis, in in In the Light of the Law – A Canon Lawyer’s Blog, Dec. 4, 2017).
Per l’Autore, se bene abbiamo inteso il suo contributo:
1) il can. 915 c.i.c. sarebbe tuttora vigente, in quanto il Vescovo di Roma, nella sua lettera, così come i vescovi argentini nei loro Criterios básicos non avrebbero in alcun modo messo in discussione né abrogato né emendato quel canone, su cui continuerebbe a poggiarsi il divieto per i divorziati risposati di potersi accostare all’Eucaristia. Su questo punto insiste anche in altri contributi (cfr. Id., Three ways to not deal with Canon 915, in The Catholic World Report, Jan. 24, 2017);
2) il legislatore canonico, allorché voglia introdurre una nuova legge, è solito adoperare forme particolarmente solenni ed in special modo una lettera apostolica in forma di motu proprio (cioè “di propria iniziativa” e non in risposta ad altri); non si adopererebbero, quindi, semplici lettere apostoliche – come nel presente caso – che, al contrario, «are written to smaller groups within the Church and deal with more limited questions—not world-wide questions such as admitting divorced-and-remarried Catholics to holy Communion» (ivi). Per questo, si afferma: « The pope’s letter to the Argentines appears simply as an “apostolic letter”, not as an “apostolic letter motu proprio”, and it references no canons» (ivi);
3) questo punto prende di mira direttamente il rescritto, di talché i due documenti non possano qualificarsi come “magistero autentico” della Chiesa. A dire dell’Autore, «the content of any Church document, in order to bear most properly the label “magisterial”, must deal with assertions about faith and morals, not provisions for disciplinary issues related to faith and morals. Church documents can have both “magisterial” and “disciplinary” passages, of course, but generally only those teaching parts of such a document are canonically considered “magisterial” while normative parts of such a document are canonically considered “disciplinary”» (ivi). I due documenti, in sostanza, non conterrebbero asserzioni circa la fede e la morale, ma solo disposizioni di carattere disciplinare, comunque ambigue ed incapaci «of leaving the door open to unacceptable practices, suffices to revoke, modify, or otherwise obviate Canon 915 which, as noted above, prevents the administration of holy Communion to divorced-and-remarried Catholics» (ivi).
A nostro sommesso avviso le obiezioni, pur proposte da un insigne Autore, non ci sembrano insuperabili.
1a) Sebbene la Santa Sede abbia individuato il fondamento giuridico del divieto per i divorziati risposati di accostarsi alla Comunione nel can. 915 c.i.c. (cfr. Pont. Cons. per i Testi legislativi, Dichiarazione, 24.6.2000), nondimeno va notato che la lettera di questa disposizione normativa risulta avere una portata più ampia e generale. Ci spieghiamo: il canone, per come è costruito, concerne una pletora di soggetti, che sarebbe riduttivo limitare e riferire solo ed esclusivamente ai divorziati risposati l’inciso finale «coloro che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». Certo, questi vi rientrano. Ma non sono i soli. Lo notava lo stesso futuro card. Burke, all’epoca arcivescovo di Saint Louis, in un suo scritto pubblicato ad hoc e concernente giusto il canone in questione (Canon 915: The Discipline Regarding the Denial of Holy Communion to Those Obstinately Persevering in Manifest Grave Sin, in Periodica de re canonica, 2007, pp. 3-58). Ricorda il futuro porporato, vi rientrerebbero, ad es., anche i politici che sostengono pubblicamente una legislazione contraria alla legge naturale o sostengono normative sull’aborto o l’eutanasia.
A voler essere rigorosi, il rapporto tra il canone in oggetto ed il divieto di cui si discute è di genus a species. Per cui, sarebbe stato eccessivo, incongruo ed illogico immaginare che il legislatore canonico, per espungere una categoria specifica di persone dal novero di coloro ai quali è fatto divieto accostarsi alla Comunione in quanto ostinatamente perseveranti in peccato grave manifesto, agisse sulla norma generale e non piuttosto, invece, come sarebbe stato ragionevole, su quella specifica e singola. Ed è proprio quello che ci sembra abbia fatto il legislatore canonico, il quale non ha voluto agire, mediante abrogazione o emendamento, sulla disposizione generale, bensì sul divieto particolare e specifico, lasciando intatta la disposizione generale, che, abbiamo detto, non si riferiva solo e soltanto ai divorziati risposati, ma ad una pletora di peccatori ostinati e manifesti. Pertanto, la mancata abrogazione o modifica della norma generale non può dirsi di per sé indice che la disciplina, per la categoria dei divorziati risposati e solo per questa, non sia stata mutata dal legislatore.
A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione. Pur volendosi aderire alla prospettazione dell’Autore qui in discussione, di per sé il legislatore canonico – va ricordato – non è tenuto ad abrogare una norma in maniera espressa. Il can. 20 c.i.c., in effetti, consente al legislatore canonico di abrogare una disciplina previgente pure in maniera tacita o implicita, allorché la legge posteriore sia incompatibile con la precedente (come parrebbe verosimile nel presente caso) oppure quando sia riordinata ex novo la materia, oggetto della legge precedente. Nel nostro caso, almeno per quanto concerne la vexata quaestio dei divorziati risposati, sembra indubbio che il divieto ad hoc – assoluto e senza deroghe – sancito nella Familiaris Consortio e dal diritto divino sia stato fatto cadere già a seguito dell’esortazione Amoris laetitia. Oggi, sicuramente lo è atteso che il Vescovo di Roma, facendo propri i Criterios básicos ed elogiandoli come unica ermeneutica possibile della sua esortazione, abbia inteso ammettere la categoria dei divorziati risposati – o come si dice degli adulteri – alla Comunione, prevedendo per essi una gradualità nell’ammissione al Sacramento. Pertanto il divieto – un tempo assoluto – non sarebbe più da considerarsi così stringente. Certo, come afferma il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nella Dichiarazione del 2000, che abbiamo richiamato, si tratta di un divieto di diritto divino. Non si discute. E tuttavia allora si pone un indubbio contrasto tra il diritto umano e quello divino di cui deve prendersi atto, senza cercare di eluderlo affermando l’irrilevanza dei due documenti e senza volerne trarre le logiche conseguenze teologiche e canoniche. Per concludere, la mancata menzione del can. 915 non è ex se dirimente ed un ostacolo a considerare come “magistero autentico” del vescovo di Roma quegli atti. Con tutte le implicazioni, teologiche e canoniche, che ciò comporta.
2a) Anche la seconda obiezione sollevata dall’insigne autore non può essere da noi condivisa. Invero, nessuna disposizione canonica prescrive che una legge ecclesiastica assuma la forma del motu proprio ovvero debba contenere forme espressive sacramentali proprie e solenni. L’unica prescrizione che è dato riscontrare nella codificazione canonica concerne la promulgazione e pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis. La circostanza che il legislatore canonico abbia voluto disattendere la prassi – non codificata – sino ad oggi seguita, non implica che questa vincoli in qualche maniera l’attuale legislatore a far assumere ad una legge canonica una certa forma anziché un’altra. D’altronde, nella storia della Chiesa abbiamo avuto indiscutibilmente forme assai diverse e variegate di leggi: addirittura orali. Un esempio è dato dall’approvazione in forma orale, vivae vocis oraculo, da parte di papa Innocenzo III, dell’Ordine e della Regola di S. Francesco d’Assisi (il c.d. Propositum o Prima Regola). Nessuno dubita che papa Lotario dei conti di Segni avesse approvato l’Ordine, sebbene in forma orale. Secondo quanto riporta la Legenda Maior, «quando il Papa approvò la Regola e diede mandato di predicare la penitenza, e ai frati, che avevano accompagnato il Santo, fece fare corone, perché predicassero il verbo di Dio. Analogamente vale per la Seconda Regola, detta anche non bollata, anch’essa approvata oralmente dal papa Onorio III nel 1221. L’approvazione per iscritto avvenne solo con la Terza Regola, detta bollata, con la bolla del 29.11.1223, Solet annuere. In essa indiscutibilmente si legge che la Regola fu approvata da Innocenzo III (con una legge data … oralmente): «Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris piis precibus inclinati, ordinis vestri regulam, a bonae memoriae Innocentio papa, praedecessore nostro, approbatam, annotatam praesentibus, auctoritate vobis apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus».
Dunque, nessuno dubitava che la legge di approvazione dell’Ordine e della Regola fosse valida sebbene data in una forma inusitata, cioè oralmente.
Un altro esempio, vicino ai nostri giorni, è il discorso del Vescovo di Roma ai Partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota lo scorso 25.11.2017. In esso il predetto Episcopo dettava delle precise disposizioni canoniche – in forma orale – riguardo alla legge matrimoniale concernenti il Processo breviore. Le espressioni verbali adoperate erano inequivocabili: «… stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell’esercizio personale del Vescovo diocesano giudice …». Dunque, il legislatore canonico, anche qui, ha adoperato una forma inusuale: nessun atto scritto, nessun motu proprio, nessuna costituzione apostolica, ecc., ma addirittura orale!
Un’ultima puntualizzazione riguardo all’obiezione sollevata. In realtà, la missiva del Vescovo di Roma ai vescovi della regione ecclesiastica di Buenos Aires è, a rigore, motu proprio, in quanto nessuno (formalmente) gliel’aveva richiesta né i vescovi argentini avevano preteso l’approvazione dei loro Criterios. Anzi, erano in attesa – da quel che è dato sapere – che un gruppo di teologi moralisti si esprimesse sugli stessi. Per cui, la lettera del Vescovo di Roma era giunta a sorpresa, senza essere avanzata (formalmente) da alcuno. In questo senso era indiscutibilmente motu proprio. I Criterios sono stati solo l’occasio legis per l’emanazione dell’approvazione formale di questi.
3a) Pure la terza obiezione dell’autore non ci sembra consistente. Un atto normativo, avente carattere disciplinare, è senz’altro un atto di magistero. Anche attraverso la legge canonica si esprime il magistero. Ad es., i canoni contenenti una censura ecclesiastica, senza dubbio, pur avendo carattere disciplinare, assumono valore magisteriale. Per cui, non si ravvisa alcuno serio ostacolo, dal punto di vista formale, a che i due documenti, aventi carattere applicativo dell’esortazione Amoris laetitia, possano essere considerati magistero autentico del Vescovo di Roma Bergoglio, non potendosi sostenere che siano suoi … pensieri in libertà o mere riflessioni private … .
Un’ultima obiezione, collegata a questa, è se i due documenti – perché la qualità di “magistero autentico” è stata attribuita dal rescritto ai due documenti nel loro insieme e non solo alla lettera di approvazione del Vescovo di Roma! - contengano un insegnamento in materia di fede o di morale, dettando solo delle regole di carattere disciplinare. Indubbiamente, a nostro avviso, contengono, nel loro insieme, un insegnamento in materia di morale, poiché mirano a derogare ad un precetto morale assoluto, di diritto divino, ammettendo – con gradualità – i divorziati risposati alla Comunione. Sarebbe un’evidente forzatura negare tale realtà, di cui va preso atto. Non si tratta di disposizioni … neutrali …, ma che esprimono chiaramente un “magistero” del Vescovo di Roma, che, peraltro, plaudendo ai Criteri elaborati dagli argentini, interpreta anche l’esortazione Amoris laetitia, indicando quella come unica interpretazione possibile del documento («No hay otras interpretaciones», scrive il Vescovo di Roma), facendo scorgere, come afferma anche LNBQ, «una volontà chiara di far evolvere la dottrina, più che sostenerne un suo sviluppo omogeneo». Automaticamente, dunque, ciò esclude altre possibili ermeneutiche, pur proposte in varie sedi: di ciò è consapevole il teologo John Joy, che, intervistato da One Peter Five, afferma: «adding the letter to the AAS could, in fact, damage the credibility of Amoris Laetitia by potentially removing the possibility that it could be interpreted in an orthodox way through establishing, via its publication in the official acts of the Apostolic See, that the unorthodox interpretation is the official one».
Non è, in verità, l’Amoris Laetitia ad uscire danneggiata – da tale pubblicazione – nella sua credibilità, ma è, a rigore, l’ortodossia cattolica.
Di là di tali obiezioni, in effetti, la questione non è formale, bensì sostanziale: se cioè il Vescovo di Roma sia incorso in una violazione del diritto divino positivo, consentendo – sia pur con una gradualità – ad una categoria di persone ben determinata (i c.d. adulteri o divorziati risposati) la possibilità di accostarsi alla Comunione, sebbene la Chiesa da tempo immemore ne avesse vietato l’accesso (cfr. D. Hitchens, Analysis: The Pope’s dramatic – and confusing – move on Communion, in Catholic Herald, Dec. 4, 2017, il quale ricorda «That brings us to the third reason why the latest move will not simply make Catholics accept a new doctrine. The Church down the ages has taught that the divorced and remarried, if in a sexual relationship, cannot receive Communion. You’ll find it in the Church Fathers; in the teaching of Popes St Innocent I (405) and St Zachary (747); in the recent documents of Popes St John Paul II, Benedict XVI and the Congregation for the Doctrine of the Faith. All the teaching of the Church about sin, marriage and the Eucharist would have been understood by those promulgating it to have excluded the sexually-active divorced and remarried from Communion. This has also become part of the Catholic mind: the prohibition is casually referred to by the likes of GK Chesterton and Ronald Knox as Catholic doctrine, and there can’t be much doubt that if you picked a random saint from the history of the Church and asked them what the Church taught, they would tell you the same thing»). Come osserva Lifesitenews, «The problem with Amoris Laetitia, it is clear, is not merely with “liberal bishops” who interpret it, but with the pope whose manifest interpretation of his own document is impossible to square with the perennial doctrine and discipline of the Catholic faith» (A. Guernsey, Pope Francis Promulgates Buenos Aires Guidelines Allowing Communion for Some Adulterers in AAS as his “Authentic Magisterium”, in Rorate caeli, Dec. 2, 2017; Id., Here’s how Pope Francis elevated communion for adulterers to ‘authentic magisterium’, in Lifesitenews, Dec. 4, 2017. Cfr. D. Cummings McLean, Confusion explodes as Pope Francis throws magisterial weight behind communion for adulterers, ivi; C. Wooden, Pope’s letter to Argentine bishops on ‘Amoris Laetitia’ part of official record, in NCR, Dec. 5, 2017; . Persino il solitamente prudente Andrea Tornielli, si spinge a registrare apertis verbis il cambiamento dottrinale (ammesso che sia possibile …, ovviamente): «Trentacinque anni dopo Familiaris consortio la situazione è notevolmente cambiata. La secolarizzazione è avanzata, i matrimoni sfasciati si sono moltiplicati, e si sono moltiplicati i casi di persone sposate in chiesa senza aver fede e piena coscienza dell’atto sacramentale. Amoris laetitia fa un passo ulteriore, chiedendo maggiore accompagnamento per queste persone e spiegando che in alcuni casi, dopo un percorso di discernimento, e dunque senza automatismi né regole prefissate nei manuali, si può arrivare anche ad assolvere in confessionale e a permettere la comunione eucaristica» (così A. Tornielli, Amoris laetitia, il Papa rende ufficiale la lettera ai vescovi argentini, in Vatican Insider, 6.12.2017. Cfr. anche L. Moia, Il via libera del Papa. «Amoris laetitia» si applica così, in Avvenire, 10.12.2017).
Ma questo è un altro e diverso discorso, che non potrà non avere delle conseguenze sul piano teologico e su quello canonico. Sul piano teologico, in quanto tale violazione ed antinomia nei confronti del diritto divino si tradurrebbe in una sorta di ridefinizione del depositum fidei e, quindi, in una vera e propria eresia, con la conseguenza che non può considerarsi, in alcun modo, magistero della Chiesa, tantomeno autentico e, dunque, vincolante in coscienza, detto insegnamento contrastante col diritto divino, neppure per ragioni pratiche di approccio pastorale (cfr. Francis leverages AAS for heresy!, in AKA Catholic, Dec. 4, 2017; Pope Declares Troubling Interpretation of AL 'Authentic Magisterium', in Church Militant, Dec. 2, 2017).
Si osserva, in effetti, che «Doctrinal development, to the extent that it is possible, cannot coherently be understood to permit a pope to use his teaching authority to contradict his predecessors, and impose that contradiction on Catholics as something they are obliged to believe» e che l’autorità papale «“exists only to preserve and safeguard” the revelation given to the Apostles», cosicché i due documenti qualificati come “magistero autentico” «scarcely “oblige Catholics to believe anything inconsistent with what the Church has so far taught and which they were already under an obligation to believe”» (D. Hitchens, op. ult. cit.).
Sul piano canonico in quanto tale eresia si tradurrebbe nell’incapacità dell’attuale Vescovo di Roma di (continuare a) rivestire tale sua carica. Non a caso, quasi un anno fa, il card. Burke dichiarava, in un’intervista a Catholic World Report (CWR), che se un papa dovesse «formally profess heresy he would cease, by that act, to be the Pope» (cfr. D. Martin, Communion to Adulterers Promulgated as “Authentic Magisterium”, in Canada Free Press, Dec. 5, 2017).
Conseguenze queste davvero inedite e dirompenti sul piano ecclesiale (cfr. Alcune notazioni sulla pubblicazione negli AAS dei criteri interpretativi dell’AL dei vescovi argentini e della lettera papale, in Chiesa e postconcilio, 6.12.2017). Ed, in effetti, ci pare non senza ragione, il blog Veri Catholici – famoso per aver lanciato una Lettera Aperta su Il Giornale lo scorso 9 novembre (ne parlava anche Marco Tosatti, qui) – affermava che, a seguito di tale pubblicazione sugli Acta, sia giunto il tempo di convocare un Sinodo imperfetto «to issue a formal canonical correction of the Pope» (The Time has come to convene an “imperfect” Synod!, in Veri Catholici, Dec. 3, 2017). Si giungerà a ciò? Nessuno può, al momento, dirlo né prevederlo. Quel che è certo è che, come afferma The Remnant, è che ci troviamo di fronte ad un atto «counter-magisterial» e che l’interpretazione della famosa nota 351 dell’Amoris laetitia è stata confermata come titola il sito Katholisch (Auslegung von Fußnote 351 lehramtlich bestätigt).
Due note finali. La prima: non c’è dubbio che, come ricordato da alcuni, il Vescovo di Roma, con tale suo atto, tutt’altro che privato, abbia de facto dato una risposta chiara ed eloquente ai famosi Dubia dei Quattro (ora Due) cardinali, indicando, senza giri di parole, come la sua esortazione debba essere interpretata, rigettando altre chiavi di lettura e codificando l’errore (cfr. L’interprétation ultra-libérale d’Amoris laetitia par les évêques d’Argentine : magistère authentique selon le pape François, in Medias-Presse.info, 4 déc. 2017; J. Erbacher, Papst hat keine Dubia, in Papstgeflüster – Das Vatikan-Blog, 6. Dez. 2017; J. M. Vidal, Ésta es la respuesta del Papa a los cardenales de las 'dubia', in Periodista digital, 6 Dicie. 2017).
La seconda è che per coloro che sostengono una lettura “nella continuità del Magistero”, certamente ora diventa più arduo dare all’esortazione del Vescovo di Roma (ed ai due documenti in questione) un’ermeneutica che non contravvenga alla verità (cfr. C. Bunderson, Analysis: Argentine letter on Amoris is in the Acta. Does that change things?, in CNA, Dec. 5, 2017); una lettura che – ad onor del vero – ci pare poco onesta, fittizia e falsa, in quanto distorcente il pensiero altrui – del Vescovo di Roma nella specie – e poco rispettoso nei riguardi del ruolo e della dignità che, a parole, gli si riconosce.
La verità non ha bisogno di voli pindarici, fingendo che il re non sia nudo!
Tanto più che è proprio questa chiave di lettura, pur mossa da buone intenzioni, che alimenta la confusione in atto nella Chiesa. Tale confusione e l’asserita ambiguità derivano proprio dal fatto che si pretende di manipolare e distorcere il pensiero altrui, cercando di attribuirgli un significato che esso non ha. Per cui, come spesso capita in tali casi, la toppa non è adeguata, per eccesso o per difetto, allo strappo che si è prodotto, con la conseguenza di far apparire confuso ciò che sarebbe evidente.
Un pregio i due documenti pubblicati sugli Acta l’avranno: almeno il merito di chiarire definitivamente la mens del loro autore. Prendiamone atto. Piaccia o no. La questione è ora sul tavolo e la mossa è passata al campo cattolico.

Augustinus Hipponensis

sabato 18 novembre 2017

Raymond Leo card. Burke: Amoris Laetitia, fare chiarezza per salvare la fede

Ad un anno dalla pubblicazione dei Dubia, il card. Burke ha rilasciato un’intervista, che ha tutto l’aspetto di una sorta di comunicato stampa, e che è stato pubblicato all’unisono da LNBQ, Settimo Cielo ed, in lingua inglese, da National Catholic Register, ripresi anche da MiL, Messa in latino.
L’illustre prelato invita il Vescovo di Roma nuovamente a fare chiarezza.
Cfr. su questa intervista anche, in commento, Dubia ultima chiamata. Burke rincara la dose “Un anno di confusione”, in Campari & de Maistre, 14.11.2017.
Vale per noi ricordare un appunto di Magister:
"Le novità le introduce sempre a piccole dosi, seminascoste, magari in un'allusiva nota a piè di pagina, come ha fatto con l'ormai famosa nota 351 dell'esortazione postsinodale "Amoris laetitia", salvo poi dire con candore, interpellato in una delle sue altrettanto famose conferenze stampa in aereo, che quella nota nemmeno se la ricorda" (La rivoluzione di Bergoglio. A piccole dosi ma irreversibile, in Settimo Cielo, 12.11.2017).
Ed ancora:
"Ma questo è appunto ciò che fa oggi il primo papa gesuita della storia: mette in moto “processi” dentro i quali semina le novità che vuole prima o poi vittoriose, nei campi più diversi, come ad esempio nel giudizio sul protestantesimo. […] Lascia che corrano le interpretazioni più disparate, sia conservatrici che di progressismo estremo, senza mai condannarne esplicitamente nessuna. L’importante per lui è “gettare il seme perché la forza si scateni”, è “mescolare il lievito perché la forza faccia crescere”, sono parole di una sua omelia di pochi giorni fa a Santa Marta" (ivi).
Cfr. Francesco Lamendola, La strategia dei piccoli passi, in Nuova Italia - Accademia Adriatica di Filosofia, 13.11.2017.

Raymond Leo card. Burke: Amoris Laetitia, fare chiarezza per salvare la fede

A un anno dalla pubblicazione dei Dubia sull’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, viene diffusa la seguente intervista al cardinale Raymond Leo Burke, che fa il punto su quanto accaduto da allora. Così come i “Dubia” questa intervista esce contemporaneamente su La Nuova Bussola QuotidianaSettimo Cielo e il National Catholic Register. E noi contestualmente la riprendiamo. 
La ritengo importante sia perché avalla pubblicamente la Correctio filialis che perché attendibilmente prelude, nel caso di mancata risposta a questo che viene chiamato ‘ultimo appello’, alla correctio canonica.

Eminenza, è passato un anno da quando lei, il cardinale Walter Brandmüller e i due cardinali recentemente scomparsi, Carlo Caffarra e Joachim Meisner, avete pubblicato i “dubia”. A che punto siamo?
A un anno dalla pubblicazione dei “dubia” su “Amoris laetitia”, che non hanno ottenuto alcuna risposta dal Santo Padre, constatiamo che la confusione sull’interpretazione dell’esortazione apostolica è sempre maggiore. Per questo motivo si fa ancora più urgente la nostra preoccupazione per la situazione della Chiesa e per la sua missione nel mondo. Io, naturalmente, continuo ad essere in regolare contatto con il cardinale Walter Brandmüller per quanto riguarda questi gravissimi problemi. E tutti e due rimaniamo in profonda unione con i due cardinali defunti Joachim Meisner e Carlo Caffarra, che ci hanno lasciati nel corso degli ultimi mesi. Così, ancora una volta faccio presente la gravità della situazione, che continua a peggiorare.

Si è molto parlato dei pericoli della natura ambigua del capitolo 8 di “Amoris laetitia”, sottolineando che è aperto a molte interpretazioni. Perché fare chiarezza è così importante?
La chiarezza nell’insegnamento non implica alcuna rigidità che impedisca al popolo di camminare sulla via del Vangelo, ma, al contrario, la chiarezza dona la luce necessaria ad accompagnare le famiglie sulla via della sequela di Cristo. È l’oscurità che ci impedisce di vedere il cammino e ostacola l’azione evangelizzatrice della Chiesa, come dice Gesù: “Arriva la notte, in cui nessuno può lavorare” (Gv 9, 4).

Può spiegare di più la situazione attuale alla luce dei “dubia”?
La presente situazione, lungi dal diminuire l’importanza dei “dubia”, li rende ancora più pressanti. Non si tratta affatto, come qualcuno ha detto, di una “ignorantia affectata”, che solleva dubbi solo perché non vuole accettare un determinato insegnamento. Piuttosto, la preoccupazione è stata ed è di determinare con precisione ciò che il papa ha voluto insegnare come successore di Pietro. Le domande nascono, quindi, proprio dal riconoscimento dell’ufficio petrino che papa Francesco ha ricevuto dal Signore al fine di confermare i suoi fratelli nella fede. Il magistero è un dono di Dio alla Chiesa per fare chiarezza sui punti che riguardano il deposito della fede. Affermazioni alle quali mancasse questa chiarezza non potrebbero essere, per loro stessa natura, espressioni qualificate del magistero.

Perché è così pericoloso, secondo lei, che ci siano interpretazioni diverse di Amoris laetitia”, in particolare sull’approccio pastorale di chi vive in unioni irregolari e specificamente sui divorziati risposati civilmente che non vivono in continenza e ricevono la santa comunione?
È palese che alcune indicazioni di “Amoris laetitia” riguardanti aspetti essenziali della fede e della pratica della vita cristiana hanno ricevuto varie interpretazioni, che sono divergenti e a volte incompatibili tra loro. Questo fatto incontestabile conferma che quelle indicazioni sono ambivalenti e permettono un varietà di letture, molte delle quali sono in contrasto con la dottrina cattolica. Perciò le questioni sollevate da noi cardinali riguardano che cosa abbia insegnato esattamente il Santo Padre e come il suo insegnamento si armonizzi con il deposito della fede, dato che il magistero “non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio” (Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica “Dei Verbum”, n. 10).

Non ha chiarito il papa su quale posizione egli si pone, tramite la sua lettera ai vescovi argentini, nella quale egli ha affermato che “non vi è altra interpretazione” se non le linee guida che questi vescovi hanno indicato, linee guida che hanno lasciata aperta per delle coppie non sposate ma in intimità sessuale la possibilità di ricevere la santa eucaristia?
Al contrario di quanto alcuni hanno detto, non possiamo considerare una risposta adeguata alle domande da noi poste la lettera del papa ai vescovi della regione di Buenos Aires [qui], scritta poco prima che egli ricevesse i “dubia” e contenente commenti alle linee guida pastorali dei vescovi. Da una parte, queste linee guida possono essere interpretate in modi differenti; dall’altra, non è chiaro che questa lettera sia un testo magisteriale, nel quale il papa abbia voluto parlare alla Chiesa universale come successore di Pietro. Già il fatto che si sia conosciuta quella lettera perché fatta filtrare alla stampa – e solo dopo sia stata resa nota dalla Santa Sede – solleva un ragionevole dubbio sull’intenzione del Santo Padre di rivolgerla alla Chiesa universale. Inoltre, risulterebbe un po’ strano – e contrario al desiderio esplicitamente formulato da papa Francesco di lasciare la concreta applicazione di “Amoris laetitia” ai vescovi di ogni paese (cfr. AL 3) – che ora egli imponga alla Chiesa universale quelle che sono soltanto le concrete direttive di una particolare regione. E non dovrebbero allora essere considerate tutte invalide le differenti disposizioni promulgate da vari vescovi nelle rispettive diocesi, da Philadelphia a Malta? Un insegnamento che non è sufficientemente determinato, tanto nella sua autorità quanto nel suo contenuto effettivo, non può mettere in dubbio la chiarezza del costante insegnamento della Chiesa, che, in ogni caso, rimane sempre normativo.

La preoccupa anche il permesso dato da alcune conferenze episcopali a dei divorziati risposati che vivono “more uxorio” (cioè avendo relazioni sessuali) di ricevere la santa comunione senza un fermo proposito di cambiar vita, contraddicendo così l’insegnamento pontificio precedente, in particolare l’esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II “Familiaris consortio”?
Sì, i “dubia” e le domande restano aperti. Quelli che sostengono che la disciplina insegnata da “Familiaris consortio” 84 è cambiata si contraddicono l’un l’altro quando arrivano a spiegarne le ragioni e le conseguenze. Alcuni arrivano fino al punto di sostenere che i divorziati in nuova unione che continuano a vivere “more uxorio”, non si troverebbero in uno stato oggettivo di peccato mortale (citando in appoggio AL 303); mentre altri negano questa interpretazione (citando in appoggio AL 305), ma lasciano completamente al giudizio della coscienza di determinare i criteri di accesso ai sacramenti. Sembra che l’obiettivo di tanti interpreti sia di arrivare, in un modo o nell’altro, a un cambiamento di disciplina, mentre le ragioni che essi adducono a questo fine non hanno importanza. Né essi mostrano alcuna preoccupazione su quanto mettono in pericolo materie essenziali del deposito della fede.

Qual è l’effetto tangibile che questa miscela di interpretazioni ha avuto?
Questa confusione ermeneutica ha già prodotto un triste risultato. Infatti, l’ambiguità riguardo a un punto concreto della cura pastorale della famiglia ha portato alcuni a proporre un cambiamento di paradigma dell’intera pratica morale della Chiesa, le cui fondamenta sono state autoritativamente insegnate da san Giovanni Paolo II nella sua enciclica “Veritatis splendor ”.
In effetti è stato messo in moto un processo che è eversivo di parti essenziali della tradizione. Per quanto riguarda la morale cristiana, alcuni sostengono che le norme morali assolute devono essere relativizzate e che una coscienza soggettiva e autoreferenziale debba avere un primato – in definitiva equivoco – in materie che toccano la morale. Quello che è in gioco, dunque, non è in alcun modo secondario rispetto al “kerygma”, cioè al messaggio fondamentale del Vangelo. Stiamo parlando della possibilità o no che l’incontro con Cristo, per grazia di Dio, dia forma al cammino della vita cristiana, in modo che possa essere in armonia con il disegno sapiente del Creatore. Per comprendere la portata di tali cambiamenti, basta pensare a cosa succederebbe se questo ragionamento fosse applicato ad altri casi, come quello di un medico che effettua aborti, di un politico che fa parte di un reticolo di corruzione, di una persona sofferente che decide di fare una richiesta di suicidio assistito...

Alcuni hanno detto che l’effetto più rovinoso di tutto ciò è che configura un attacco ai sacramenti, oltre che all’insegnamento morale della Chiesa. È così?
Al di là del dibattito morale, il senso della pratica sacramentale va degradandosi sempre di più nella Chiesa, specialmente quando si tratta dei sacramenti della penitenza e dell’eucaristia. Il criterio decisivo per l’ammissione ai sacramenti è sempre stato la coerenza del modo di vivere di una persona con gli insegnamenti di Gesù. Se invece il criterio decisivo diventasse l’assenza della colpevolezza soggettiva della persona – come hanno suggerito alcuni interpreti di “Amoris laetitia” – ciò non cambierebbe la natura stessa dei sacramenti? Infatti, i sacramenti non sono incontri privati ​​con Dio, né sono mezzi di integrazione sociale in una comunità. Piuttosto, sono segni visibili ed efficaci della nostra incorporazione in Cristo e nella sua Chiesa, in cui e per mezzo di cui la Chiesa pubblicamente professa e mette in pratica la sua fede. Quindi trasformare la diminuita colpevolezza soggettiva o la mancanza di colpevolezza di una persona nel criterio decisivo per l’ammissione ai sacramenti metterebbe a rischio la stessa “regula fidei”, la regola della fede, che i sacramenti proclamano e attuano non solo con parole ma anche con gesti visibili. Come potrebbe la Chiesa continuare ad essere sacramento universale di salvezza se il significato dei sacramenti fosse svuotato del suo contenuto?

Nonostante il fatto che lei e tanti altri, tra cui oltre 250 accademici e preti che hanno pubblicato una “correzione filiale” [qui], abbiate già espresso seri dubbi circa gli effetti di questi passaggi di “Amoris laetitia”, e poiché finora non avete ricevuto nessuna risposta da parte del Santo Padre, lei intende qui rivolgergli un ultimo appello?
Sì, per queste gravi ragioni, un anno dopo aver resi pubblici i “dubia”, mi rivolgo di nuovo al Santo Padre e a tutta la Chiesa, sottolineando quanto sia urgente che, nell’esercitare il ministero che ha ricevuto dal Signore, il papa confermi i suoi fratelli nella fede con una chiara manifestazione dell’insegnamento riguardante sia la morale cristiana che il significato della pratica sacramentale della Chiesa.

Fonte: Chiesa e postconcilio, 14.11.2017

sabato 2 settembre 2017

Un eminente teologo: cambiare il diritto canonico per correggere gli errori del papa

Il dibattito circa l’ambiguità e l’errore dottrinali, evidenti o sottesi, al documento papale Amoris Laetitia è sempre vivo (cfr., su questo dibattito nell'ultimo mese, ad es., Paolo Pasqualucci, La pastorale della Via Larga di papa Francesco, in Chiesa e postconcilio, 22.8.2017; Maria Guarini, 'AL, correzione o no? Canonisti al lavoro'. Osservazioni ad un articolo de La Nuova Bussola Quotidiana, ivi, 23.8.2017Mons. Fernández (Toucho): 'Il Papa ha cambiato la disciplina sulla comunione dei divorziati risposati, ivi, 24.8.2017). Nelle ultime settimane l’attenzione internazionale a tale su tale dibattito è stata rilanciata dal noto domenicano p. Aidan Nichols, Maestro in Sacra Teologia, che è il più alto grado accademico che l’Ordine domenicano conferisca a un suo membro. Nichols è titolare di quella che, dopo secoli, è la prima cattedra di teologia cattolica all’università di Oxford.
Qui di seguito riportiamo la traduzione di un articolo che sintetizza l’intervento di Nichols, articolo apparso su The Catholic Herald, il prestigioso settimanale britannico, fondato nel 1888 e che divenne presto il punto di riferimento per tutti i cattolici inglesi. Nell’articolo si espone la proposta del noto ecclesiologo per una soluzione giuridica che possa affrontare l’eventualità di errori dottrinali formulati in modo pubblico da un papa. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche la risposta positiva a p. Nichols, data da un altro teologo, p. Brian Harrison, il quale espone alcune proposte giuridiche con maggiore realismo e concretezza. Anche in questo caso la fonte sarà The Catholic Herald e nella medesima data, il 18 agosto 2017.

Epifanio

Un eminente teologo: cambiare il diritto canonico per correggere gli errori del Papa


Di Dan Hitchens, traduzione di F. S.

Padre Aidan Nichols, ha affermato che l’insegnamento di Papa Francesco ha portato ad una situazione «estremamente grave».

Un teologo di spicco ha proposto una riforma del diritto canonico per permettere che gli errori dottrinali di un Papa possano essere constatati.
Padre Aidan Nichols, prolifico autore che ha tenuto conferenze a Oxford e Cambridge e presso l’Angelicum a Roma, ha affermato che l’esortazione di Papa Francesco Amoris Laetitia ha portato ad una situazione «estremamente grave».
Padre Nichols ha proposto che, date le asserzioni del Papa su temi quali il matrimonio e la legge morale, la Chiesa potrebbe avere bisogno di «una procedura per richiamare all’ordine un Papa che insegni un errore dottrinale».
Il teologo domenicano ha affermato che questa procedura potrebbe essere meno «conflittuale» qualora si verifichi durante il corso di un pontificato, piuttosto che dopo la sua conclusione, come nel caso di Papa Onorio che fu condannato per un errore dottrinale solo dopo che ebbe cessato di occupare la sede petrina.
Padre Nichols parlava a Cuddesdon, alla conferenza annuale di una società ecumenica, la Fellowship of St Alban and St Sergius, ad un pubblico largamente non cattolico.
Ha affermato che il procedimento giudiziario «dissuaderebbe i Papi da qualsiasi tendenza alla capricciosità dottrinale o alla semplice negligenza» e risponderebbe ad alcune «ansie ecumeniche» di anglicani, ortodossi ed altri che temono che il Papa possa avere carta bianca per imporre un qualsiasi insegnamento. «Al contrario, potrebbe essere che l’attuale crisi del Magistero Romano sia provvidenzialmente destinata a richiamare l’attenzione sui limiti del primato in tale ambito».
Padre Nichols ha scritto oltre 40 libri di filosofia, teologia, apologetica e analisi critica. Nel 2006 è stato chiamato ad occupare la prima cattedra di Teologia cattolica presso l’Università di Oxford dopo la Riforma.
Non ha mai pubblicamente commentato Amoris Laetitia fino ad ora, ma è stato tra i 45 firmatari, tra sacerdoti e teologi, di una lettera al Collegio dei Cardinali, poi trapelata al pubblico. La lettera ha chiesto ai Cardinali di reclamare un chiarimento dal Papa per escludere interpretazioni eretiche ed erronee dell’esortazione.
Nel suo intervento P. Nichols ha riportato alcune delle stesse preoccupazioni presenti nella lettera: ha osservato, per esempio, che Amoris Laetitia potrebbe far sembrare che la vita monastica non sia uno stato superiore a quello del matrimonio – un’opinione condannata come eretica dal Concilio di Trento.
L’esortazione è stata anche interpretata come se sostenesse che i divorziati risposati possano ricevere la Comunione senza cercare di vivere «come fratello e sorella». Questo contraddice l’insegnamento perenne della Chiesa, riaffermato dai Papi San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
P. Nichols ha affermato che questa interpretazione, avallata da Papa Francesco, introdurrà nella Chiesa «uno stato di vita inedito in precedenza. Senza giri di parole, questo stato di vita è un vero e proprio concubinato tollerato».
Non solo, P. Nichols ha anche affermato che il modo in cui Amoris Laetitia ha approvato il «concubinato tollerato» (senza usare la frase) è stato potenzialmente ancora più dannoso. Ha citato la descrizione, che l’esortazione fa, di una coscienza che «riconosce come una data situazione non corrisponda oggettivamente alle esigenze del Vangelo» ma vede «con una certa sicurezza morale … che per il momento è la risposta più generosa». Il P. Nichols ha affermato che questo è come dire «che le azioni condannate dalla legge di Cristo possano talvolta essere moralmente giuste o, addirittura, persino richieste da Dio».
P. Nichols ha detto che questo contraddirebbe l’insegnamento della Chiesa, secondo cui alcuni atti sono sempre moralmente sbagliati.
Egli – presumibilmente riferendosi ai tentativi di vivere in continenza – ha inoltre richiamato l’attenzione sull’affermazione che qualcuno «possa conoscere bene la regola … ma sia in una situazione concreta che non gli permetta di agire in modo diverso e di decidere altrimenti senza ulteriori peccati». P. Nichols ha osservato che il Concilio di Trento aveva solennemente condannato l’idea che «i Comandamenti di Dio siano impossibili da osservare, anche per un uomo che sia giustificato e stabilito nella grazia». Amoris Laetitia dà l’impressione di affermare che non sia sempre possibile, o almeno consigliabile, seguire la legge morale.
Se tali affermazioni generali circa gli atti morali fossero corrette, ha detto P. Nichols, «allora nessuna area della morale cristiana può rimanere indenne».
Ha affermato che sarebbe preferibile pensare che il Papa fosse stato solo «negligente» nel linguaggio usato, piuttosto che abbia insegnato positivamente degli errori. Ma questo parrebbe dubbio, visto che la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva suggerito delle correzioni ad Amoris Laetitia ed è stata ignorata.
Il Cardinale Raymond Burke ha pubblicamente discusso riguardo a una correzione formale nei confronti del Papa. Tuttavia, P. Nichols ha affermato che né i codici occidentali né quelli orientali del diritto canonico contengono una procedura «per un’indagine attorno al caso di un Papa sospettato di aver insegnato un errore dottrinale, tanto meno è previsto un processo».
P. Nichols ha osservato che la tradizione del diritto canonico è che «la prima Sede non è giudicata da nessuno». Ma egli ha sostenuto anche che il Concilio Vaticano I aveva limitato la dottrina dell’infallibilità Papale, in modo che «non è la posizione della Chiesa Cattolica Romana quella che afferma che un Papa, come pubblico dottore, non possa sviare le persone con un falso insegnamento».
«Egli può essere il giudice supremo di appello della cristianità … ma questo non lo rende immune dal pronunciare castronerie dottrinali. Sorprendentemente, o forse non tanto sorprendentemente, data la pietà che ha circondato le figure dei Papi dal pontificato di Pio IX in poi, questo fatto sembra sconosciuto a molti, che dovrebbero conoscerlo molto bene». Tenuto conto dei limiti dell’infallibilità Papale, il diritto canonico potrebbe essere in grado di accogliere una procedura formale per indagare qualora un Papa avesse insegnato degli errori.
P. Nichols ha affermato che le Conferenze Episcopali sono state lente a sostenere Papa Francesco, probabilmente perché erano divise al loro interno; ma ha affermato che «il programma [del Papa] non avrebbe ottenuto niente di più, se non si fosse verificato il caso che teologici liberali, generalmente in ombra, fossero stati promossi, in tempi relativamente recenti, a posizioni elevate sia nell’episcopato mondiale, sia fra i ranghi della Curia Romana».
P. Nichols ha affermato che c’è «un pericolo di possibile scisma», ma che è improbabile e non un pericolo così immediato quanto invece «la diffusione di un’eresia morale». La prospettiva che Amoris Laetitia apparentemente contiene, se passasse senza correzione, «sarebbe sempre più considerata come un parere teologico accettabile. E questo causerà un danno maggiore che non si potrà facilmente correggere».

giovedì 10 agosto 2017

Il divorzio fu l’occasione perduta – Editoriale di agosto 2017 di “Radicati nella fede”

Nella festa dello Stauroforo S. Lorenzo, protodiacono e martire, rilanciamo l’editoriale di Radicati nella fede, ripreso da Riscossa cristiana.

Valerio Castello, Martirio di S. Lorenzo, XVII sec., Palazzo Bianco, Genova

José Juárez, Martirio di S. Lorenzo, 1655 circa

Jean-Baptiste de Champaigne, Martirio di S. Lorenzo, 1660 circa, National Gallery of Art, Washington D.C.




Giambettino Cignaroli, Martirio di S. Lorenzo, 1755 circa, chiesa di S. Lorenzo, Brescia



IL DIVORZIO FU L’OCCASIONE PERDUTA


Editoriale di "Radicati nella fede"
Anno X n. 8 - Agosto 2017

Non c’è niente da fare, nessuno ci toglierà dalla testa che il cambiamento della Messa, operato dalla Chiesa con un autoritarismo senza precedenti a fine anni ‘60, fu il “cavallo di Troia” con il quale entrarono tutte le più devastanti derive nel mondo cattolico.
Il Concilio Vaticano II, pastorale per espressa volontà dei Papi Giovanni XXIII prima e Paolo VI poi, si era ormai concluso. I testi, nella loro prolissità e stile discorsivo, avevano confermato tutti nella propria opinione: i Conservatori erano convinti che nulla fosse cambiato nella sostanza della Tradizione Cattolica; i Progressisti invece, rumorosi ma in fondo minoranza all’epoca, avevano salutato l’avvento di un’era totalmente nuova. Ognuno cercava nei testi la conferma delle proprie opinioni e attitudini. Chi è vissuto in quegli anni può confermare tutto questo, testimoniando della storia della propria parrocchia.
Intervenne, a quattro anni dalla chiusura del Concilio, la nuova messa e tutto poteva diventare chiaro.
Con la nuova messa, valida in sé ma non buona come tentiamo di dire da sempre (cfr. editoriale “Radicati nella fede”, anno V, marzo 2012, n. 3), non sarebbe stato possibile interpretare il Concilio in continuità con il passato della Chiesa Cattolica. La nuova messa diede la chiave ermeneutica secondo cui il Concilio Vaticano II è una “nuova Pentecoste”, il punto sorgivo di un Cristianesimo liberatosi dalla zavorra del suo passato, capace di scelte più pure che il mondo moderno avrebbe presto accolto con commovente entusiasmo.
I cosiddetti Conservatori, a volte molto moderati, si illusero ancora che la rivoluzione progressista si sarebbe presto spenta, come ogni giovanile entusiasmo. Quante volte sentimmo, e sentiamo ancora, che basterebbe celebrare con rispetto e devozione la nuova messa per arginare il disastro. A questa corrisponde un’altra illusione, che sia possibile intendere i documenti del Concilio in senso moderato-conservatore, in totale continuità con la Tradizione della Chiesa Cattolica Romana.
Lasciamo ad altri le analisi dettagliate al riguardo, non farebbero il caso in un semplice editoriale di due pagine. A noi tocca ricordare che basterebbero i fatti susseguitisi nella società italiana, oltre che nella Chiesa, per dar prova che la nuova Messa innescò la rivoluzione con la sua ermeneutica di rottura.
E i fatti che accadono, anche quelli di portata cattiva, se guardati con intelligenza di fede, sono sempre provvidenziali, perché sono avvisi di Dio.
La nuova messa del popolo e per il popolo era stata da poco introdotta a forza, che la stessa Chiesa italiana si trovò difronte ai drammatici giorni del Referendum sul Divorzio, era il 1974. La campagna referendaria fu il terreno di scontro tra le due anime, conservatrice e progressista, della chiesa italiana. La campagna referendaria fu il terreno di scontro delle due ermeneutiche del Concilio: una si illudeva di poter riaffermare il valore di un cattolicesimo anche di Stato, l’altra abbandonata al più puro laicismo affermava che ogni individuo deve essere tutelato, nella propria libertà assoluta, dallo Stato agnostico.
Lunedì 14 Maggio i risultati referendari furono di una tristezza agghiacciante per i buoni parroci del tempo: nell’Italia, che si pensava ancora cattolica, aveva vinto il divorzio con il 59,26%. E quel 59% a favore del mantenimento del divorzio era tristemente in gran parte voto di cattolici.
Sarebbe bastato questo per far aprire gli occhi a tutti, pastori e fedeli. Sarebbe bastato quel 59% per reagire alla deriva modernista e rivoluzionaria della Chiesa.
Ma così non fu... i buoni, preti e fedeli, si dissero ancora che la nuova messa non centrava, che era il problema dei tempi e della politica.
Arrivò poi il 1981 e fu il tempo dell’aborto, del terribile aborto, e fu l’ecatombe dei numeri: l’aborto vinse con l’88,42%: si era ormai consumata la scristianizzazione dell’Italia.
Ma ancora una volta non si andò a vedere dove tutto si era innescato: la nuova messa aveva liberalizzato, nella sua ambiguità e fluidità, tutte le peggiori interpretazioni per un nuovo cristianesimo senza dogmi e obblighi morali. I cristiani cosiddetti “adulti” avrebbero ormai seguito la loro coscienza reinterpretando di volta in volta il vangelo secondo i propri gusti, puntualmente obbedienti peraltro al potere omicida di questo mondo.
E la storia potrebbe continuare fino ai nostri tristissimi giorni. C’è qualcosa di immorale che non trovi cattolici benedicenti? Abbiamo ammesso tutto, tutto e di più, “asfaltando” in nome della libertà individuale tutta la Sacra Scrittura e duemila anni di Cristianesimo. Abbiamo ammesso tutto, benedetto tutto, fingendo di non parlarne troppo.
E se fosse vero che tutto è potentemente iniziato con lo smantellamento della Messa di sempre? E se la questione del rito non fosse solo un problema secondario? O continueremo ad illuderci che questo non centra come i buoni preti e fedeli degli anni ‘60 e ‘70?
Speriamo che qualche intelligente dal cuore semplice si desti dal sonno.