“Inaccettabile”. Il documento base del sinodo “compromette la verità”. Questo è parlare chiaro!

Finalmente un parlare chiaro!
L’Instrumentum laboris, che riprende la Relazione finale dello scorso Sinodo straordinario e che riesuma – arbitrariamente – anche le proposizioni che non erano state approvate a maggioranza qualificata, si presenta nel complesso inaccettabile per un cattolico, in quanto contenente opinioni erronee, contrarie alla Rivelazione ed alla Tradizione della Chiesa; ovvero proposizioni false ed inesatte, favorevoli all’eresia ed al peccato, scandalose e temerarie; insomma un documento da rigettare e che nessun cattolico, degno di questo nome e del suo Battesimo, potrà accogliere!
Nella memoria di S. Girolamo, dottore della Chiesa, rilancio questo contributo dei tre teologi estensori, ringraziandoli per il loro lavoro indefesso a favore della Verità, nello smontare, pezzo dopo pezzo, gli errori.

Tintoretto, S. Girolamo nel deserto, 1571-72, Kunsthistorisches Museum, Vienna

Guercino, S. Girolamo nel deserto e la tromba del giudizio, 1650 circa, Hermitage, San Pietroburgo


Guercino, S. Girolamo nel deserto e la tromba del giudizio, XVII sec., Hermitage, San Pietroburgo

Francisco Camilo, S. Girolamo frustrato dagli angeli, 1651, museo del Prado, Madrid

Juan de Valdés Leal, Tentazione di S. Girolamo, 1657, museo de Bellas Artes, Siviglia

Juan de Valdés Leal, Flagellazione di S. Girolamo, 1657, museo de Bellas Artes, Siviglia

Alonso Cano, S. Girolamo penitente, 1660 circa, museo del Prado, Madrid


“Inaccettabile”. Il documento base del sinodo “compromette la verità”

Alla vigilia dell’assise, tre teologi con il sostegno di cardinali e vescovi criticano e rigettano l’“Instrumentum laboris”. Ecco il testo integrale del loro atto d’accusa

di Sandro Magister


ROMA, 29 settembre 2015 – Il testo che qui è reso pubblico si aggiunge ai numerosi pronunciamenti di diverso segno sui temi della famiglia, del matrimonio, del divorzio, dell’omosessualità, che si sono susseguiti con intensità crescente, nell’avvicinarsi dell’apertura del sinodo.
Si presenta come opera collettiva. Non solo perché sono tre i firmatari del testo, ma più ancora perché esso è nato e cresciuto, nell’arco di quasi un anno, per iniziativa e con l’apporto di numerosi altri cattolici, sacerdoti e laici, di varie nazioni d’Europa, e con l’attenzione e il sostegno di vescovi e cardinali, alcuni dei quali prossimi padri sinodali.
Il testo ha per oggetto i paragrafi più controversi della “Relatio” finale del sinodo del 2014, poi confluiti nei “Lineamenta” e nell’“Instrumentum laboris”, riguardanti la comunione ai divorziati risposati, la cosiddetta “comunione spirituale” e gli omosessuali.
A giudizio dei promotori del testo, questi paragrafi qua e là contraddicono la dottrina insegnata a tutti i fedeli dal magistero della Chiesa e dallo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, al punto da “compromettere la Verità” e quindi rendere “non accettabile” l’intero “Instrumentum laboris”, come pure ogni “altro documento che ne riproponesse i contenuti e fosse posto ai voti alla fine della prossima assemblea sinodale”.
I tre sacerdoti e teologi che firmano il testo sono:
– Claude Barthe, 68 anni, Parigi, cofondatore della rivista “Catholica”, esperto di diritto e di liturgia, promotore dei pellegrinaggi a sostegno della “Summorum Pontificum”, autore di saggi quali “La messe une forêt de symboles”, “Les romanciers et le catholicisme”, “Penser l’œcuménisme autrement”.
– Antonio Livi, 77 anni, Roma, decano emerito della facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense, socio ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso e presidente dell’unione apostolica “Fides et ratio” per la difesa della verità cattolica. La sua ultima opera, del 2012, si intitola: “Vera e falsa teologia”.
– Alfredo Morselli, 57 anni, Bologna, parroco, confessore e predicatore di esercizi spirituali secondo il metodo di sant’Ignazio. Licenziato al Pontificio Istituto Biblico, é autore di saggi quali “La negazione della storicità dei Vangeli. Storia, cause, rimedi (2006) e “Allora tutto Israele sarà salvato (2010). Il suo arcivescovo è il cardinale Carlo Caffarra.

Il testo può essere letto nella sua integralità, nella lingua originale italiana, in quest’altra pagina di www.chiesa:


Qui di seguito sono riprodotti la premessa e due dei quattro capitoli in cui il testo si articola: il primo sulla comunione ai divorziati risposati e il terzo sull’omosessualità.
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OSSERVAZIONI SULL’“INSTRUMENTUM LABORIS”

di Claude Barthe, Antonio Livi, Alfredo Morselli

In questo documento vengono articolate, in maniera puntuale, alla luce del Catechismo della Chiesa Cattolica e, in generale, del “depositum fidei”, delle perplessità verso la “Relatio Synodi” dello scorso Sinodo straordinario, ripresa ed ampliata poi nell’”Instrumentum laboris” per la XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Anzi, è appena il caso di osservare come l’”Instrumentum” superi la stessa “Relatio”, ampliandone la portata, sia andato al di là delle intenzioni degli stessi Padri sinodali. In effetti, questo documento ha avuto cura di riprendere e rielaborare persino quelle proposizioni, che, non essendo state approvate a maggioranza qualificata dalla scorsa assise sinodale straordinaria, non dovevano né potevano essere incluse nel documento finale di quel Sinodo e che, perciò, dovevano reputarsi respinte.
Pertanto, anche laddove l’”Instrumentum” appaia adeguarsi alla Rivelazione ed alla Tradizione della Chiesa, ne risulta, in generale, compromessa la Verità, sì da rendere complessivamente non accettabile il documento, o altro che ne riproponesse i contenuti e fosse posto ai voti alla fine della prossima assemblea sinodale.
La pastorale non è l’arte del compromesso e del cedimento: è l’arte della cura delle anime nella verità. Per cui, per tutti i Padri sinodali valga il monito del profeta Isaia: “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro” (Isaia 5, 20).
Non ultimo, va notato come l’”Instrumentum” sia stato, in larga misura, svuotato di significato teologico e superato, dal punto di vista canonico, dai due Motu proprio dello scorso 15 agosto, resi noti l’8 settembre seguente.

SOMMARIO

1 – Osservazioni sul § 122 (52)

A. – Un’ipotesi incompatibile con il dogma
B. – Un uso improprio del Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone erroneamente argomenti per suffragare una forma di etica della situazione
C. – Un argomento non ad rem

2 – Osservazioni sui §§ 124-125 (53)

Non univocità del termine “Comunione spirituale” per chi è in grazia di Dio e per chi non lo è

3 – Osservazioni sui §§ 130-132 (55-56)

“Instrumentum laboris” e attenzione pastorale verso le persone con tendenza omosessuale: lacune e silenzi

4 - Comunione spirituale e divorziati risposati

Studio più approfondito sulla Comunione spirituale
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1 – OSSERVAZIONI SUL § 122 (52)

Premessa

La prossima assemblea del Sinodo dei Vescovi vuole trattare tanti problemi riguardanti la famiglia. Tuttavia, anche grazie al clamore mediatico e alle grandi attenzioni del Papa nei confronti dei divorziati risposati, la prossima assise è di fatto considerata come il Sinodo della Comunione ai divorziati. Uno dei temi che sarà affrontato sembra essere, di fatto e per i più, il tema del dibattito.
Si sa che, per risolvere un problema, è essenziale impostarlo bene. Purtroppo abbiamo di che ritenere che il documento che dovrebbe fornire la corretta impostazione di tutta la questione – ovvero l’“Instrumentum laboris” – sia invece fuorviante e pericoloso per la nostra fede.
Presentiamo alcune osservazioni sul paragrafo più problematico, riguardante la questione dell’ammissione alla S. Comunione di chi vive “more uxorio” pur non essendo canonicamente sposato; si tratta del § 122, che ripropone il § 52 della versione definitiva della “Relatio finalis” dell’assemblea del 2014.
Il testo in questione, il § 122 (52):
“122 (52). Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia. Diversi Padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina attuale, in forza del rapporto costitutivo fra la partecipazione all’Eucaristia e la comunione con la Chiesa ed il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile. Altri si sono espressi per un’accoglienza non generalizzata alla mensa eucaristica, in alcune situazioni particolari ed a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del Vescovo diocesano. Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1735)”.
Ci sono motivi per ritenere che il § 122 contenga:

A. – Un’ipotesi incompatibile con il dogma
B. – Un uso improprio del Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone erroneamente argomenti per suffragare una forma di etica della situazione.
C. – Un argomento non “ad rem”

A. – Un’ipotesi incompatibile con il dogma, tale da configurarsi come dubbio volontario in materia di fede

“Si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati accedano ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia”.
Questa riflessione è illecita e ricade sotto la specie del dubbio volontario in materia di fede, in base a quanto ha dichiarato solennemente il Concilio Vaticano I: “coloro che hanno ricevuto la fede sotto il magistero della Chiesa non possono mai avere giustificato motivo di mutare o di dubitare della propria fede”. In piena conformità con tutta la Tradizione della Chiesa, anche il Catechismo della Chiesa Cattolica pone il dubbio tra i peccati contro la fede:
CCC 2088: “Ci sono diversi modi di peccare contro la fede. Il dubbio volontario circa la fede trascura o rifiuta di ritenere per vero ciò che Dio ha rivelato, e la santa Chiesa ci propone a credere. […] Se viene deliberatamente coltivato, il dubbio può condurre all’accecamento dello spirito”.
Che l’affermazione “i divorziati civilmente risposati conviventi ‘more uxorio’ non possono accedere alla Comunione Eucaristica” appartenga a ciò che è proposto a credere come rivelato dalla Chiesa – e quindi non possa più essere rimesso in discussione –, è provato da:
Giovanni Paolo II, Esort. apost. “Familiaris consortio”, 22 novembre 1981, § 84:
La Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia”.
Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994:
“5. La dottrina e la disciplina della Chiesa su questa materia sono state ampiamente esposte nel periodo postconciliare dall’Esortazione Apostolica «Familiaris consortio». L’Esortazione, tra l’altro, ricorda ai pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le diverse situazioni e li esorta a incoraggiare la partecipazione dei divorziati risposati a diversi momenti della vita della Chiesa. Nello stesso tempo ribadisce la prassi costante e universale, «fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati» (Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185), indicandone i motivi. La struttura dell’Esortazione e il tenore delle sue parole fanno capire chiaramente che tale prassi, presentata come vincolante, non può essere modificata in base alle differenti situazioni.
“6. Il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona (Cf. 1 Cor 11,27-29) e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa (Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 978 § 2). Devono anche ricordare questa dottrina nell’insegnamento a tutti i fedeli loro affidati”.
Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000:
“Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915). Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. […]
“Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d’accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:
“1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: «Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor 11, 27-29. Cfr. Concilio di Trento, Decreto sul sacramento dell’Eucaristia: DH 1646-1647, 1661)”.
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica “ribadisce la prassi costante e universale «fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati»“ e “gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia”:
CCC 1650: «Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (“Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”: Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza».

Conclusioni del § A.

Il § 122 dell’”Instrumentum laboris” ammette la possibilità di ciò che, per un cattolico, è del tutto impossibile. L’accesso alla comunione sacramentale ai divorziati risposati è presentata come una legittima possibilità, quando, invece, tale possibilità è stata già definita illecita dal magistero precedente (FC, CdF 1994, CCC, Pont. C. Testi Legislativi); è presentata come una possibilità non solo del tutto teorica (ragionando “per impossibile”), ma reale, quando invece l’unica possibilità reale per un cattolico coerente con la Verità rivelata è affermare l’impossibilità che lecitamente i divorziati risposati accedano alla comunione sacramentale. La questione è presentata come teologicamente aperta, quando è stata già dottrinalmente e pastoralmente chiusa (Ibidem); è presentata come se si partisse dal nulla del magistero precedente, quando, invece, il magistero precedente si è pronunciato con tale autorevolezza, da non ammettere più discussioni in merito (Ibidem).
Se qualcuno si ostinasse a voler ridiscutere ciò che viene proposto a credere come rivelato dalla Chiesa, formulando delle ipotesi che risultano incompatibili con il dogma, indurrebbe i fedeli a un dubbio volontario in materia di fede.

B. – Uso improprio del Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone erroneamente argomenti per suffragare una forma di etica della situazione

“Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1735)”.
In queste ultime righe del § 122 dell’”Instrumentum laboris”, si rimanda al § 1735 del Catechismo della Chiesa Cattolica per suffragare “la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti”, in vista di un’eventuale ammissione ai sacramenti dei “divorziati risposati”. Che cosa dice in realtà il § 1735 del Catechismo? Leggiamolo per intero:
“L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali”.
E adesso cerchiamo di spiegare questo testo: ipotizziamo il caso di una povera ragazza in India o in Cina che viene sterilizzata subendo pressioni, o una ragazza di oggi in Italia che viene indotta ad abortire dai parenti suoi e del fidanzato... In questi casi sicuramente l’imputabilità è sminuita o annullata, ma non direttamente (simpliciter) per le tristi circostanze, ma per l’imperfezione dell’atto: un atto moralmente giudicabile – un atto umano, in termini più precisi – deve essere libero e consapevole.
Oggi, anche in Italia, con la cattiva educazione che si riceve fin dalla scuola materna, una ragazza può benissimo non rendersi conto che l’aborto è un omicidio: inoltre potrebbe essere psicologicamente fragile e non avere caratterialmente la grinta per andare contro tutti e tutto. È chiaro che la responsabilità morale di questa ragazza è attenuata.
Altro è il caso di un divorziato, risposato civilmente, che ha ritrovato la fede a giochi fatti: ipotizziamo sia stato abbandonato dalla moglie, che si sia risposato con l’errata idea di rifarsi una famiglia, e che non possa più ritornare con la prima vera unica moglie (magari questa si è riaccompagnata con un altro uomo e ha avuto dei figli da lui); questo fratello, pur pregando e partecipando attivamente alla vita della parrocchia, benvoluto dal parroco e da tutti i fedeli, consapevole del suo stato di peccato e neppure ostinato a volerlo giustificare, vive more uxorio con la moglie sposata civilmente, non riuscendo a vivere con lei come fratello e sorella. In questo caso, la scelta di accostarsi alla nuova moglie è un atto perfettamente libero e consapevole, e quanto detto dal § 1735 del Catechismo della Chiesa Cattolica non si può applicare nel modo più assoluto.
Lo stesso Catechismo insegna infatti, al § 1754:
“Le circostanze, in sé, non possono modificare la qualità morale degli atti stessi; non possono rendere né buona né giusta un’azione intrinsecamente cattiva”.
E Giovanni Paolo II, nell’enciclica “Veritatis splendor”, al § 115, affermava:
“È la prima volta, infatti, che il Magistero della Chiesa espone con una certa ampiezza gli elementi fondamentali di tale dottrina, e presenta le ragioni del discernimento pastorale necessario in situazioni pratiche e culturali complesse e talvolta critiche.
“Alla luce della Rivelazione e dell’insegnamento costante della Chiesa e specialmente del Concilio Vaticano II, ho brevemente richiamato i tratti essenziali della libertà, i valori fondamentali connessi con la dignità della persona e con la verità dei suoi atti, così da poter riconoscere, nell’obbedienza alla legge morale, una grazia e un segno della nostra adozione nel Figlio unico (cf. Ef 1,4-6). In particolare, con questa Enciclica, vengono proposte valutazioni su alcune tendenze attuali nella teologia morale. Le comunico ora, in obbedienza alla parola del Signore che a Pietro ha affidato l’incarico di confermare i suoi fratelli (cf. Lc 22,32), per illuminare e aiutare il nostro comune discernimento.
“Ciascuno di noi conosce l’importanza della dottrina che rappresenta il nucleo dell’insegnamento di questa Enciclica e che oggi viene richiamata con l’autorità del successore di Pietro. Ciascuno di noi può avvertire la gravità di quanto è in causa, non solo per le singole persone ma anche per l’intera società, con la riaffermazione dell’universalità e della immutabilità dei comandamenti morali, e in particolare di quelli che proibiscono sempre e senza eccezioni gli atti intrinsecamente cattivi”.

Conclusioni del § B.

Le parole di San Giovanni Paolo II sono inequivocabili: con l’autorità del successore di Pietro vengono riaffermate l’universalità e l’ immutabilità dei comandamenti morali, e in particolare di quelli che proibiscono sempre e senza eccezioni gli atti intrinsecamente cattivi. Inoltre viene confutata la artificiosa e falsa separazione di chi pretende di lasciare inalterata la dottrina immutabile, ma poi di conciliare l’inconciliabile, ovvero di comportarsi pastoralmente in modo non consequenziale con la dottrina stessa.
Infatti lo stesso santo Pontefice non ha scritto l’enciclica come un’esercitazione speculativa fuori dal mondo, ma ha voluto offrire le ragioni del discernimento pastorale necessario in situazioni pratiche e culturali complesse e talvolta critiche.
Certamente un divorziato risposato, come quello descritto nell’esempio precedente (caso assolutamente non raro), va amato, seguito, accompagnato verso la conversione completa e solo allora potrà ricevere la SS. Eucaristia. Questa conversione va annunciata come realmente possibile con l’aiuto della grazia, con la pazienza e la misericordia di Dio, senza contravvenire a una verità indiscutibile della nostra fede, per cui non si può fare la S. Comunione in stato di peccato mortale.

C. – Un argomento non “ad rem”

“… casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste”.
L’ammissione ai Sacramenti non ha niente a che vedere con le situazioni irreversibili, in cui non è più possibile ricostituire il primo e vero matrimonio.
In queste situazioni, il principale obbligo morale che i divorziati risposati hanno nei confronti dei figli è quello di vivere in grazia di Dio, per poterli meglio educare; l’ammetterli o non ammetterli ai sacramenti non c’entra niente con gli obblighi nei confronti della prole. A meno che non si voglia negare che invece la Chiesa “con ferma fiducia crede anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza e nella carità” (Familiaris consortio, 84).

[…]

3 – “INSTRUMENTUM LABORIS” E ATTENZIONE VERSO LE PERSONE CON TENDENZA OMOSESSUALE: LACUNE E SILENZI

L’attenzione pastorale verso le persone con tendenza omosessuale non è certo una novità nel magistero della Chiesa. L’“Instrumentum laboris”, rispetto alla “Relatio finalis” del 2014, rintuzza la lacuna più grave di quest’ultimo documento, ponendo più attenzione alle famiglie comprendenti persone omosessuali (famiglie quasi completamente dimenticate nella “Relatio”). Una pur giusta raccomandazione di evitare discriminazioni ingiuste alle persone con tendenza omosessuale, accennando appena alle loro famiglie, è quasi un “off-topic”, in un sinodo sulla famiglia.
Nella redazione dell’“Instrumentum laboris”, da un lato è stato aggiunto un paragrafo (il § 131) che raccomanda attenzione a questi nuclei familiari, tuttavia non c’è traccia di importanti e fondamentali indicazioni ribadite dal Magistero ordinario in materia.
Riteniamo che in un sinodo sulla famiglia, affrontare la problematica della omosessualità limitandosi a dire che non bisogna trattare male gli omosessuali e non lasciare sole le loro famiglie, sia un peccato di omissione.
Ecco il testo in questione:

“L’attenzione pastorale verso le persone con tendenza omosessuale

“130. (55) Alcune famiglie vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con orientamento omosessuale. Al riguardo ci si è interrogati su quale attenzione pastorale sia opportuna di fronte a questa situazione riferendosi a quanto insegna la Chiesa: «Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia». Nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali devono essere accolti con rispetto e delicatezza. «A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 4).
“131. Si ribadisce che ogni persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con sensibilità e delicatezza, sia nella Chiesa che nella società. Sarebbe auspicabile che i progetti pastorali diocesani riservassero una specifica attenzione all’accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale e di queste stesse persone.
“132. (56) È del tutto inaccettabile che i Pastori della Chiesa subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso”.
Ci sembra che al suddetto testo si possano fare le osservazioni che riportiamo di seguito.

Lacune e silenzi

Visto che siamo santamente esortati a metterci nella “condizione di ospedale da campo che tanto giova all’annuncio della misericordia di Dio”, è opportuno ricordare che, in ogni ospedale che si rispetti, i medici fanno il loro dovere quando: 1) diagnosticano la malattia, 2) somministrano la cura, 3) seguono il paziente fino alla guarigione; inoltre la Chiesa, “conoscendo le insidie d’una pestilenza”, mentre “si consacra alla guarigione di coloro che ne sono colpiti”, “cerca di guardare sé e gli altri da tale infezione”.
Ridurre (o tacere di tutto il resto) l’opera della Chiesa ad accogliere le persone con tendenze omosessuali con “rispetto e delicatezza” può essere assimilato tutt’al più – sempre seguendo la metafora dell’ospedale da campo – a una cura palliativa.
Inoltre ricordare solo il dovere di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione, senza dire altro, può sembrare un accodarsi alla propaganda contro la cosiddetta omofobia, che sappiano bene essere un grimaldello per introdurre nelle legislazioni norme esiziali, e nella coscienze l’accettazione della teoria del “gender”.
La Congregazione per la Dottrina della Fede faceva saggiamente osservare, nel 1986, che “una delle tattiche usate è quella di affermare, con toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita, è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione”.
Quando si parla di ingiusta discriminazione della persone omosessuali è dunque opportuno anche spiegare con chiarezza che cosa sia veramente ingiusta discriminazione e che cosa sia invece la doverosa denuncia del male.
Sempre la stessa Congregazione ribadiva che “ogni allontanamento dall’insegnamento della Chiesa, o il silenzio su di esso, nella preoccupazione di offrire una cura pastorale, non è forma né di autentica attenzione né di valida pastorale. Solo ciò che è vero può ultimamente essere anche pastorale”.

1 - Riteniamo che si debba con chiarezza diagnosticare la malattia, come per esempio ha fatto la Congregazione per la Dottrina della Fede, nel 2003; vediamo come la questione dell’ingiusta discriminazione è trattata in un contesto assai chiaro:
“Gli atti omosessuali, infatti, «precludono all’atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun modo possono essere approvati» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357).
“Nella Sacra Scrittura le relazioni omosessuali «sono condannate come gravi depravazioni... (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Questo giudizio della Scrittura non permette di concludere che tutti coloro, i quali soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili, ma esso attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione ‘Persona humana’, 29 dicembre 1975, n. 8).
“Lo stesso giudizio morale si ritrova in molti scrittori ecclesiastici dei primi secoli (Cf. per esempio S. Policarpo, Lettera ai Filippesi, V, 3; S. Giustino, Prima Apologia, 27, 1-4; Atenagora, Supplica per i cristiani, 34) ed è stato unanimemente accettato dalla Tradizione cattolica.
“Secondo l’insegnamento della Chiesa, nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali «devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358; cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986, n. 10). Tali persone inoltre sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la castità (Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2359; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, 1º ottobre 1986, n. 12). Ma l’inclinazione omosessuale è «oggettivamente disordinata» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2358) e le pratiche omosessuali «sono peccati gravemente contrari alla castità» (Ibid., n. 2396)”.
Inoltre deve essere ammessa la possibilità del peccato da parte di persone con tendenze omosessuali, non escludendo la confessione come aiuto soprannaturale talvolta necessario:
“Dev’essere comunque evitata la presunzione infondata e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale dev’essere riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità. Come in ogni conversione dal male, grazie a questa libertà, lo sforzo umano, illuminato e sostenuto dalla grazia di Dio, potrà consentire ad esse di evitare l’attività omosessuale”.
L’amore si mostra anche svelando prospettive di falsa felicità:
“Come accade per ogni altro disordine morale, l’attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio. Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità, la Chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità della persona, intese in modo realistico e autentico”.

2 - In secondo luogo è necessario prescrivere la cura:

a) prevenendo le infezioni dello spirito del mondo…
“… Coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile”.
“[La Chiesa] si preoccupa sinceramente anche dei molti che non si sentono rappresentati dai movimenti pro-omosessuali, e di quelli che potrebbero essere tentati di credere alla loro ingannevole propaganda”.
b) … facendo ricorso anche alle scienze umane: la cura prescritta non deve essere solo di carattere morale: come la Chiesa, per favorire il retto uso del matrimonio, promuove la costituzione di consultori dove si insegnano i metodi naturali, così è opportuno che la Chiesa favorisca tutte quella forme di supporto psicologico, che in questi anni sono state fornite, con incoraggianti successi:
“In particolare i Vescovi si premureranno di sostenere con i mezzi a loro disposizione lo sviluppo di forme specializzate di cura pastorale per persone omosessuali. Ciò potrebbe includere la collaborazione delle scienze psicologiche, sociologiche e mediche, sempre mantenendosi in piena fedeltà alla dottrina della Chiesa”.
c) … e infondendo speranza: bisogna accompagnare le persone con orientamento omosessuale in un itinerario anche culturale, inteso a smascherare tutte le teorie omosessualiste (quali la teoria del “gender”) e slogan tipo “si nasce omosessuali”; questo slogan assopisce la coscienza di chi vuole restare così, e sopprime la speranza di chi vorrebbe uscirne.

3 - In terzo luogo bisogna seguire il paziente fino alla guarigione, che è la vita di grazia e la santità stessa; qualunque cosa, prescindendo dalla fede, viene chiamata disagio, è – per il credente – occasione provvidenziale di santificazione: “Diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum” (Rm 8, 28). Anche per questo aspetto, non troviamo parole migliori di quelle della Congregazione per la Dottrina della Fede:
“Che cosa deve fare dunque una persona omosessuale, che cerca di seguire il Signore? Sostanzialmente, queste persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, unendo ogni sofferenza e difficoltà che possano sperimentare a motivo della loro condizione, al sacrificio della croce del Signore. Per il credente, la croce è un sacrificio fruttuoso, poiché da quella morte provengono la vita e la redenzione. Anche se ogni invito a portare la croce o a intendere in tal modo la sofferenza del cristiano sarà prevedibilmente deriso da qualcuno, si dovrebbe ricordare che questa è la via della salvezza per tutti coloro che sono seguaci di Cristo.
“In realtà questo non è altro che l’insegnamento rivolto dall’apostolo Paolo ai Galati, quando egli dice che lo Spirito produce nella vita del fedele: «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé» e più oltre: «Non potete appartenere a Cristo senza crocifiggere la carne con le sue passioni e i suoi desideri» (Gal 5, 22. 24).
“Tuttavia facilmente questo invito viene male interpretato, se è considerato solo come un inutile sforzo di auto-rinnegamento. La croce è sì un rinnegamento di sé, ma nell’abbandono alla volontà di quel Dio che dalla morte trae fuori la vita e abilita coloro, che pongono in Lui la loro fiducia, a praticare la virtù invece del vizio.
“Si celebra veramente il Mistero Pasquale solo se si lascia che esso permei il tessuto della vita quotidiana. Rifiutare il sacrificio della propria volontà nell’obbedienza alla volontà del Signore è di fatto porre ostacolo alla salvezza. Proprio come la croce è il centro della manifestazione dell’amore redentivo di Dio per noi in Gesù, così la conformità dell’auto-rinnegamento di uomini e donne omosessuali con il sacrificio del Signore costituirà per loro una fonte di auto-donazione che li salverà da una forma di vita che minaccia continuamente di distruggerli.
“Le persone omosessuali sono chiamate come gli altri cristiani a vivere la castità. Se si dedicano con assiduità a comprendere la natura della chiamata personale di Dio nei loro confronti, esse saranno in grado di celebrare più fedelmente il sacramento della Penitenza, e di ricevere la grazia del Signore, in esso così generosamente offerta, per potersi convertire più pienamente alla sua sequela”.

4 - Infine cercare di guardare sé e gli altri da tale infezione:

“La coscienza morale esige di essere, in ogni occasione, testimone della verità morale integrale, alla quale si oppongono sia l’approvazione delle relazioni omosessuali sia l’ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. Sono perciò utili interventi discreti e prudenti, il contenuto dei quali potrebbe essere, per esempio, il seguente: smascherare l’uso strumentale o ideologico che si può fare di questa tolleranza; affermare chiaramente il carattere immorale di questo tipo di unione, richiamare lo Stato alla necessità di contenere il fenomeno entro limiti che non mettano in pericolo il tessuto della moralità pubblica e, soprattutto, che non espongano le giovani generazioni ad una concezione erronea della sessualità e del matrimonio, che le priverebbe delle necessarie difese e contribuirebbe, inoltre, al dilagare del fenomeno stesso”.

Conclusioni

Il richiamo del tema dell’aiuto alle famiglie con figli con tendenza omosessuale offre occasione di interrogarsi sul perché di questa menzione a discapito di altri disagi ben più diffusi che le famiglie vivono; inoltre la tematica è posta in modo da scivolare da problema della famiglia a problema delle persone omosessuali tout-court, “off-topic” rispetto all’oggetto proprio del sinodo.
Inoltre, il paragrafo in questione, pur dovendosi quantitativamente mantenere nello spazio di poche righe, omette il richiamo delle vere problematiche legate alla pastorale delle persone omosessuali; questo silenzio è tanto più colpevole quanto spaventosa è oggi l’avanzata dell’ideologia del “gender”.
[…]
__________

Il documento base del sinodo, oggetto delle “Osservazioni”:


martedì 29 settembre 2015

Cardinal Burke : «È impossibile che la Chiesa cambi il suo insegnamento sulla indissolubilità del matrimonio»

Nella memoria liturgica della Dedicazione della Basilica di san Michele arcangelo sulla Via Salaria e del Santuario omonimo del Gargano, rilancio questo contributo del card. Burke, tratto dal consueto Chiesa e post concilio.


Guido Reni, S. Michele, 1635, Chiesa di S. Maria della Concezione (Chiesa dei Cappuccini), Roma. Secondo una tradizione riportata dal Malvasia, ma negata dallo stesso pittore, il volto del demonio avrebbe le sembianze del cardinale Pamphili, futuro pontefice con il nome di Innocenzo X, che non intratteneva buoni rapporti con la famiglia Barberini. Il dipinto, infatti, fu commissionato al Reni da Antonio Barberini, cardinale Sant’Onofrio, fratello di Urbano VIII, come riporta il Malvasia, e fu eseguito prima del 1636, anno in cui ne fu tratta un’incisione dal De Rossi. Il cardinale, che proveniva dalle file dei Cappuccini, intendeva collocarlo nella chiesa romana dell’ordine, dove si trova tutt’ora.



Luca Giordano, S. Michele, 1663 circa, Staatliche Museen, Berlino

Luca Giordano, S. Michele scaccia Satana, XVII sec.

Cardinal Burke : «È impossibile che la Chiesa cambi il suo insegnamento sulla indissolubilità del matrimonio»

Riprendo da TradiNews. Il testo che segue è redatto ad iniziativa di DICI (il sito ufficiale della FSSPX) in collaborazione con Guillaume d’Alençon, delegato episcopale per le questioni che riguardano la famiglia e la vita. La prima parte delle dichiarazioni del cardinal Burke è ben nota. Questa intervista tuttavia è particolarmente interessante per lo spazio dedicato all’esperienza del cardinale come prefetto della Segnatura Apostolica e relative dichiarazioni prese dal testoPermanere nella verità di Cristo,apparso anche in francese, sulla necessità della seconda sentenza conforme nei processi di nullità matrimoniale. Problema di non secondaria importanza già sollevato da diversi canonisti e studiosi di fama internazionale, da noi ripresi in precedenti articoli.

Alla vigilia del Sinodo sulla Famiglia (04-25 Ottobre 2015) escono diversi libri che si oppongono chiaramente alle innovazioni che pretendono di introdurre prelati progressisti, al seguito del cardinale Walter Kasper. DICI riporterà queste pubblicazioni progressivamente, mettendo in evidenza le risposte che esse danno alle critiche contro la dottrina della Chiesa sul matrimonio e la famiglia.

Per gentile concessione delle edizioni Artège, DICI presenta ai suoi lettori alcune pagine del libro Un Cardinale nel cuore della Chiesa, pubblicato il 17 settembre, nel quale Raymond Leo Burke, Cardinalis Patronus dell’Ordine di Malta, risponde alle domande di Guillaume d’Alençon, delegato episcopale per la famiglia e per la vita della diocesi di Bayonne. Le risposte del prelato americano, prefetto emerito del Tribunale della Segnatura Apostolica, sono particolarmente interessanti nel momento in cui Papa Francesco col Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus eMitis et Misericors Iesus dell’8 Settembre 2015, ha appena semplificato notevolmente la procedura di nullità del matrimonio.

La misericordia finalizzata dalla conversione alla verità

A proposito delle « eccezioni pastorali », che i progressisti vogliono moltiplicare, a nome di una misericordia scissa dalla verità circa l’indissolubilità del matrimonio, il Cardinale Burke risponde nettamente.

Ormai molti fedeli ora hanno subito divorzi, pur restando annessi alla Chiesa. Crede che si possa articolare serenamente il rapporto tra dottrina e pastorale, misericordia e verità, senza cadere nella caricatura, nella dialettica?

Sì, in alcuni dibattiti si è potuta introdurre una dialettica tra misericordia e verità, disciplina e verità. Questo contrasto è risultato essere artificiale e falso. Perché ci sia una vera misericordia, è necessario che essa sia basata sulla verità. Allo stesso tempo, non possiamo mai dire che permane la dottrina quando la disciplina è contraddittoria, come quando qualcuno dice: «Insisto sulla indissolubilità del matrimonio ma, in alcuni casi, le persone che si sono separate dai loro coniugi legittimi e poi risposate possono accedere alla comunione eucaristica».
Com’è possibile che una persona legata da un matrimonio fallito possa intrecciare una relazione con un’altra, senza commettere adulterio o fornicazione? È impossibile. E comunque, dobbiamo conoscere le situazioni particolari, essere misericordiosi con la gente, ma [dobbiamo] invitare chi si trova in questa situazione a convertirsi, a far corrispondere le cose alla legge di Cristo. La misericordia è finalizzata dalla conversione, e quest’ultima è sempre una conversione alla verità. Infine, non vi è alcuna contraddizione tra la dottrina e la disciplina, poiché la prima anima la seconda.
Vedo anche un altro aspetto di questo problema. Quello della sofferenza dei figli, che sono le vittime del divorzio. I Pastori devono fare tutto il possibile per aiutare questi giovani nella loro fede. Non è relativizzando di fatto il valore del matrimonio sacramentale dei loro genitori che possiamo aiutare questi giovani a rispondere alla loro vocazione. La testimonianza della fedeltà di un coniuge, o di entrambi, nonostante la separazione, spesso porta i suoi frutti nella generazione successiva. Onorando la verità del sacramento del matrimonio, non solo si dà gloria a Dio, fonte di ogni bene, ma si rafforzano e consolano i giovani che hanno dovuto subire i conflitti dei genitori. Sono numerosi i figli di coppie separate, di cui almeno uno dei genitori è rimasto fedele alla grazia del sacramento del matrimonio, che si sono impegnati sulla via del matrimonio cristiano o della vocazione consacrata. La sofferenza si è trasformata in gioia, certamente per i figli, ma anche per i genitori. (...)

La Chiesa potrebbe cambiare la sua dottrina su questo argomento? Se un papa volesse, potrebbe?

No, è impossibile che la Chiesa cambi il suo insegnamento per quanto riguarda l’indissolubilità del matrimonio. La Chiesa, Sposa di Cristo, obbedisce alle sue parole nel capitolo 19 del Vangelo di Matteo, che sono molto chiare per quanto riguarda la natura del matrimonio. Nessuno contesta il fatto che sono stesse parole di Cristo e, dalla risposta degli apostoli, il peso di queste parole per coloro che sono chiamati alla vita matrimoniale è molto chiaro. Nel suo insegnamento sul matrimonio, Cristo chiarisce bene che espone la verità sul matrimonio come era dal principio, come Dio lo ha voluto dalla creazione dell’uomo e della donna. In altre parole, l’indissolubilità del matrimonio è una questione che deriva dalla legge naturale, la legge di Dio scritta nel cuore di ogni uomo. Il Papa, come successore di San Pietro nella sua cura pastorale della Chiesa universale, è il primo tra i cristiani ad essere vincolato a obbedire alla parola di Cristo. (pp. 130-132)

Un giudizio conforme alla verità e al diritto

È utile raffrontare le parole del cardinale Burke con ciò che egli già detto lo scorso anno nel libro scritto in collaborazione con altri quattro cardinali Permanere nella verità di Cristo (Artège, 2014) sul tema «Il processo canonico nella nullità del matrimonio: una ricerca della verità ». Egli insiste sulla necessità di un processo condotto con grande cura, al fine di raggiungere la verità in una questione che coinvolge la salvezza eterna degli interessati.
«Ricordo l’immagine usata dal mio professore di procedura canonica alla Pontificia Università Gregoriana, padre Ignacio Gordon, SJ, durante i miei anni di studio. Egli ha detto che il processo canonico e i suoi vari elementi potrebbero essere paragonati ad una chiave i cui denti dovrebbe corrispondere ai contorni sinuosi della serratura della natura umana; è solo quando tutti i denti sono tagliati con precisione che la chiave apre la porta alla verità e alla giustizia. È particolarmente sorprendente che oggi, nonostante i numerosi proclami a favore dei diritti umani, vi è una vera e propria mancanza di attenzione per le procedure giuridiche sviluppate con cura che garantiscono il mantenimento e la promozione dei diritti di tutte le parti, e in una questione che coinvolge la loro salvezza eterna, vale a dire, il loro diritto a un giudizio basato sulla verità, al fine di risolvere la questione della nullità del loro matrimonio. È particolarmente interessante sentire che un processo giudiziario ben fatto dovrebbe essere sostituito da una procedura amministrativa rapida». (p. 210)

E su mostrare i legami tra verità e carità:
«Una delle caratteristiche principali di un tribunale deve essere l’obiettività o imparzialità, che è il pegno e il marchio della ricerca della verità. Tale oggettività dovrebbe essere particolarmente evidente nei tribunali della Chiesa, il cui compito è di aver cura non solo di essere ma anche mostrarsi imparziale. La giusta osservanza delle norme procedurali è un mezzo importante per garantire in maniera reale ed evidente l’imparzialità del tribunale, che potrebbe essere compromessa in molti modi, uno più sottile dell’altro.
La disciplina del processo giuridico non è affatto in contrasto con l’approccio veramente pastorale o spirituale alla eventuale nullità del matrimonio. Al contrario, essa conserva e promuove la giustizia fondamentale e insostituibile, senza cui sarebbe impossibile esercitare la carità pastorale. (p.213)
La procedura canonica per dichiarare la nullità del matrimonio, a causa del suo rispetto per il diritto ad un giudizio conforme alla verità, è un elemento necessario per l’esercizio della carità pastorale nei confronti di coloro che chiedono la nullità del consenso matrimoniale. (p. 214)
Il tribunale collegiale o il giudice unico non hanno il diritto di sciogliere un matrimonio valido; essi possono solo cercare la verità su un matrimonio in particolare, e successivamente dichiarare con autorità che hanno la certezza morale che la nullità del matrimonio è stata veramente stabilita o accertata (constat de nullitate), o che la stessa certezza morale non è stata raggiunta (non constat nullitate). Poiché il matrimonio gode del favore del diritto, non è richiesto provarne la validità; sarà sufficiente dichiarare che la sua nullità non è stata dimostrata. (...)
Nel suo discorso annuale alla Rota Romana del 1944, Pio XII ricorda che ‘nel processo matrimoniale il fine unico è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale...’. Tutti coloro che sono coinvolti in un processo canonico, ha detto, devono condividere questo obiettivo comune, in base alla natura specifica delle rispettive funzioni. Questa attività giudiziaria unificata è di ordine fondamentalmente pastorale, cioè è diretta verso lo stesso obiettivo che unifica l’azione di tutta la Chiesa: la salvezza delle anime». (pp. 217-219)

La necessità di doppia sentenza conforme

Nello stesso studio su «Il processo canonico di nullità del matrimonio: una ricerca della verità», il Cardinale Burke ha già risposto all’obiezione che non è necessario ottenere una doppia sentenza conforme per confermare una dichiarazione di nullità del matrimonio. Purtroppo le recenti disposizioni di papa Francesco hanno rimosso questa doppia sentenza conforme. Nel suo studio, il prelato americano ha mostrato in anticipo tutti i rischi - in particolare canonici e spirituali - che questa decisione comporta per i giudizi che ormai saranno pronunciati, a meno che il Sinodo non pervenga a far abrogare la riforma, come chiede lo storico Roberto de Mattei in Corrispondenza Romana del 17 settembre. Sotto il titolo: «Si possono discutere gli atti di governo del Papa?» egli scrive: «Il motu proprio di Papa Francesco, che è fino a questo momento il suo più rivoluzionario atto di governo, non è ancora in vigore, fino all’8 dicembre 2015. È illegittimo chiedere che nel Sinodo si discuta di questa riforma matrimoniale e che un gruppo di cardinali “zelanti”(come i cardinali che si sono opposti al nuovo matrimonio di Napoleone con Maria Luisa, e che Pio VII riconobbe successivamente che avevano ragione ndr) ne chieda l’abrogazione?».
«Nelle discussioni che hanno accompagnato la preparazione del Sinodo dei Vescovi, è spesso apparsa la necessità di una doppia sentenza conforme per confermare una dichiarazione di nullità del matrimonio. Alcuni sembrano credere che nella Chiesa sia già stato deciso di eliminare l’obbligo di questa doppia sentenza conforme, che considerano come uno degli elementi di ‘pesante giuridismo’ dell’attuale procedura di nullità. Molti hanno sostenuto che la seconda istanza non avrebbe più senso, quando il processo in prima istanza sia stato ben condotto.
Se il processo è stato ben condotto in prima istanza, il conseguimento di una doppia sentenza conforme, seguita dal decreto di ratifica non prende troppo tempo al tribunale di seconda istanza. ‘Ben condotto’ significa che il caso è stato ascoltato e discusso, che gli atti sono completi e in ordine, e la sentenza espone correttamente gli elementi e il ragionamento alla base della sentenza, indicando in modo chiaro e prudente il percorso seguito da giudici per determinare, dai punti di fatto e di diritto, che la nullità del matrimonio in questione è stata dimostrata con certezza morale. Inoltre, i buoni giudici, consapevoli dell’importanza dell’unione coniugale per la vita della Chiesa e della società in generale, così come del problema di una giusta sentenza in una causa di nullità del matrimonio, sono riconoscenti del fatto che il loro giudizio venga riesaminato in seconda istanza da parte di altri giudici.
In pratica, la revisione obbligatoria in seconda istanza incoraggia tutti a fare del proprio meglio. Senza questa istanza, c’è il rischio di negligenza nel trattamento delle cause. Questo è stato tragicamente evidente quando erano in vigore nei tribunali ecclesiastici degli Stati Uniti d’America le American Procedural Norms (Norme americane di procedura). Da luglio 1971 al novembre 1983, l’obbligo di una doppia condanna conforme è stato eliminato negli Stati Uniti a causa del potere concesso alla Conferenza episcopale di dispensare dalla doppia sentenza conforme ‘quei casi eccezionali in cui, dopo il giudizio del difensore del vincolo e del suo ordinario contro una decisione affermativa sarebbe ovviamente superfluo’. Come si poteva prevedere, i soli casi eccezionali, in pratica, sono stati quelli in cui un appello non era considerato superfluo. In realtà, non ho mai trovato la minima indicazione che la Conferenza episcopale abbia rifiutato una sola richiesta di dispensa fra le centinaia di migliaia che ha ricevuto».
Nel corso di questi dodici anni, quando la Segnatura Apostolica ha avuto l’opportunità di riesaminare alcuni di questi casi, non si comprendeva come il difensore del vincolo e il suo Ordinario avessero potuto considerare il ricorso come superfluo, e ancor meno come la Conferenza episcopale potesse concedere la dispensa richiesta. Agli occhi e secondo il linguaggio comune dei fedeli, il processo di nullità del matrimonio finirebbe, non senza ragione, col ricevere il nome di ‘divorzio cattolico.’Anche se la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1983 ha messo fine a questa situazione straordinaria, la scarsa qualità di molte sentenze di prima istanza esaminate dalla Segnatura e la chiara mancanza di qualsiasi seria revisione da parte di alcuni tribunali d’appello, ha mostrato il grave danno alla dichiarazione di nullità del matrimonio a causa dell’effettiva omissione della seconda istanza.
La vasta esperienza della Segnatura Apostolica in questo campo non è, ovviamente, limitata agli Stati Uniti d’America. Essa dimostra senza ombra di dubbio la necessità di una doppia decisione conforme per raggiungere una dichiarazione di nullità del matrimonio. L’importanza di questa condizione è confermata dallo studio delle relazioni annuali dei tribunali e dalla revisione delle sentenze definitive dei tribunali di prima istanza. Questa esperienza della Segnatura Apostolica costituisce anche una fonte unica di conoscenza di come amministrare la giustizia nella Chiesa universale, incarnata nelle Chiese particolari. Una semplificazione del processo nella nullità del matrimonio non potrebbe essere presa in considerazione, senza uno studio approfondito, alla luce del servizio reso dalla Segnatura Apostolica alle Chiese particolari».(pp. 229-233)

Si può osservare che la commissione speciale creata dal Papa nel mese di agosto 2014, per riformare la procedura di dichiarazione di nullità, non ha quasi beneficiato della vasta esperienza del cardinale Burke come Capo della Segnatura Apostolica da quando è stato dimesso dal suo incarico di Prefetto, l’8 novembre dello stesso anno.

San Pio X, un vero riformatore

I lettori di DICI, organo della Fraternità San Pio X, saranno certamente interessati alle parole del cardinale Burke sull’opera di Papa Pio X, nell’ultima parte della sua intervista con G. Alançon.

Lei sta dicendo che abbiamo finalmente bisogno di «restaurare tutte le cose in Cristo» questo bel motto di San Pio X nel 2014 abbiamo celebrato il centenario della morte.

Si tratta di un grande Papa ...

Cosa pensa della figura di San Pio X, a cento anni dalla sua morte? È superata?

Per me è un grande riformatore nella continuità. Ha riformato molti aspetti della vita della chiesa perché essa si mantenga più fedele alla Tradizione. Uno dei suoi primi atti fu un motu proprio sulla musica sacra. Ha avuto anche l’intuizione che quando un bambino può riconoscere nell’ostia il corpo di Cristo è in grado di fare la Prima Comunione, che lo ha portato a rivedere la disciplina su questo punto. Ha riformato con grande genialità il diritto canonico, per non parlare della Curia romana che ha reso più efficiente. Ancora oggi, ci riferiamo a Sapienti consilio. Era anche un grande catechista. Ha riformato la catechesi e scritto quello che viene ora chiamato il Catechismo di San Pio X. Lo insegnava la domenica al popolo di Dio nel Cortile di San Damaso. La gente veniva da lontano per ascoltarlo. Sulla Sacra Scrittura, scrisse molto per promuoverne la lettura. Combatté anche le eresie, le aberrazioni del modernismo. Oggi, i teologi dicono che non era un grande teologo. Ma quando ho letto i suoi scritti sul modernismo, vedo che ha capito molte cose, perché un gran numero di errori che ha identificato sono sempre attuali. In sintesi, potremmo dire che è stata una bella figura di pastore d’anime, pastor animarum. Quando si leggono i suoi scritti, i suoi consigli, tutto è orientato verso la cura delle anime.

N.B. I titoli ed i passaggi sottolineati sono della redazione di DICI, che invita a far riferimento ai libri citati per trarre giovamento dalle numerose note che accompagnano le affermazioni del cardinale Burke.
Il Cardinale Raymond Leo Burke, Un Cardinale nel cuore della Chiesa, intervista con Guillaume d’Alançon, Artège, 2015, 184 p. € 17,50
Permanere nella verità di Cristo - Il matrimonio e la comunione nella Chiesa cattolica. Artège, 312 pp., € 19,90
(Fonti: Artège /Corrispondenza europea - DICI n 321 del 25 settembre 2015)
[Traduzione a cura di Chiesa e post-concilio]